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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1857

Regolamento delegato (UE) 2022/1857 della Commissione del 10 giugno 2022 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico applicabile ai repertori di dati sulle negoziazioni ai fini della registrazione presso ESMA. Amplia il contenuto informativo della domanda, soprattutto per quanto riguarda le procedure di autenticazione, verifica, riconciliazione, feedback agli operatori e gestione degli identificativi delle persone giuridiche, in coerenza con gli obblighi introdotti dalla riforma EMIR. Introduce inoltre una disciplina specifica per la domanda semplificata di estensione della registrazione e richiede la prova del pagamento delle commissioni applicabili.

Modifica le norme tecniche sulla domanda di registrazione e sulla domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni, integrando i requisiti informativi verso ESMA e introducendo la prova del pagamento delle commissioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni (trade repositories) nell'ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), con effetti sia sulla domanda di registrazione iniziale sia sulla domanda di estensione della registrazione per i repertori già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Incide sulle informazioni e sulle dichiarazioni da presentare a ESMA, incluse quelle relative a procedure di verifica dei dati, riconciliazione, portabilità, log di segnalazione, problemi informatici e pagamento delle commissioni. Le nuove disposizioni si applicano negli Stati membri; l'articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 29 aprile 2024, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle norme tecniche sulla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per adeguare i requisiti documentali e procedurali della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni al nuovo assetto introdotto dalla riforma EMIR e dagli atti delegati e di esecuzione del 2022. La finalità è consentire a ESMA una valutazione più completa della capacità del repertorio di assicurare qualità, tracciabilità, riconciliazione e corretto trattamento dei dati segnalati.

Ambito soggettivo e rapporto con la normativa di base

Il testo riguarda esclusivamente i repertori di dati sulle negoziazioni operanti nell'ambito del regolamento (UE) n. 648/2012. Si applica sia alla registrazione iniziale sia all'estensione della registrazione per i repertori già autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, con l'obiettivo di evitare duplicazioni documentali e di richiedere soltanto le informazioni aggiuntive necessarie per dimostrare l'adeguamento ai requisiti EMIR.

Contenuto della domanda di registrazione

La nuova formulazione dell'articolo 19 amplia in modo significativo il set di informazioni che il repertorio deve includere nella domanda. In particolare, devono essere descritte:

  • le procedure di autenticazione degli utenti che accedono al repertorio;
  • le verifiche di conformità del modello XML alla metodologia ISO 20022;
  • le verifiche dell'autorizzazione del soggetto che segnala per conto della controparte segnalante;
  • i controlli volti a mantenere la sequenza logica dei dati derivati segnalati;
  • le procedure per verificare completezza e correttezza dei dati;
  • le procedure di riconciliazione dei dati;
  • i meccanismi di feedback verso controparti, soggetti segnalanti o terzi sui controlli effettuati e sui risultati della riconciliazione;
  • i riscontri di avvertimento in caso di esiti critici delle verifiche;
  • le procedure di aggiornamento degli identificativi delle persone giuridiche.

Tali obblighi sono espressamente collegati al regolamento delegato (UE) 2022/1858, che definisce le procedure di riconciliazione e di verifica dei dati segnalati.

Portabilità, log di segnalazione e accesso delle autorità

Il regolamento rafforza anche i requisiti relativi alla continuità operativa e alla tracciabilità. La domanda deve indicare le procedure per la sostituzione ordinata del repertorio in caso di richiesta degli operatori o di revoca della registrazione, compresi il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi informativi verso un altro repertorio.

Inoltre, il log di segnalazione deve conservare tutte le informazioni sulle modifiche ai contratti derivati, indicando chi ha richiesto l'azione, le ragioni, la data e l'ora e i dati vecchi e nuovi secondo l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860. Sul piano dell'accesso delle autorità competenti, il repertorio deve descrivere risorse, metodi e strutture per facilitare l'accesso ai dati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, EMIR, nonché tenere un log dei problemi informatici che incidono sulla qualità dei dati e documentare i controlli sul filtraggio degli accessi.

Estensione della registrazione

È introdotto un capo specifico sull'estensione della registrazione. Per i repertori già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, la domanda di estensione deve contenere solo le informazioni pertinenti richiamate dall'articolo 23 ter, con alcune esclusioni espressamente previste dal testo. La logica è quella di una procedura semplificata, limitata agli adeguamenti di sistemi, processi e risorse necessari a garantire la conformità agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Commissioni e attestazione finale

La domanda di registrazione o di estensione deve essere corredata dalla prova del pagamento delle commissioni applicabili, fissate dal regolamento delegato (UE) n. 1003/2013. Resta inoltre confermato l'obbligo di allegare una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio, con cui si attesti la correttezza e completezza delle informazioni fornite a ESMA alla data di presentazione.

Entrata in vigore e decorrenza differita

Il regolamento entra in vigore dopo il ventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, la nuova disciplina dell'articolo 19 si applica solo dal 29 aprile 2024, per consentire ai repertori di adeguare i propri processi e sistemi alle nuove richieste informative, soprattutto in materia di verifica della completezza e correttezza dei dati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei requisiti della domanda di registrazione

L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 è sostituito e richiede che la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contenga informazioni dettagliate su: autenticazione dell'identità degli utenti; verifica della conformità del modello XML alla metodologia ISO 20022; verifica dell'autorizzazione del soggetto che segnala; mantenimento della sequenza logica dei dati segnalati; verifica della completezza e correttezza dei dati; procedure di riconciliazione; riscontri inviati a controparti, soggetti segnalanti o terzi; riscontri di avvertimento; aggiornamento degli identificativi delle persone giuridiche.

Procedura di sostituzione del repertorio e trasferimento dei dati

L'articolo 21, paragrafo 2, è sostituito per richiedere che la domanda indichi le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale, se richiesta da una controparte segnalante, da un soggetto responsabile della segnalazione o da un terzo che segnala per conto di una controparte non segnalante, oppure in caso di revoca della registrazione; devono essere incluse anche le procedure di trasferimento dei dati e di reindirizzamento dei flussi informativi verso un altro repertorio.

Log di segnalazione e informazioni storiche sui dati

L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è sostituito per precisare che il repertorio deve conservare tutte le informazioni segnalate relative alla conclusione, modifica o cessazione del contratto derivato in un log di segnalazione che indichi chi ha chiesto l'azione, le ragioni, la data e l'ora, e i dati vecchi e nuovi previsti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

Accesso delle autorità competenti e qualità dei dati

L'articolo 23, lettera b), è sostituito e richiede una descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture usati per facilitare l'accesso delle autorità competenti ai dati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012; deve inoltre essere incluso un log dei problemi informatici che incidono sulla qualità dei dati, la frequenza degli aggiornamenti, i controlli e le verifiche sul filtraggio dell'accesso e una copia di eventuali manuali e procedure interne specifici.

Domanda semplificata di estensione della registrazione

È inserito l'articolo 23 ter, che disciplina l'estensione della registrazione per i repertori già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. La domanda deve contenere le informazioni indicate in varie disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 150/2013, ma con esclusioni specifiche indicate nel testo; in sostanza, il richiedente deve fornire solo le informazioni necessarie sugli adeguamenti di sistemi, processi e risorse richiesti per la conformità agli obblighi EMIR, evitando duplicazioni documentali.

Obbligo di prova del pagamento delle commissioni

È inserito l'articolo 23 quater: la domanda di registrazione o di estensione della registrazione deve includere la prova del pagamento delle commissioni di registrazione o di estensione stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 1003/2013.

Attestazione di completezza e correttezza delle informazioni

L'articolo 24, paragrafo 1, è sostituito: tutte le informazioni fornite a ESMA durante la procedura di registrazione o di estensione devono essere accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio, che attesti che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni presentate sono corrette e complete alla data di presentazione.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, relativo ai nuovi contenuti dell'articolo 19, si applica dal 29 aprile 2024, per consentire l'adeguamento operativo dei repertori di dati sulle negoziazioni.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziari derivativigilanza finanziariasegnalazione dei daticommissioni amministrative

Testo integrale

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