Regolamento (UE) 2022/1856
Regolamento delegato (UE) 2022/1856 della Commissione del 10 giugno 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per rafforzare e dettagliare la disciplina dell’accesso ai dati sui derivati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni. Vengono precisati i formati da utilizzare, le categorie di informazioni accessibili, i soggetti autorizzati e i relativi canali tecnici, oltre alle tempistiche di risposta. È inoltre previsto l’accesso per talune autorità di paesi terzi e un differimento parziale dell’applicazione di alcune disposizioni tecniche fino al 29 aprile 2024.
Modifica le norme tecniche di regolamentazione sullo accesso ai dati sui derivati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, specificando formati, contenuti, modalità tecniche e tempistiche di accesso per autorità e soggetti abilitati.
Ambito di applicazione
Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni e ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (autorità e organismi UE/nazionali destinatari dell’accesso ai dati sui derivati), nonché, in casi specifici, alle autorità competenti di paesi terzi per i quali la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ha effetto in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; l’articolo 1, punto 4, lettere c) e d), si applica dal 29 aprile 2024. Sono rilevanti esclusivamente i dati sui derivati segnalati e conservati nei repertori, inclusi quelli respinti, oggetto di avvertimento, riconciliati, in essere o scaduti, secondo le specifiche richiamate dal regolamento e dagli atti collegati.
Accesso ai dati sui derivati presso i repertori di dati sulle negoziazioni
Il regolamento delegato (UE) 2022/1856 modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per precisare ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni. L’intervento si colloca nel quadro dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e mira a rendere l’accesso ai dati più standardizzato, efficiente e armonizzato, riducendo gli oneri amministrativi per repertori e soggetti aventi diritto.
Finalità e logica della riforma
Dai considerando emerge l’esigenza di utilizzare modelli XML e messaggi sviluppati secondo la metodologia ISO 20022 per facilitare comparazione, aggregazione e scambio dei dati. Il regolamento precisa inoltre che i dati resi accessibili dovrebbero corrispondere a quelli effettivamente segnalati, includendo anche informazioni su segnalazioni respinte, segnalazioni con avvertimento e dati successivi al processo di riconciliazione dei derivati. È anche contemplato l’accesso per le autorità di paesi terzi, purché la Commissione abbia riconosciuto l’equivalenza del quadro normativo ai sensi dell’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Formato dei dati e perimetro informativo
Il nuovo articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 stabilisce che il repertorio di dati sulle negoziazioni metta i dati a disposizione in modo diretto e immediato, usando XML e modelli ISO 20022. I dati accessibili comprendono:
- le segnalazioni dei derivati conformi alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855, inclusi i dati più recenti sulle operazioni in derivati in essere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;
- i dati sulle segnalazioni respinte o oggetto di avvertimento nel giorno lavorativo precedente, con i motivi del rigetto o dell’avvertimento, secondo il regolamento delegato (UE) 2022/1858;
- lo stato di riconciliazione dei derivati segnalati per i quali il repertorio ha svolto il processo di riconciliazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1855.
Soggetti destinatari dell’accesso
Il regolamento dettaglia in modo esteso le categorie di autorità e organismi che devono poter accedere ai dati, entro il perimetro delle rispettive competenze, responsabilità e mandati. Tra questi figurano ESMA, EBA, EIOPA, il Comitato europeo per il rischio sistemico, ACER, le autorità di vigilanza delle sedi di negoziazione, le autorità competenti in materia di offerte pubbliche di acquisto, la BCE e i membri del SEBC, le autorità incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici, le autorità competenti ex articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), le autorità di risoluzione, il Comitato di risoluzione unico e le autorità di vigilanza delle CCP.
Per la BCE e i membri del SEBC sono previste regole specifiche, differenziate a seconda che lo Stato membro abbia o meno l’euro come valuta. In particolare, l’accesso riguarda sia tutti i dati sulle operazioni in derivati in presenza di determinati legami con il soggetto di riferimento o con il debito sovrano, sia i dati sulle posizioni in derivati denominati nella valuta di riferimento. Sono inoltre previste regole specifiche per la sorveglianza dei rischi sistemici e per i compiti BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Accesso per autorità di paesi terzi
L’articolo 3, come modificato, consente anche all’autorità competente di un paese terzo di accedere alle informazioni, a condizione che la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione che attesti la conformità del quadro normativo alle condizioni dell’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’estensione dell’accesso deve comunque essere calibrata sul mandato e sulle responsabilità dell’autorità del paese terzo.
Obblighi organizzativi e tecnici dei repertori
Il nuovo articolo 4 impone ai repertori di dati sulle negoziazioni una serie di obblighi operativi: designazione di una o più persone di contatto, pubblicazione delle istruzioni sul sito web, predisposizione e messa a disposizione di un modulo standardizzato, attivazione dell’accesso sulla base delle informazioni raccolte e implementazione delle misure tecniche necessarie. Il repertorio deve inoltre garantire un accesso unico per i soggetti che abbiano responsabilità o mandati diversi, ma che necessitino di consultare i dati rientranti nelle rispettive competenze.
Contenuto del modulo di richiesta
La richiesta di accesso deve contenere informazioni dettagliate sul soggetto richiedente e sul suo ambito di competenza. Tra i dati richiesti figurano, tra gli altri, il nome e la persona di contatto, le responsabilità e i mandati giuridici, le credenziali per la connessione SSH FTP sicura, gli elementi tecnici pertinenti, la competenza rispetto alle controparti, ai sottostanti, alle sedi di negoziazione, alle CCP, alla valuta emessa, ai punti di consegna e interconnessione, agli indici di riferimento e ad altre caratteristiche specificate dall’articolo 4, paragrafo 2.
Richieste periodiche, accesso su richiesta e tempi di evasione
Il regolamento rafforza anche la componente tecnica dell’accesso, imponendo ai repertori di predisporre e mantenere strumenti che consentano richieste periodiche predefinite di dati. Inoltre, su richiesta, deve essere concesso accesso a combinazioni specifiche dei campi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, tra cui dati su controparti, soggetti segnalanti, classificazione del prodotto, ISIN, identificativo unico del prodotto, esecuzione, scadenza, CCP e tipo di evento.
Quanto ai tempi:
- per i derivati in essere o per specifiche categorie di derivati scaduti o oggetto di talune segnalazioni recenti, il repertorio deve rispondere entro le ore 12:00 UTC del primo giorno lavorativo successivo alla richiesta;
- per i derivati scaduti o interessati da determinate segnalazioni risalenti a più di un anno prima, il termine è di tre giorni lavorativi;
- se la richiesta riguarda entrambe le categorie, il termine applicabile è quello di tre giorni lavorativi.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Tuttavia, le lettere c) e d) del punto 4 dell’articolo 1, concernenti taluni aspetti della predisposizione dell’accesso ai dati, si applicano soltanto dal 29 aprile 2024.
Disposizioni principali
Formato e contenuto dei dati accessibili
L’accesso ai dati sui derivati deve essere fornito direttamente e immediatamente, utilizzando formato XML e modelli elaborati secondo la metodologia ISO 20022. I dati messi a disposizione devono includere, tra l’altro, le segnalazioni sui derivati in conformità alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855, i dati più recenti sulle operazioni in derivati in essere, i dati relativi a segnalazioni respinte o oggetto di avvertimento nel giorno lavorativo precedente, con i motivi del rigetto o dell’avvertimento, e lo stato di riconciliazione dei derivati segnalati.
Accesso per autorità e organismi di vigilanza
Sono disciplinate le categorie di soggetti destinatari dell’accesso: ESMA, EBA, EIOPA, Comitato europeo per il rischio sistemico, ACER per i derivati con sottostante energia o quote di emissione, autorità che vigilano le sedi di negoziazione, autorità di vigilanza designata ai sensi della direttiva 2004/25/CE per determinati derivati su titoli societari, autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012, BCE e membri SEBC, autorità incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici, BCE nell’ambito dell’MVU, autorità competenti di cui alle lettere o) e p), autorità di risoluzione, SRB e autorità di vigilanza delle CCP. Per ciascuna categoria sono specificati l’oggetto dell’accesso e il perimetro dei dati rilevanti rispetto a competenze, mandati e responsabilità.
Accesso per paesi terzi
È previsto che i repertori di dati sulle negoziazioni consentano l’accesso all’autorità competente di un paese terzo per il quale la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione che riconosce la conformità del quadro normativo alle condizioni di cui all’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’accesso deve essere modulato in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo.
Compiti operativi dei repertori di dati sulle negoziazioni
I repertori devono designare una o più persone responsabili dei contatti, pubblicare sul sito web le istruzioni per la richiesta di accesso, fornire un modulo standardizzato, predisporre l’accesso sulla base delle informazioni ricevute e mettere in atto le misure tecniche necessarie per consentire l’accesso ai dati. Devono inoltre garantire un punto di accesso unico per i soggetti con più responsabilità o mandati.
Informazioni da inserire nella richiesta di accesso
La richiesta presentata dai soggetti legittimati deve essere formulata su un modulo elaborato dal repertorio e contenere almeno: nome del soggetto, persona di contatto, responsabilità e mandati giuridici, credenziali SSH FTP sicure, ulteriori elementi tecnici pertinenti, ambito di competenza territoriale e funzionale, tipologie di controparti, tipi di sottostanti, sedi di negoziazione e CCP sottoposte a vigilanza o sorveglianza, valuta emessa, punti di consegna e interconnessione, indici di riferimento vigilati e altre caratteristiche specificate dal regolamento.
Richieste periodiche e accesso su richiesta
I repertori devono stabilire e mantenere disposizioni tecniche per consentire richieste periodiche predefinite di accesso ai dati necessari ai soggetti destinatari. Su richiesta, devono anche fornire accesso alle informazioni sui derivati secondo specifiche combinazioni dei campi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, tra cui data e ora della segnalazione, controparti, soggetto responsabile della segnalazione, classificazione del prodotto, ISIN, identificativo unico del prodotto, sede e data di esecuzione, scadenza, CCP, partecipante diretto e tipo di evento.
Tempistiche di risposta per i dati in essere e scaduti
Per i derivati in essere o per quelli scaduti/oggetto di specifiche segnalazioni recenti, l’accesso deve essere fornito entro le ore 12:00 UTC del primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. Per i derivati scaduti o interessati da certe segnalazioni effettuate oltre un anno prima, il termine è di tre giorni lavorativi. Se la richiesta riguarda entrambe le categorie, si applica il termine di tre giorni lavorativi.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le lettere c) e d) del punto 4 dell’articolo 1, relative a taluni aspetti tecnici della predisposizione dell’accesso, si applicano dal 29 aprile 2024.
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