Cassazione Civile, Ordinanza n. 30962/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
Una società in liquidazione giudiziale ha impugnato l'ordinanza/sentenza della corte territoriale che aveva confermato l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un creditore pubblico, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare incidentalmente la prescrizione di parte dei crediti erariali indicati dall'istante; secondo la ricorrente, una volta espunti i crediti prescritti, l'esposizione debitoria residua sarebbe scesa sotto la soglia legale di euro 500.000 richiesta per l'assoggettabilità alla procedura. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di documenti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., indicando come documenti trascurati l'estratto di ruolo, utile a desumere la prescrizione dei crediti, e la visura del registro delle imprese, dalla quale avrebbe dovuto emergere la mancata produzione dei bilanci per oltre quindici anni e, quindi, la mancanza dei requisiti dimensionali ostativi alla procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo incoerente con la ratio decidendi della decisione impugnata, perché la corte d'appello non aveva escluso in astratto la verifica della prescrizione dei crediti, ma aveva rilevato che molte contestazioni della società erano censure di merito, ormai coperte dalla definitività degli atti tributari e quindi non più sindacabili nel giudizio concorsuale; inoltre, la censura non colpiva specificamente il rilievo della mancanza pluriennale dei bilanci, valorizzato dal giudice di merito ai fini della verifica dei requisiti dimensionali. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché sotto la veste del vizio di omesso esame mirava in realtà a contestare la valutazione probatoria di documenti che il giudice aveva invece esaminato e apprezzato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con attestazione altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 14 del 2019
requisiti dimensionali dell'impresa
Per escludere l'apertura della liquidazione giudiziale l'imprenditore deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla norma; in caso di dubbio, la mancanza dei bilanci può impedire di provare l'esenzione.
art. 121 d.lgs. n. 14 del 2019
Richiamato come norma sui presupposti di apertura della liquidazione giudiziale.
art. 2934 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di prescrizione dei crediti erariali.
artt. 1, 15, 18 legge fall.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei presupposti soggettivi della procedura concorsuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla ritenuta impossibilità di accertare incidentalmente la prescrizione e ai presupposti della liquidazione giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non la semplice critica alla valutazione delle prove o dei documenti.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte osserva che il giudice di merito aveva invece esaminato i documenti e li aveva apprezzati discrezionalmente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non attinge la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a contrastare una motivazione diversa o solo presupposta.
- Le contestazioni sui crediti tributari, quando attengono al merito dell'accertamento e sono coperte da definitività degli atti impositivi o di riscossione, non possono essere riproposte incidentalmente nel giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
- Ai fini dell'esclusione dalla liquidazione giudiziale, l'imprenditore deve provare il possesso dei requisiti dimensionali che lo sottraggono alla procedura; la mancanza dei bilanci costituisce assenza di prova, non prova positiva dei requisiti di esenzione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione di attendibilità o decisività dei documenti, quando il giudice di merito li abbia comunque esaminati e apprezzati.
- In presenza di ricorso inammissibile, il soccombente è condannato alle spese di legittimità e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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