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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23757 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, riguardante IVA e IRAP. La contestazione concerneva la detrazione dell'IVA e la deduzione di costi fondati su fatture emesse dalla Società C. per asserite attività di "segnalazione di clientela", ritenute operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Agenzia, la società emittente era una mera "cartiera" e la contribuente non aveva dimostrato l'effettività delle prestazioni. L'Agenzia ha inoltre censurato la motivazione della sentenza regionale, che aveva valorizzato la presenza di fatture formalmente regolari e di pagamenti effettuati con assegni bancari, senza considerare adeguatamente gli elementi risultanti dalle indagini della Guardia di finanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi all'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha ritenuto che la Commissione regionale non avesse esaminato adeguatamente gli elementi indiziari relativi alla possibile natura di "cartiera" della società fatturante, alla genericità delle fatture, alla significativa difformità tra gli oggetti sociali delle due società e all'assenza di un chiaro nesso economico tra le rispettive attività. La Corte ha inoltre precisato che la fattura, la regolarità contabile e i pagamenti bancari non dimostrano da soli l'effettiva esecuzione delle operazioni, poiché possono essere utilizzati per conferire un'apparenza di realtà a operazioni fittizie. Ha anche rilevato che il giudice regionale aveva richiamato il decreto penale di archiviazione senza esaminarne adeguatamente il contenuto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Disciplina l'onere della prova. In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione l'onere della prova contraria passa al contribuente.

  • Artt. 19-54 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA)

    Regolano il diritto alla detrazione dell'IVA e i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La detrazione non spetta se l'operazione fatturata è oggettivamente inesistente.

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

    La fattura, se regolare nei requisiti formali e contenutistici, è normalmente idonea a rappresentare un'operazione e il relativo costo; tuttavia, tale efficacia può essere superata da presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza dell'operazione.

  • Art. 226 della Direttiva 2006/112/CE

    Individua i requisiti informativi della fattura, tra cui l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo. Il rispetto dei requisiti formali non prova, da solo, l'effettiva realizzazione della prestazione.

  • Cassazione, sentenze n. 12802/2011 e n. 428/2015

    Affermano che la prova dei pagamenti tramite assegni o la regolarità contabile non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come inesistenti.

  • Cassazione, sentenza n. 24426/2013

    Riconosce la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare l'inesistenza delle operazioni mediante presunzioni semplici, purché dotate di adeguata consistenza logica e circostanziale. Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni.

  • Cassazione, sentenza n. 15228/2001

    Precisa che fatture, scritture contabili formalmente regolari e strumenti di pagamento possono essere predisposti proprio per dare apparenza di realtà a operazioni fittizie e non costituiscono quindi prova decisiva dell'effettività della prestazione.

  • Cassazione, sentenze n. 10578/2015 e n. 5720/2007

    Il giudice tributario può considerare un esito favorevole del procedimento penale come elemento di prova a discarico del contribuente, ma deve esaminarne concretamente e approfonditamente il contenuto, senza limitarsi a richiamarlo.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve anzitutto fornire elementi presuntivi concreti e coerenti, come la natura di cartiera del fornitore, la genericità delle fatture, l'assenza di struttura organizzativa o la mancanza di coerenza economica tra le attività delle parti.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito tali elementi, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni con elementi sostanziali e specifici, non limitandosi a produrre fatture, registrazioni contabili o prove di pagamento.
  • Il pagamento con assegno o tramite banca dimostra normalmente il trasferimento di denaro, ma non prova necessariamente che la prestazione sia stata realmente eseguita.
  • La genericità delle descrizioni in fattura e la marcata incompatibilità tra gli oggetti sociali del fornitore e del cliente possono costituire indizi rilevanti dell'inesistenza dell'operazione, soprattutto se non supportati da ulteriore documentazione commerciale.
  • Per dimostrare l'effettività della prestazione è opportuno conservare contratti, ordini, relazioni sull'attività svolta, corrispondenza, documentazione dei risultati ottenuti, nominativi dei clienti segnalati e ogni elemento idoneo a collegare il pagamento a un'attività concreta.
  • Il giudice tributario deve valutare complessivamente tutti gli indizi e motivare in modo puntuale perché li ritenga insufficienti o decisivi; non può fondare la decisione soltanto sulla regolarità formale della documentazione.
  • Un'archiviazione penale può essere valutata nel giudizio tributario, ma non determina automaticamente l'inesistenza della pretesa fiscale né la sua infondatezza: il suo contenuto deve essere esaminato concretamente e nel relativo contesto probatorio.

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