Cassazione Penale, Sentenza n. 45660/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per errata applicazione dell'art. 629 c.p. e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi dell'estorsione. Sostiene che si era accorto solo in fase avanzata della proposta d'acquisto della possibile condotta truffaldina, che si sarebbe limitato a dire "vuoi truffarmi, chiamo i carabinieri" senza richiedere denaro, e che, al più, vantava un diritto di credito derivante da tentativo di truffa che poteva essere fatto valere civilmente. Contesta inoltre valutazioni probatorie della Corte di appello (ad es. presunto giro di prova) e la quantificazione della somma consegnata come eccessiva rispetto a un possibile ristoro civile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato per infondatezza. La Corte di cassazione ha confermato la qualificazione della condotta come estorsione: il Damiano, dopo aver appreso dell'alterazione del chilometraggio, ha atteso la compilazione della proposta con il dato alterato e poi ha preteso e ottenuto la consegna di 10.000,00 euro minacciando di rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia. La Corte ha ritenuto che la minaccia, formulata non per esercitare un diritto ma per conseguire un profitto non dovuto, integra l'elemento soggettivo dell'estorsione. Confermata la condanna alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte interpreta l'art. 629 nel senso che la minaccia di rivolgersi alle autorità, pur apparendo esterna legalità, integra estorsione quando è formulata non per esercitare un diritto reale e azionabile, ma per costringere l'altrui volontà e ottenere un profitto indebito (nell'an o nel quantum).
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in seguito al rigetto del ricorso.
Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013 (Braccini)
Precedente richiamato per il principio secondo cui la minaccia di adire le vie legali può costituire estorsione se finalizzata a un profitto ingiusto e non all'esercizio di un diritto.
Sez. 2, n. 16998 del 17/02/2022 (Messina)
Ulteriore conferma giurisprudenziale del criterio che distingue la legittima minaccia di tutela giudiziaria dall'uso intimidatorio della stessa per ottenere vantaggi illeciti.
Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013 (Adduci)
Precedente che afferma che prospettare la presentazione di una denuncia per far valere un diritto sprovvisto di prova e non azionabile in sede giudiziaria può integrare minaccia estorsiva se finalizzata a profitto ingiusto.
Sez. 2, n. 5556 del 09/12/2022 (Bergantini)
Recentissimo richiamo che si allinea all'orientamento consolidato: la minaccia di azioni legali può assumere rilievo estorsivo quando non ha il fine di tutelare un diritto reale ma di costringere per ottenere un indebito vantaggio.
Massime di principio
- La mera minaccia di rivolgersi all'autorità non è automaticamente lecita: diventa estorsiva se usata per ottenere un vantaggio economico indebito e quando la pretesa non è effettivamente esercizio di un diritto provato e azionabile.
- Se si pretende denaro dopo aver scoperto una possibile truffa, è rilevante valutare se si cerca il ristoro di un danno concreto e provabile (strada civile/penale appropriata) oppure un profitto non dovuto; la seconda ipotesi può integrare estorsione.
- Il giudizio si fonda su elementi fattuali: tempistica della richiesta, contenuto e tono della minaccia, possibilità reale di agire giudizialmente per la pretesa vantata e prova del danno. Sono questi elementi che li tribunali verificano per distinguere esercizio di un diritto da coartazione illecita.
- In situazioni simili è prudente documentare il danno e utilizzare le vie legali per il suo accertamento/recupero; manifestazioni volte a costringere l'altro ad una transazione immediata, soprattutto quando la pretesa appare non provata, comportano rischio di incriminazione per estorsione.
- Dal punto di vista difensivo, va contestata la sussistenza dell'intento di ottenere un profitto indebito e dimostrata la legittimità e la provabilità della pretesa vantata, nonché la mancanza di condotte intimidatorie idonee a costringere la volontà altrui.
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