Sentenza del 14/10/2016 n. 7826 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Società di capitali - Non individuazione espressa responsabile violazioni - Presunzione rappresentante legale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha sostenuto che le sanzioni non fossero applicabili perché l’atto impositivo non individuava espressamente la persona fisica responsabile delle violazioni commesse nell’interesse della società. La questione riguardava quindi l’onere dell’Amministrazione di indicare e provare le specifiche responsabilità individuali degli organi societari.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In caso di violazioni riferibili a una società di capitali, la mancata indicazione espressa del responsabile nell’atto impositivo non impedisce l’applicazione delle sanzioni. In assenza di prova contraria fornita dalla società, opera la presunzione che il responsabile sia il legale rappresentante. L’Amministrazione finanziaria non è tenuta a ricostruire le precise responsabilità individuali degli organi societari; tale accertamento può rilevare, in presenza di un reato, nel procedimento penale.
Massime di principio
- Per le sanzioni tributarie riferite a una società di capitali, l’assenza nell’atto di una specifica indicazione della persona fisica responsabile non determina, di per sé, l’illegittimità della sanzione.
- In via presuntiva, il legale rappresentante è considerato responsabile della violazione, salvo che la società fornisca una prova concreta contraria, ad esempio dimostrando che la gestione della materia era affidata esclusivamente ad altro soggetto.
- L’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente individuare preventivamente le responsabilità interne tra amministratori, dirigenti o altri organi societari per poter irrogare la sanzione alla società.
- La ripartizione delle responsabilità individuali può assumere rilievo soprattutto in sede penale, quando i fatti integrino una fattispecie di reato, ma non costituisce normalmente un presupposto per la validità dell’atto sanzionatorio tributario.
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