Sentenza del 14/10/2016 n. 9001 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa dichiarazione di euro 14.083,00, includendo nel reddito imponibile euro 3.633,00 derivanti da vincite a tornei di poker conseguiti in Slovenia ed euro 10.450,00 che si presumeva fossero stati corrisposti da una società per la promozione della propria immagine e dei propri prodotti. Il contribuente sosteneva, da un lato, che tassare in Italia le vincite estere, già assoggettate a imposizione alla fonte, determinasse una disparità di trattamento rispetto alle vincite conseguite nei casinò italiani; dall'altro, negava di aver percepito i 10.450,00 come compenso, affermando che si trattava di somme pagate direttamente dalla società ai casinò per l'iscrizione ai tornei o, al più, di rimborsi spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando di fatto la pretesa impositiva relativa sia alle vincite conseguite in Slovenia sia alla somma di euro 10.450,00. Quanto alle vincite estere, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 ottobre 2014, ritenendo illegittimo assoggettarle a tassazione progressiva IRPEF quando le vincite da case da gioco italiane sono sottoposte a ritenuta alla fonte. Ha inoltre evidenziato che, ai fini della capacità contributiva, non sarebbe corretto tassare le vincite senza considerare le eventuali perdite derivanti dalla medesima attività. Quanto ai 10.450,00 euro, ha ritenuto insufficiente una email non certificata, priva di data, firma e timbro, e ha considerato plausibile che le somme fossero state versate direttamente ai casinò per le iscrizioni ai tornei, costituendo quindi un rimborso di costi e non un compenso imponibile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR n. 600/1973
Norma posta a fondamento dell'accertamento sintetico o della ricostruzione del reddito contestato dall'Agenzia delle Entrate.
Art. 67, comma 1, lett. d), del TUIR
La disciplina delle vincite è stata interpretata in conformità ai principi dell'Unione Europea, escludendo una tassazione delle vincite estere più gravosa rispetto a quella applicata alle vincite conseguite presso case da gioco italiane.
Art. 30, comma 2, del DPR n. 600/1973
Prevede il regime della ritenuta alla fonte per determinate vincite conseguite in Italia. Il Collegio lo ha utilizzato come parametro di confronto per rilevare l'illegittimità della tassazione progressiva IRPEF delle vincite estere.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva impedisce, secondo la Commissione, di tassare le sole vincite derivanti dal gioco d'azzardo ignorando le perdite eventualmente sostenute nella stessa attività.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 ottobre 2014, EU:C:2014:2311
Ha sancito l'incompatibilità con i principi dell'Unione Europea di una disciplina che assoggetti a imposizione le vincite ottenute in case da gioco situate in altri Stati membri, quando le vincite ottenute in case da gioco nazionali siano esenti da ulteriore imposizione o soggette a un diverso regime alla fonte.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Slovenia
È stata invocata dal contribuente come disciplina prevalente rispetto alle norme interne, ma la decisione si è fondata principalmente sui principi dell'Unione Europea e sul principio di capacità contributiva.
Massime di principio
- Le vincite da gioco conseguite in un altro Stato membro dell'Unione Europea non dovrebbero essere assoggettate in Italia a un trattamento fiscale più gravoso rispetto alle vincite analoghe conseguite in Italia, soprattutto quando nello Stato di origine o presso il casinò sia già stata applicata una ritenuta o un'imposta sostitutiva.
- Nel valutare la capacità contributiva derivante dal gioco d'azzardo, occorre considerare la possibile connessione tra vincite e perdite della medesima attività; la tassazione delle sole vincite può risultare irragionevole se ignora perdite significative.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare con elementi documentali attendibili che una somma costituisca effettivamente un compenso imponibile. Una email informale, non firmata, non datata e non certificata può essere ritenuta insufficiente, specie se esistono elementi contrattuali compatibili con un rimborso spese o con pagamenti effettuati direttamente a terzi.
- Le somme sostenute da uno sponsor per iscrizioni, trasferte o costi necessari alla partecipazione a eventi non costituiscono automaticamente reddito del soggetto sponsorizzato; occorre verificare se siano state realmente incassate dal contribuente o pagate direttamente per suo conto.
- La qualificazione fiscale delle somme dipende dal contenuto effettivo del contratto e dalla prova dei flussi finanziari: un corrispettivo per prestazioni o cessione dell'immagine è imponibile, mentre il mero rimborso documentato di costi può non esserlo, se non rappresenta un arricchimento del contribuente.
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