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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49728/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza per connessione: il Tribunale di Palermo sosteneva che i reati per cui si procede a Firenze fossero teleologicamente connessi al procedimento per associazione mafiosa già pendente a Palermo (n. 12644/2016 RGNR), sicché la competenza territoriale doveva essere trasferita a Palermo. Il Tribunale di Firenze aveva invece ritenuto esistente la connessione e si era spogliato del processo in favore di Palermo; il conflitto è sorto dopo denuncia del PM di Palermo e contestazioni difensive sulla legittimità del nesso teleologico evidenziato.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e lo ha risolto in favore del Tribunale di Firenze. Ha ritenuto prevalente il principio secondo cui la competenza va determinata sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero (ciò che si "prospetta") e non sulla base delle ricostruzioni interpretative del giudice, salvo che l'imputazione contenga errori macroscopici. Non essendo il nesso teleologico stato contestato nell'imputazione dai due Uffici di Procura e non emergendo che i reati di riciclaggio e autoriciclaggio fossero posti in essere per eseguire o occultare il reato associativo (ma piuttosto per trarne profitto), non sussiste la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p. La competenza resta dunque al Tribunale di Firenze; gli atti vanno trasmessi a quel Tribunale, con applicazione dell'art. 26 c.p.p. sulle prove.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Connessione teleologica: richiede che alcuni reati siano commessi "per eseguire o per occultare" altri. Dopo le modifiche del 2001 non rileva più la finalità di profitto/vantaggio come causa di spostamento di competenza.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Norma evocata nella materia delle connessioni e competenze (citata nell'atto di riferimento del Tribunale di Firenze insieme ad art. 12).

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione non mafiosa; nella ricostruzione contrapposta può essere considerato reato "mezzo" o reato autonomo rispetto all'associazione mafiosa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: può costituire presupposto per reati come il riciclaggio in quanto idoneo a produrre proventi illeciti, ma ciò non implica automaticamente connessione teleologica ai fini di competenza territoriale.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante/parte della contestazione richiamata nel procedimento fiorentino; la sua menzione non sostituisce la necessità che il nesso teleologico sia prospettato dall'imputazione.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Aggravante indicativa di finalità collegata al vincolo associativo; la sua presenza nella contestazione può costituire "spia" di finalizzazione, ma qui non è stata efficacemente prospettata dall'accusa.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma oggetto di contestazione nel procedimento (reato accessorio contestato); non decisiva ai fini della connessione teleologica qui disattesa.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Ulteriore fattispecie contestata nel procedimento; citata nell'ordinanza ma non determinante per il trasferimento di competenza.

  • art. 26 cod. proc. pen.

    Applicabile con riferimento alle prove dopo la dichiarazione di competenza: disciplina la trasmissione degli atti e l'utilizzabilità delle prove.

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina sulla base della prospettazione accusatoria del pubblico ministero (ciò che è stato formalmente contestato), non sulla base di ricostruzioni interpretative del giudice di merito, salvo che l'imputazione contenga evidenti errori macroscopici.
  • La connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, lett. c) c.p.p. richiede che i reati siano commessi "per eseguire o per occultare" altri reati; la finalità di profitto o vantaggio non è più sufficiente a spostare la competenza dopo le modifiche legislative del 2001.
  • Non può essere creata ex post dal giudice una 'sintesi' teleologica non prospettata dall'accusa per giustificare lo spostamento di competenza: se il pubblico ministero non ha contestato il nesso teleologico, la connessione non può essere ricostruita solo sulla base di valutazioni giudiziali.
  • Nei procedimenti con giudizio immediato (decreto di giudizio immediato) la tempestività dell'eccezione di incompetenza per connessione va valutata sull'udienza dibattimentale, essendo questo il primo momento utile per sollevare la questione.
  • Se più uffici di Procura procedenti non concordano sul nesso teleologico e non hanno modificato l'imputazione, è probabile che non sussista la connessione qualificata; in tali casi la competenza rimane al giudice territorialmente competente secondo l'imputazione originaria.
  • In presenza di conflitto di competenza, la Corte verifica sia la tempestività della questione sia la fondatezza giuridica: la mera ricostruzione fattuale del giudice che porta a ritenere la connessione non prevale sulla contestazione formale dell'accusa.

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