Ordinanza n. 62/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del preavviso di diniego del 5 agosto 2025, notificato in pari data, divenuto diniego definitivo in data 4 settembre 2025, emesso dal Comune di Milano, con il quale è stata rigettata la richiesta di ampliamento e apertura di due passi carrabili permanenti in via Kant 3; - di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi inclusi: i) parere negativo rilasciato, in data 5 aprile 2024, dall'Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità, Unità Servizio Manutenzione Stradale e Segnaletica, Ufficio 2° Reparto Strade; ii) parere del 18 giugno 2024 emesso dall'Area Realizzazione opere stradali ciclabili e sottosuolo, Unità Progettazione Infrastrutture per la Mobilità 2; iii) parere negativo, emesso, in data 20 gennaio 2025, dall'Area Realizzazione opere stradali ciclabili e sottosuolo, Unità Progettazione Infrastrutture per la Mobilità 2 e documentazione ad esso allegata; iv) parere negativo emesso, in data 4 agosto 2025, dall'Area Realizzazione opere stradali ciclabili e sottosuolo, Unità Progettazione Infrastrutture per la Mobilità 2; v) preavviso di diniego del 22 gennaio 2025; vi) preavviso di diniego JPE 17633/24 - PG 368553/24; vii) esito negativo istruttoria tecnica del 6 febbraio 2025 allo stato non conosciuto e osteso al ricorrente; viii) preavviso di diniego del 19 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego definitivo, preceduto da preavvisi di diniego, relativo alla richiesta di ampliamento e apertura di due passi carrabili permanenti in via Kant 3, nonché i pareri e gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il preavviso di diniego del 5 agosto 2025, divenuto diniego definitivo il 4 settembre 2025, con cui il Comune di Milano ha rigettato la richiesta di ampliamento e apertura di due passi carrabili permanenti. Sono stati inoltre impugnati i pareri tecnici negativi e gli ulteriori preavvisi, esiti istruttori e atti presupposti o connessi indicati nel ricorso. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i vizi di legittimità dedotti nel merito; precisa soltanto che le questioni di merito sono complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione. Ha ritenuto che le complesse questioni di merito non potessero essere adeguatamente esaminate nella fase cautelare sommaria. In ogni caso, ha escluso il periculum in mora, rilevando che lo stato dei luoghi non era mutato da diversi anni e che il condominio non aveva allegato concrete e attuali situazioni di pericolo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e non contiene una decisione sull'annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; la sospensione è stata negata per l'assenza del periculum in mora e per la necessità di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le questioni di merito presentano complessità tale da richiedere un approfondimento non compatibile con la sommarietà della fase cautelare.
- Il periculum in mora non sussiste quando lo stato dei luoghi è rimasto immutato per un periodo significativo e il ricorrente non allega concrete e attuali situazioni di pericolo o di pregiudizio derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- L'assenza del periculum in mora è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche senza una definizione anticipata delle complesse questioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →