Cassazione Penale, Sentenza n. 39774/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto da omicidio doloso a omicidio preterintenzionale e rideterminando la pena da 21 a 16 anni. La ricorrente deduceva sette motivi: 1) mancata acquisizione della registrazione video del ristorante ritenuta prova decisiva per lo stato di ubriachezza, dinamica del litigio e legittima difesa; 2) vizio di motivazione per l'esclusione della legittima difesa e per la valutazione del commodus discessus e della proporzione della reazione; 3) errore nella valutazione della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 1 (persona legata da relazione affettiva e convivenza); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione 'per accumulo'; 5) illegittimità per aver consentito l'accesso al rito abbreviato dopo la riqualificazione (art. 438 c.p.p.) e relative questioni su oblazione/riti alternativi; 6) vizio nella valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante; 7) vizio di motivazione sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati o aspecifici tutti i sette motivi: (1) l'acquisizione del video non era necessaria perché i testi diretti fornivano elementi probatori esaustivi; (2) la legittima difesa è stata esclusa correttamente dalla Corte territoriale per mancata attualità e proporzione del pericolo (la ricorrente si armò di coltello contro persona a mani nude e poteva allontanarsi); (3) la sussistenza della relazione affettiva e della convivenza è stata motivata in modo non manifestamente illogico e, comunque, l'aggravante sarebbe applicabile anche in caso di recente cessazione del rapporto per le norme introdotte dalla L. 69/2019; (4) l'attenuante della provocazione 'per accumulo' non è provata perché manca il nesso causale immediato tra fatto ingiusto recente e reazione; (5) la Corte ha ribadito il principio secondo cui l'accesso ai riti speciali (es. rito abbreviato, messa alla prova, oblazione) a seguito di riqualificazione richiede che l'imputato abbia tempestivamente prodotto la specifica istanza nei termini previsti dalla legge, sicché in assenza di tale istanza il beneficio non è riconoscibile; (6) la valutazione sulla equivalenza tra attenuanti e aggravante è congrua e la norma (art. 577 comma 3 introdotto dalla L. 69/2019) ostacola la prevalenza delle attenuanti; (7) la censura sulle somme liquidate è inammissibile per mancata impugnazione in appello e, comunque, generica. Conseguentemente il ricorso è rigettato, la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 6.000,00 per spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, e disposta la oscurazione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 584 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio: la Corte ha tratto dal fatto gli elementi per la qualificazione (inizialmente imputato come omicidio doloso, poi riqualificato in preterintenzionale).
art. 585, comma 1 cod. pen.
Richiamato per gli effetti sanzionatori connessi alla fattispecie omicidiaria; impiegato nella motivazione della qualificazione del reato.
art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen.
Aggravante per delitto commesso contro persona legata da relazione affettiva e convivente; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante sulla base di elementi concreti (vita comune, iniziativa imprenditoriale congiunta, stanza condivisa), e ha richiamato l'effetto limitativo dell'art. 577 comma 3 sulla prevalenza delle attenuanti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso risultava conforme alla forma richiesta.
art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen.
Norma relativa alle circostanze attenuanti (provocazione): la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per riconoscere l'attenuante 'per accumulo' in mancanza del nesso causale immediato.
artt. 178, 179, 455, 456, 438 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai profili processuali e ai riti alternativi; soprattutto l'art. 438 (e il comma 1-bis) è centrale nella discussione sull'accesso al rito abbreviato.
art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Introdotto dalla L. 12 aprile 2019 n.33; stabilisce limiti all'accesso al rito abbreviato per reati puniti con l'ergastolo. La Corte ha precisato che, in caso di riqualificazione favorevole, l'imputato deve tempestivamente richiedere il rito per poter 'recuperare' il beneficio.
art. 162 cod. pen.
Richiamata in tema di oblazione/riti alternativi; la giurisprudenza citata distingue tra modifiche fattuali e giuridiche e impone alla difesa l'onere di tempestiva richiesta in caso di diversa qualificazione.
art. 162-bis cod. pen.
Richiamata unitamente all'art. 162 in tema di oblazione speciale e limiti per l'applicazione dei riti deflativi.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel contesto della possibilità del giudice di riqualificare d'ufficio e degli effetti sulla possibilità di accesso ai riti alternativi; la Corte ricorda l'onere della difesa di sollevare tempestivamente la questione.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena nel giudizio abbreviato: la Corte ha affermato che la riduzione 'va recuperata' solo se la richiesta per il rito è stata tempestiva.
art. 464-bis, comma 2 e art. 521, comma 1 cod. proc. pen.
Evocate nelle pronunce costituzionali e di merito in tema di messa alla prova successiva a riqualificazione: la giurisprudenza consente, a determinate condizioni e in presenza di richiesta tempestiva, di recuperare l'accesso a riti speciali.
art. 168-bis cod. pen.
Norma relativa alla sospensione con messa alla prova; citata nella discussione sulla ammissibilità del rito successivamente a riqualificazione e sulla necessità della richiesta tempestiva.
L. 19 luglio 2019, n. 69 (art. 11 comma 1 lett. b) e lett. c))
Modifiche normative entrate in vigore il 9-8-2019 che hanno introdotto aggravanti e limitazioni alla prevalenza delle attenuanti; la Corte ha applicato queste disposizioni ai fatti commessi il 13 agosto 2019.
art. 52, comma 2 d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto d'ufficio l'oscuramento dei dati personali per la tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- La richiesta di accesso a riti speciali (rito abbreviato, messa alla prova, oblazione) va proposta tempestivamente entro i termini previsti; in caso di riqualificazione favorevole a seguito del giudizio, il beneficio non è automaticamente riconosciuto se l'imputato non ha avanzato la specifica istanza nei termini.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: se il giudice di merito ritiene che gli atti già acquisiti siano sufficienti per decidere, il rigetto non è necessariamente vizioso, specie quando risultano credibili dichiarazioni testimoniali sui punti contestati.
- La scriminante della legittima difesa richiede la presenza di un pericolo attuale e la proporzione nella reazione; l'uso di un'arma contro una persona a mani nude e la possibilità di allontanamento riducono significativamente la fondatezza della difesa.
- Per l'attenuante della provocazione 'per accumulo' è necessario provare il nesso causale immediato tra un fatto ingiusto recente e lo stato d'ira che ha determinato la reazione: episodi distanziati nel tempo o superati non giustificano automaticamente l'attenuante.
- La sussistenza dell'aggravante 'persona legata da relazione affettiva e convivenza' si valuta considerando elementi concreti e recenti di comunanza di vita (iniziative congiunte, convivenza materiale, comportamenti che dimostrano rapporto affettivo); la semplice asserita cessazione del rapporto può non essere sufficiente a escluderla.
- Le doglianze su liquidazione dei danni in favore delle parti civili devono essere tempestivamente impugnate in appello; in cassazione sono spesso inammissibili se non dedotte precedentemente o se troppo generiche.
- Nella valutazione di fatti violenti reiterati o conflittualità abituale, il giudice effettua un giudizio 'ex ante' sulla credibilità di un errore nello stimare il pericolo: la consuetudine di alterchi può escludere che un singolo episodio costituisca una novità giustificante la difesa.
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