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Ordinanza

Ordinanza n. 1408/2026 - Roma, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 13559 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma, sez. III-bis, pubblicata il 1° dicembre 2015;

Giustizia amministrativa202513776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13559/2015, che aveva annullato la valutazione negativa e ordinato il riesame da parte di una commissione in diversa composizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza sostenendo che, nonostante il lungo tempo trascorso, il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'ANVUR non avrebbero posto in essere alcuna attività esecutiva della sentenza del TAR Lazio n. 13559/2015, relativa alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 01/A3. La sentenza aveva annullato la valutazione negativa e disposto il riesame da parte di una commissione diversamente composta. Il ricorrente ha inoltre dedotto che la sentenza sarebbe passata in giudicato. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che l'appello contro la sentenza è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3537/2016, ma che tale pronuncia è ancora oggetto di un giudizio per revocazione ordinaria, nel cui ambito la domanda cautelare è stata respinta.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza n. 13559/2015 sia esecutiva, poiché la richiesta di sospensione cautelare proposta nel giudizio di revocazione è stata respinta, ma ha precisato che essa non è ancora passata in giudicato, essendo tuttora pendente il giudizio di revocazione ordinaria contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato irricevibile l'appello. In ragione del lungo tempo trascorso e degli sviluppi processuali, il Collegio ha ordinato al Ministero e all'ANVUR di depositare una motivata relazione di chiarimenti entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Ogni statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è il contesto processuale nel quale il ricorrente chiede l'esecuzione della sentenza; il provvedimento dispone un incombente istruttorio senza definire la domanda.

  • art. 116 c.p.a.

    null

  • art. 99 c.p.a.

    null

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la pendenza di un giudizio di revocazione incide sulla definitività della pronuncia da eseguire, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione motivata sugli adempimenti compiuti e sugli sviluppi rilevanti prima di decidere definitivamente.
  • La pendenza della revocazione ordinaria impedisce di qualificare come passata in giudicato la sentenza impugnata, ma non esclude di per sé la sua esecutività quando la sospensione cautelare richiesta nel giudizio di revocazione sia stata respinta.
  • In presenza di un'amministrazione non costituita e di un lungo periodo apparentemente privo di adempimenti esecutivi, il giudice dell'ottemperanza può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti documentati e motivati, rinviando la decisione e la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaReclutamento e abilitazione universitaria
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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