Cassazione Penale, Sentenza n. 19030/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato la cessazione dell'affidamento in prova al servizio sociale (con decorrenza dalla sospensione) e ha disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime detentivo. Contestazioni: 1) violazione degli artt. 47 e 51-bis Ord. pen. e dell'art. 98 d.P.R. n. 230/2000 e carenza/contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale, dichiarando la cessazione anziché la revoca, avrebbe poi disposto il collocamento in carcere sulla base di un provvedimento di cumulo che ha elevato la pena a 1 anno e 12 giorni, mentre non sarebbe stato adottato un provvedimento di estensione dell'affidamento al maggiore periodo; secondo la difesa il ricorrente avrebbe comunque già esaurito il periodo di affidamento rispetto al residuo di pena e sarebbe dovuto tornare in libertà. 2) violazione degli artt. 47, 47-ter, 48 e 51-ter Ord. pen. e mancanza di motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato la praticabilità di misure alternative alla detenzione (ricovero in struttura psichiatrica, domicilio con obbligo di cura, semidetenzione) nonostante la documentata patologia psichiatrica e il collegamento tra le trasgressioni e la riacutizzazione dei sintomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha dichiarato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. La Corte ha ritenuto invece inammissibile/indeterminabile la prima doglianza espressa in termini dubitativi. Nel merito la Corte ha osservato che il Tribunale aveva correttamente distinto tra cessazione dell'efficacia della misura (art. 98 d.P.R. 230/2000) e revoca, richiamando anche i criteri di estrema gravità per la revoca conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/2023; tuttavia il Tribunale ha omesso di valutare e motivare la sostituibilità della misura dell'affidamento con la custodia presso una struttura psichiatrica specializzata (o altre misure restrittive con obbligo di cura), nonostante fosse evidente la sussistenza di grave patologia psichiatrica e che le trasgressioni fossero ricollegabili a tale patologia. Per tale omissione motivazionale l'ordinanza è stata annullata e rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000
«Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato»
La Corte ha ricordato che l'art. 98 consente di dichiarare l'inefficacia (cessazione) della misura alternativa quando vengono meno le condizioni di ammissibilità; la dichiarazione comporta la prosecuzione della pena in regime detentivo ma con deduzione del periodo effettivamente espiato in affidamento.
art. 51-ter Ordinamento penitenziario (legge 354/1975)
La decisione del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-ter, in presenza di violazioni riconducibili a patologia psichiatrica, richiede una valutazione motivata sulla possibile sostituibilità della misura con la custodia in struttura psichiatrica specializzata; la Cassazione ha imposto l'onere motivazionale su questo punto.
art. 51-bis Ordinamento penitenziario (legge 354/1975)
Riferita in ricorso con riguardo all'ipotesi di estensione dell'affidamento in prova a seguito di cumulo della pena; la Corte non ha valutato nel merito la doglianza, ritenendola formulata in termini dubitativi, ma il quadro normativo richiede atti formali per eventuali estensioni della misura.
art. 47, 47-ter e 48 Ordinamento penitenziario (legge 354/1975)
Norme richiamate in materia di misure alternative e disciplina dell'affidamento; la difesa le aveva invocate per contestare la motivazione e l'omessa valutazione delle misure alternative, e la Corte ha ritenuto sussistere l'obbligo di considerare soluzioni custodiali terapeutiche in presenza di patologia psichiatrica.
art. 58-quater Ordinamento penitenziario (legge 354/1975)
Richiamato dal Tribunale quale disposizione che stabilisce le conseguenze gravi della revoca della misura: la Corte costituzionale (e la Cassazione per interpretazione) richiedono che la revoca sia riservata a situazioni particolarmente gravi che evidenzino una valutazione personologica negativa.
art. 96 comma 4 d.P.R. n. 230 del 2000
Richiamato dall'art. 98 come riferimento per i dati essenziali della pena da indicare nell'ordinanza (pena residua e periodo fruito in affidamento); la Corte sottolinea l'obbligo di indicare tali dati nell'atto che dichiara la cessazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 173 del 2023
Richiamata per il principio che la revoca della misura alternativa deve essere adottata in casi di particolare gravità, con valutazione negativa della personologia e della pericolosità del soggetto; tale principio ha orientato il Tribunale verso la dichiarazione di cessazione piuttosto che la revoca, ma la Cassazione ha comunque richiesto la verifica delle alternative terapeutiche custodiali.
Massime di principio
- Quando le trasgressioni della misura alternativa sono riconducibili a una patologia psichiatrica accertata, il Tribunale di sorveglianza deve motivare specificamente se la misura possa essere sostituita con la custodia in struttura psichiatrica specializzata o altre misure restrittive con obbligo di cura; l'omissione di tale verifica è vizio che può portare all'annullamento.
- La cessazione (inefficacia) della misura ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 230/2000 è utilizzabile quando la non osservanza non sia principalmente volontaria ma derivante da condizioni che ne fanno venire meno l'ammissibilità; la cessazione comporta la prosecuzione della pena in detenzione ma con deduzione del periodo gia' espiato in affidamento.
- La revoca della misura alternativa ha conseguenze più gravose e deve essere riservata a casi di particolare gravità e a comportamenti imputabili all'affidato che evidenzino pericolosità o capacità di reiterare reati; va dunque operata una valutazione personologica motivata.
- Se il cumulo delle pene comporta un aumento del periodo da espiare, l'eventuale estensione dell'affidamento o altra disposizione connessa richiede gli atti formali previsti dalla normativa; eccezioni o interpretazioni dubbie devono essere specificamente affrontate e motivate.
- In tutte le decisioni che incidono su misure alternative vanno indicati i dati essenziali della pena (pena complessiva, residuo, periodo fruito in misura) come previsto dall'art. 96 d.P.R. 230/2000, e la motivazione deve chiarire come tali dati sono stati considerati nell'adozione del provvedimento.
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