Cassazione Penale, Sentenza n. 15271/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna, esclusivamente agli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte d'appello di Brescia (13/11/2019). Articola due motivi: (1) inosservanza di legge penale per aver valutato soltanto il mobilio conferito in discarica e non altri beni mobili (tra cui un silos) la cui esistenza sarebbe dimostrata da dichiarazioni testimoniali e da richieste di riconsegna; (2) vizio di motivazione per carenza di specifica individuazione dei beni mobili rimasti nel capannone e omessa valutazione della richiesta di stima ai fini di vendita formulata dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la parte civile fosse legittimata e avesse interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", richiamando consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, il merito del ricorso è risultata una rivalutazione di fatto e delle risultanze probatorie (censura non consentita sotto la veste di inosservanza di legge) e la seconda censura è stata dichiarata carente di autosufficienza in quanto non indicava né allegava l'atto omesso (la richiesta di stima) né ne dimostrava la decisività. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Riferimento alle modalità di trattazione del ricorso (trattazione senza intervento delle parti secondo la norma citata).
art. 568, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
"il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce"; "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse"
Stabilisce distinzione tra legittimazione formale all'impugnazione e interesse all'impugnare; è richiamata per valutare legittimazione e interesse della parte civile.
art. 576, comma 1, cod. proc. pen.
Riconosce espressamente alla parte civile la legittimazione ad impugnare la sentenza di proscioglimento, se l'impugnazione è proposta agli effetti della responsabilità civile.
art. 652, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" non produce gli stessi effetti di giudicato nel giudizio civile; tuttavia ciò non esclude l'interesse della parte civile ad impugnare.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che delimita il vizio deducibile in cassazione come errore di interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse in realtà una richiesta di rivalutazione delle prove, non una vera questione di diritto.
art. 172 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la restituzione degli atti disposta in altro procedimento menzionato nel motivo di discussione (contesto procedurale).
Giurisprudenza: Sez. U., sent. n. 40049/2008 (Guerra) e Sez. U., sent. n. 28911/2019 (Papaleo)
Principio consolidato dalle Sezioni Unite: la parte civile ha interesse processuale ad impugnare la sentenza di assoluzione con formula "perché il fatto non costituisce reato", poiché ottenere in sede penale un accertamento della responsabilità agevola la posizione in sede civile.
Massime di principio
- La parte civile è legittimata e ha interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato" al fine di ottenere, anche ai fini civili, un accertamento favorevole già in sede penale.
- In cassazione non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono essere inquadrate correttamente (errore di diritto o vizio di motivazione) e non trasformare l'impugnazione in una nuova valutazione dei fatti.
- Se si deduce un'omissione o un travisamento della prova per omissione, il ricorrente deve indicare con precisione il documento o l'atto omesso, la sua collocazione nel fascicolo, allegarlo all'impugnazione e dimostrare la sua decisività; l'assenza di tali requisiti determina l'inammissibilità per carenza di autosufficienza.
- La denuncia di "inosservanza di legge" (art. 606, comma 1, lett. b)) richiede di indicare un errore di interpretazione o applicazione della norma penale; le doglianze riconducibili a valutazioni di fatto devono essere prospettate come vizi di motivazione e con la specificità richiesta.
- Quando si contesta la natura giuridica di beni (mobiliare vs pertinenziale/immobile), è necessario fornire elemento probatorio specifico e confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del giudice di merito; senza ciò la censura è destinata a fallire.
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