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Sentenza

Sentenza del 16/05/2017 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Applicazione del trattamento fiscale nella compravendita di una unità immobiliare abitativa e relative pertinenze di cui all'art. 1, comma 497 della legge 23.12.2005, n. 266 - Rettifica dei valori per le unità immobiliari ritenute dall'Ufficio non pertinenziali - Sussistenza del rapporto pertinenziale tra i beni compravenduti - Va dimostrata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, con determinazione della base imponibile mediante il criterio del valore catastale per l’abitazione e le pertinenze. L’Ufficio riteneva che alcune unità non fossero pertinenziali e aveva quindi rettificato i relativi valori. Per qualificare un bene come pertinenza è necessario dimostrare, ai sensi dell’art. 817, comma 1, c.c., sia la destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all’ornamento del bene principale, sia la coincidenza della titolarità o del potere di disposizione sui due beni.

La decisione

La sentenza afferma che il rapporto pertinenziale non può essere presunto, ma deve essere dimostrato sulla base di un concreto collegamento funzionale tra bene principale e bene accessorio e della comune disponibilità giuridica dei beni. Solo quando tale vincolo risulta provato è possibile applicare a entrambi il trattamento fiscale agevolato previsto dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005. In mancanza di prova, l’Amministrazione può escludere il bene dal regime pertinenziale e procedere alla rettifica del valore.

Norme richiamate

  • Art. 817, comma 1, codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La norma richiede una destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all’ornamento del bene principale. Il vincolo pertinenziale presuppone inoltre l’idoneità funzionale del bene accessorio e la coincidenza, in capo a un unico soggetto, del potere di disporre di entrambi i beni.

  • Art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266

    Il regime del prezzo-valore può essere applicato anche alle pertinenze dell’abitazione, ma soltanto se la loro effettiva natura pertinenziale è dimostrata. Il beneficio fiscale non si estende automaticamente a ogni bene trasferito insieme all’abitazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di un bene come pertinenza richiede una prova concreta del collegamento funzionale e durevole con il bene principale; la sola vicinanza o l’inserimento nel medesimo atto di compravendita non è sufficiente.
  • È necessario verificare che il proprietario o titolare del potere di disposizione sia il medesimo per il bene principale e per quello accessorio.
  • Il trattamento fiscale agevolato applicabile all’abitazione può estendersi alla pertinenza solo se il rapporto pertinenziale è effettivamente esistente e adeguatamente documentato.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la destinazione del bene al servizio o all’ornamento dell’abitazione; in difetto, l’Ufficio può disconoscere l’agevolazione e rettificare la base imponibile.

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