Cassazione Penale, Ordinanza n. 27311/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado del Tribunale di Alessandria per i reati di falsità/uso di atto falso di cui agli artt. 477 e 482 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi fattuali rilevanti. La censura è stata però ritenuta inammissibile perché mirava a ottenere un diverso apprezzamento del materiale fattuale e riproponeva doglianze già disattese in appello con motivazione ritenuta logica e non contraddittoria.
Norme richiamate
art. 477 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna di merito per il reato contestato.
art. 482 c.p.
Norma richiamata in combinazione con l'art. 477 c.p. come titolo di responsabilità contestato in merito alla falsità/uso del documento falso.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma la censura sul suo mancato riconoscimento è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché basata su una diversa lettura dei fatti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, chieda in realtà un nuovo e diverso apprezzamento degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è proponibile in sede di legittimità quando si traduca nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazione logica e non contraddittoria dal giudice d'appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificabile equitativamente dal giudice di legittimità.
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