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Sentenza

Sentenza n. 3876/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento • di tutti gli atti della procedura d’esame mediante i quali la ricorrente, non avendo superato la prova preselettiva, è stata esclusa dal prosieguo dell’iter concorsuale e dalla partecipazione alla successiva prova scritta del concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari (pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024 (codice: 2024-01-146/MAGISTRATI/TRIBUTARI), ivi compresi i verbali o gli atti della Commissione esaminatrice nonché i relativi atti ministeriali di approvazione, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, con cui sono stati: • validati i quesiti della prova preselettiva del concorso de quo (sia quelli originariamente formulati, sia quelli successivamente rettificati) contenenti anche i due quesiti illegittimi di cui ai nn. 13 e 19; • somministrati alla ricorrente i quesiti per la suddetta prova (tra cui i due predetti quesiti nn. 13 e 19); • valutato il compito dalla medesima svolto e applicato il relativo punteggio (erroneo in relazione ai suddetti quesiti nn. 13 e 19); • adottata, approvata e pubblicata la graduatoria/elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e, quindi, sono stati ammessi alla successiva prova scritta e al prosieguo della procedura concorsuale (tra i quali illegittimamente non figura la ricorrente…); • in parte qua, del bando di concorso che ha erroneamente previsto che, ai fini dell’accesso alle prove d’esame, i candidati dovessero superare una prova preselettiva non prevista dalla normativa in materia e, comunque, senza prevedere una soglia minima di sufficienza, nonché stabilendo un numero eccessivamente limitato di ammessi allo scritto rispetto ai posti messi a concorso; • di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente o presupposto ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi gli atti non conosciuti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202504949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi delle disposizioni processuali richiamate, senza esaminare nel merito le censure relative alla prova preselettiva, ai quesiti contestati, al bando e all'esclusione dalla prova scritta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta della ricorrente accettata dall'amministrazione resistente.

TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della prova preselettiva e conseguente esclusione dal prosieguo del concorso per il reclutamento di magistrati tributari, nonché disposizioni del bando relative alla preselezione

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale mediante i quali, non avendo superato la prova preselettiva, era stata esclusa dalla successiva prova scritta e dal prosieguo dell'iter per il reclutamento di 146 magistrati tributari. Contestava, in particolare, la validazione e somministrazione dei quesiti nn. 13 e 19, ritenuti illegittimi, la valutazione della prova e l'attribuzione del punteggio, nonché la graduatoria dei candidati ammessi allo scritto. Deduceva inoltre l'illegittimità, in parte qua, del bando per avere previsto una prova preselettiva non contemplata dalla normativa di riferimento, per non avere stabilito una soglia minima di sufficienza e per avere limitato eccessivamente il numero degli ammessi alla prova scritta. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio, unitamente alle altre norme processuali indicate nella sentenza.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e all'estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ove ritualmente dichiarata e accettata dalla parte resistente, conduce all'estinzione del giudizio senza esame delle censure di merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte rinunciante e accettato dalla parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso

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