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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18599/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione e fondata su due cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo di avere tempestivamente e specificamente disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione, e che la CTR avesse erroneamente ritenuto inefficace tale disconoscimento e valorizzato le copie come prova delle notifiche; con il secondo deduceva violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, lamentando che la notifica delle cartelle, effettuata a persona diversa dal destinatario, fosse stata ritenuta valida senza prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento della conformità delle copie era stato formulato in modo sintetico e generico, dunque inefficace, sicché la CTR aveva correttamente applicato i principi sulla contestazione delle copie documentali; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica né indicato specificamente dove reperirle nel fascicolo, impedendo il controllo di legittimità sulla ritualità della notifica. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    La contestazione di una riproduzione/mezza prova documentale richiede specificità; non sono sufficienti formule generiche o di stile.

  • art. 2719 c.c.

    disconoscimento della conformità delle copie agli originali

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere chiaro e circostanziato, indicando il documento e le difformità rispetto all'originale; altrimenti è inefficace.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

    La censura di violazione di legge è scrutinata nei limiti dei fatti e delle allegazioni ritualmente riportate in ricorso.

  • art. 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    notifica delle cartelle esattoriali

    La validità della notifica delle cartelle è valutata secondo le modalità previste dalla disciplina speciale della riscossione.

  • art. 60, comma 1, lettera b-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 600

    notifica a persona diversa dal destinatario e raccomandata informativa

    Quando la notifica avviene a soggetto diverso dal destinatario, occorre verificare il rispetto delle formalità previste, ma in cassazione la doglianza deve essere autosufficiente.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    disconoscimento della scrittura privata

    Il disconoscimento della copia non produce automaticamente gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 2, c.p.c.; il giudice può comunque utilizzare altri mezzi di prova, incluse presunzioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può essere formulata con clausole di stile o affermazioni generiche, ma deve indicare specificamente il documento contestato e le precise difformità rispetto all'originale; in difetto, il disconoscimento è inefficace.
  • In materia di notificazione delle cartelle esattoriali, l'agente della riscossione può provare la notifica anche mediante copia della relata o dell'avviso di ricevimento, senza dover necessariamente depositare l'originale; il disconoscimento della copia non paralizza di per sé la valutazione probatoria del giudice, che può avvalersi anche di presunzioni e altri elementi istruttori.
  • Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notifica di cartelle di pagamento, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, ovvero quantomeno la puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo della Corte senza accesso a fonti esterne.
  • La censura di violazione di legge non può essere accolta se il ricorrente non mette la Corte in grado di verificare compiutamente i fatti e gli atti rilevanti mediante un'esposizione completa e specifica degli stessi nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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