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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24291/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte d'appello di Lecce; dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione: 1) omessa declaratoria di prescrizione maturata il 25 febbraio 2022; 2) mancata prova della sussistenza del reato (assenza dell'intenzione di appropriarsi definitivamente del denaro, assenza di danno per la società e di vantaggio ingiusto, possibile compensazione con crediti e insussistenza della deminutio patrimonii); contestazione anche del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche. In sintesi il ricorrente sosteneva che la gestione autonoma della cassa, gli anticipi effettuati alla società e i conteggi non dimostravano appropriazione indebita ma la soddisfazione di un proprio credito e/o una mera distrazione non penalmente rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il secondo motivo è inammissibile perché mira a un sindacato sulle valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale e ripropone censure già valutate e motivate da quella Corte; la sentenza di appello ha offrerto motivazione adeguata, basata su testimonianze ritenute credibili (Bello Silvia e Nicolardi Lucio), sui conteggi della Guardia di Finanza che evidenziavano una differenza di circa 12.891,00 euro non giustificata, sulle modalità di incasso giornaliero da parte del ricorrente e sull'assenza di titolo per trattenere quelle somme; è stata esclusa la compensazione con crediti non certi, liquidi ed esigibili. Il primo motivo (prescrizione) è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato poiché la prescrizione, secondo lo stesso ricorrente, sarebbe maturata dopo la pronuncia di appello e l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 625 cod. pen.

    qualificato il fatto ascritto all'imputato come furto aggravato ex articolo 625 numero 2 cod.pen.

    nel testo si riporta la qualificazione iniziale del fatto come furto aggravato; tuttavia il procedimento e la motivazione si sviluppano sul tema dell'appropriazione indebita accertata nei fatti

  • articolo 61 numero 11 cod. pen.

    appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 numero 11 codice penale

    richiamata come circostanza aggravante nella qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento aggravante richiamato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

    la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova e la motivazione della sentenza di merito siano state effettuate nel rispetto delle regole di formazione della prova previste dall'art.192, escludendo vizi argomentativi macroscopici

  • principio giurisprudenziale (Sez.2, Sent. n.293/2014 e n.27884/2022)

    Sez. 2, Sentenza n. 293 del 2014 Rv. 257317 ; n. 27884 del 2022 Rv. 283632

    richiamati per il principio secondo cui, in tema di appropriazione indebita, la compensazione con un credito preesistente non esonera dalla responsabilità se il credito non è certo, liquido ed esigibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto e di prova effettuate dai giudici di merito se la motivazione è lineare e non manifesta illogicità: il ricorso che produce mera rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
  • Per configurare l'appropriazione indebita è necessario l'elemento soggettivo (intento di appropriarsi definitivamente della cosa) e la deminutio patrimonii della parte offesa: tuttavia la semplice gestione autonoma della cassa o atti di disposizione non escludono il reato se non giustificati da un titolo o da crediti certi, liquidi ed esigibili.
  • La compensazione invocata dal debitore/amministratore non è valida come scriminante se il credito compensativo non è provato nella sua certezza, liquidità ed esigibilità; l'onere probatorio grava su chi la deduce.
  • La prova testimoniale, unita a riscontri documentali e a rilevazioni contabili (es. conteggi della Guardia di Finanza, scontrini, conteggi incassi/pagamenti), può essere sufficiente a fondare la responsabilità per appropriazione indebita se mostra una difformità non giustificata tra incassi e destinazione delle somme.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non può dichiarare prescritta l'azione penale per un periodo successivo alla pronuncia impugnata: l'inammissibilità preclude l'accesso al merito della declaratoria di prescrizione.

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