Cassazione Penale, Sentenza n. 24291/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07/01/2022 della Corte d'appello di Lecce; dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione: 1) omessa declaratoria di prescrizione maturata il 25 febbraio 2022; 2) mancata prova della sussistenza del reato (assenza dell'intenzione di appropriarsi definitivamente del denaro, assenza di danno per la società e di vantaggio ingiusto, possibile compensazione con crediti e insussistenza della deminutio patrimonii); contestazione anche del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche. In sintesi il ricorrente sosteneva che la gestione autonoma della cassa, gli anticipi effettuati alla società e i conteggi non dimostravano appropriazione indebita ma la soddisfazione di un proprio credito e/o una mera distrazione non penalmente rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il secondo motivo è inammissibile perché mira a un sindacato sulle valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale e ripropone censure già valutate e motivate da quella Corte; la sentenza di appello ha offrerto motivazione adeguata, basata su testimonianze ritenute credibili (Bello Silvia e Nicolardi Lucio), sui conteggi della Guardia di Finanza che evidenziavano una differenza di circa 12.891,00 euro non giustificata, sulle modalità di incasso giornaliero da parte del ricorrente e sull'assenza di titolo per trattenere quelle somme; è stata esclusa la compensazione con crediti non certi, liquidi ed esigibili. Il primo motivo (prescrizione) è dichiarato inammissibile e manifestamente infondato poiché la prescrizione, secondo lo stesso ricorrente, sarebbe maturata dopo la pronuncia di appello e l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 625 cod. pen.
qualificato il fatto ascritto all'imputato come furto aggravato ex articolo 625 numero 2 cod.pen.
nel testo si riporta la qualificazione iniziale del fatto come furto aggravato; tuttavia il procedimento e la motivazione si sviluppano sul tema dell'appropriazione indebita accertata nei fatti
articolo 61 numero 11 cod. pen.
appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 numero 11 codice penale
richiamata come circostanza aggravante nella qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento aggravante richiamato
art. 192 cod. proc. pen.
nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova e la motivazione della sentenza di merito siano state effettuate nel rispetto delle regole di formazione della prova previste dall'art.192, escludendo vizi argomentativi macroscopici
principio giurisprudenziale (Sez.2, Sent. n.293/2014 e n.27884/2022)
Sez. 2, Sentenza n. 293 del 2014 Rv. 257317 ; n. 27884 del 2022 Rv. 283632
richiamati per il principio secondo cui, in tema di appropriazione indebita, la compensazione con un credito preesistente non esonera dalla responsabilità se il credito non è certo, liquido ed esigibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto e di prova effettuate dai giudici di merito se la motivazione è lineare e non manifesta illogicità: il ricorso che produce mera rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
- Per configurare l'appropriazione indebita è necessario l'elemento soggettivo (intento di appropriarsi definitivamente della cosa) e la deminutio patrimonii della parte offesa: tuttavia la semplice gestione autonoma della cassa o atti di disposizione non escludono il reato se non giustificati da un titolo o da crediti certi, liquidi ed esigibili.
- La compensazione invocata dal debitore/amministratore non è valida come scriminante se il credito compensativo non è provato nella sua certezza, liquidità ed esigibilità; l'onere probatorio grava su chi la deduce.
- La prova testimoniale, unita a riscontri documentali e a rilevazioni contabili (es. conteggi della Guardia di Finanza, scontrini, conteggi incassi/pagamenti), può essere sufficiente a fondare la responsabilità per appropriazione indebita se mostra una difformità non giustificata tra incassi e destinazione delle somme.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non può dichiarare prescritta l'azione penale per un periodo successivo alla pronuncia impugnata: l'inammissibilità preclude l'accesso al merito della declaratoria di prescrizione.
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