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Circolare

Circolare n. 40/E del 26/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche al consolidato nazionale introdotte dal decreto internazionalizzazione, con particolare riguardo alla partecipazione delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, al nuovo consolidato tra sorelle e alla disciplina transitoria per i consolidati già in corso. Fornisce inoltre precisazioni sul controllo rilevante, sugli effetti del pegno e del sequestro delle partecipazioni, sulle società neoacquisite e sulla continuazione del consolidato in caso di operazioni straordinarie, con focus sulla scissione della consolidante.

Chiarimenti sul consolidato nazionale ex articoli 117 e seguenti del TUIR

Chiarimenti in tema di consolidato nazionale ex articoli 117 e seguenti del TUIR

La circolare fornisce un quadro organico delle modifiche al regime del consolidato nazionale introdotte dal decreto internazionalizzazione e dei principali chiarimenti operativi connessi. L’intervento si concentra sull’apertura del regime alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, sul consolidato tra sorelle e sulla gestione dei consolidati preesistenti, oltre che su questioni applicative relative al controllo rilevante e alle operazioni straordinarie.

Modifiche normative introdotte dal decreto internazionalizzazione

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 147/2015 ha ampliato l’ambito soggettivo del consolidato nazionale per renderlo compatibile con la libertà di stabilimento e con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Le principali innovazioni sono tre:

  • possibilità per le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati UE/SEE di assumere il ruolo di consolidate;
  • eliminazione dell’obbligo che le partecipazioni delle controllate siano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione della controllante non residente;
  • introduzione del consolidato tra sorelle, con designazione di una controllata residente o di una controllata UE/SEE, tramite stabile organizzazione, quale consolidante.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015. Il provvedimento del 6 novembre 2015 ha disciplinato le modalità di designazione e approvato il relativo modello.

Stabile organizzazione di soggetto non residente

La circolare chiarisce il doppio ruolo che una stabile organizzazione può assumere nel consolidato nazionale.

Come consolidante, la stabile organizzazione di una casa madre residente in Paese convenzionato può esercitare l’opzione per il consolidato anche se le partecipazioni nelle controllate italiane non sono iscritte nel suo patrimonio. Viene così superato il precedente vincolo di connessione patrimoniale tra partecipazioni e stabile organizzazione.

Come consolidata, possono invece aderire al regime le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in Stati UE/SEE, purché:

  • il soggetto estero abbia forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 120 TUIR;
  • il soggetto estero sia controllato ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c. e dell’articolo 120 TUIR;
  • la stabile organizzazione eserciti effettivamente un’attività d’impresa.

È inoltre precisato che la controllante extra UE/SEE convenzionata può consolidare una stabile organizzazione italiana di una sua controllata UE/SEE solo se dispone anch’essa di una stabile organizzazione in Italia che svolga il ruolo di consolidante.

Consolidato tra sorelle: requisiti sostanziali

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 117 TUIR consente ai soggetti residenti in Stati UE/SEE, privi di stabile organizzazione in Italia, di designare una propria controllata residente o una controllata UE/SEE affinché eserciti l’opzione per il consolidato insieme alle altre controllate. La designazione recepisce l’esigenza di consentire anche alle controllanti UE/SEE, senza stabile organizzazione italiana, l’accesso al regime.

Per accedere al consolidato tra sorelle, la circolare richiede che la controllante:

  • sia effettivamente residente in uno Stato UE/SEE con cui l’Italia abbia un accordo per l’effettivo scambio di informazioni;
  • non sia fiscalmente residente fuori dall’UE/SEE secondo le tie-breaker rules convenzionali;
  • eserciti un’attività economica reale, così da escludere costruzioni meramente artificiose;
  • abbia una forma giuridica analoga a quelle previste per le società di capitali italiane, con verifica anche alla luce delle direttive UE richiamate.

Le controllate o stabili organizzazioni che entrano nel perimetro devono essere tutte soggette al controllo rilevante della controllante non residente; per la società designata come consolidante valgono i requisiti di forma e di controllo richiesti dall’articolo 120 TUIR, mentre non può essere designato un ente commerciale ex articolo 73, comma 1, lettera b), TUIR.

Designazione della consolidante e modalità di esercizio dell’opzione

La designazione richiede l’identificazione della controllante UE/SEE tramite codice fiscale, se non già attribuito in Italia. Il modello di designazione va presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate e deve precedere l’opzione per il consolidato.

La controllante non residente comunica alla controllata designata l’avvenuta presentazione del modello; il modello sottoscritto va conservato dalla designata. La designazione resta valida anche in caso di rinnovo dell’opzione triennale, senza necessità di una nuova designazione.

La controllante UE/SEE può istituire un solo consolidato designando un’unica controllata. La circolare, tramite esempi, chiarisce che la designata può consolidare le società che dipendono dalla controllante estera, ma non può consolidare società o stabili organizzazioni da cui essa stessa sia controllata.

Per il periodo transitorio relativo al 2015, il provvedimento ha previsto termini speciali:

  • se il termine ordinario per la dichiarazione del periodo precedente scadeva prima del 31 marzo 2016, designazione e opzione andavano effettuate entro tale data;
  • in caso di esercizi non coincidenti con l’anno solare, restavano fermi i termini ordinari di esercizio dell’opzione.

Effetti della designazione, responsabilità e perdite

La controllante estera, nel designare la consolidata o la stabile organizzazione di una controllata UE/SEE, assume responsabilità sussidiaria per gli obblighi previsti dall’articolo 127 TUIR. Gli atti di accertamento notificati alla controllata designata devono essere notificati anche alla controllante estera ai sensi dell’articolo 60-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La controllata designata assume, invece, tutti i diritti, gli obblighi e gli adempimenti della consolidante, compresi quelli comunicativi.

In caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo:

  • le perdite residue sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno generate;
  • se non è stato indicato un criterio di riparto, le perdite si distribuiscono proporzionalmente tra le controllate che le hanno prodotte.

Se la designata perde il requisito del controllo prima del triennio, la controllante estera può designare un’altra consolidata appartenente al medesimo consolidato entro 30 giorni, con efficacia retroattiva dalla data della perdita del controllo; la responsabilità sussidiaria della controllante estera permane per tutti i periodi di validità del consolidato.

Rapporti con consolidati preesistenti

La circolare esamina tre ipotesi di coordinamento tra il nuovo consolidato tra sorelle e un consolidato già in corso.

Nel primo caso, la consolidante del consolidato preesistente diventa controllata designata. Nel periodo transitorio, se la nuova opzione riguarda il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, non operano gli effetti interruttivi dell’articolo 124 TUIR; a regime, invece, il consolidato preesistente si interrompe, ma se tutti i soggetti del vecchio perimetro aderiscono al nuovo consolidato non si applicano gli effetti dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 124.

Nel secondo caso, la consolidante preesistente opta come consolidata con una diversa designata: il consolidato preesistente si interrompe sempre, sia nel periodo transitorio sia a regime, con applicazione dell’articolo 124 TUIR.

Nel terzo caso, la consolidante e tutte le consolidate del vecchio perimetro optano insieme con la nuova designata: nel periodo transitorio non operano gli effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 124, mentre le perdite restano riattribuite come perdite pregresse rispetto al nuovo consolidato; a regime si applica la medesima logica per effetto del decreto attuativo.

In tutti i casi, le perdite del precedente consolidato sono trattate secondo le regole del comma 2-bis dell’articolo 117, con esclusione del vecchio criterio di attribuzione alla consolidante.

Controllo rilevante: partecipazioni in pegno

Per la validità dell’opzione è necessario un rapporto di controllo rilevante, dato dal controllo di diritto e dal superamento del 50% sia nel capitale sociale sia negli utili.

La circolare precisa che il pegno sulle partecipazioni, anche quando il contratto attribuisca al creditore pignoratizio il diritto di voto in assemblea ordinaria al verificarsi di determinati eventi, non fa venir meno di per sé il controllo rilevante. Fino all’effettivo esercizio del voto da parte del creditore, le partecipazioni restano computabili nel rapporto di controllo e la consolidante conserva la possibilità di optare o mantenere il consolidato.

Solo con l’effettivo esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria il controllo viene meno e si produce l’interruzione del consolidato, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare che non vi sia stata una rilevante o duratura ingerenza del creditore nella gestione della partecipata.

Controllo rilevante: partecipazioni sequestrate

Le partecipazioni sequestrate non sono computabili ai fini del controllo di diritto e non si considerano nel numeratore del rapporto di partecipazione al capitale sociale, pur rimanendo nel denominatore; possono invece essere computate nel rapporto di partecipazione agli utili.

Se il provvedimento di sequestro viene impugnato, fino alla definizione del giudizio le partecipazioni restano irrilevanti per il consolidato. In caso di annullamento definitivo del sequestro:

  • se l’opzione non è ancora stata esercitata, le partecipazioni tornano rilevanti per i periodi successivi;
  • se l’opzione è già stata esercitata, il consolidato conserva efficacia purché siano stati rispettati gli adempimenti del regime nel periodo intermedio.

Società neoacquisite

La circolare estende alle società acquisiste in corso d’esercizio la logica già applicata alle società neocostituite. Tali società possono aderire al consolidato come consolidate già dall’esercizio in cui, mediante apposita delibera, viene anticipata la chiusura dell’esercizio e allineato il periodo d’imposta a quello della consolidante.

La condizione essenziale è che il controllo rilevante sussista dall’inizio dell’esercizio della controllata/neoacquisita, non necessariamente dall’inizio dell’esercizio della consolidante. Sono forniti due esempi: nel primo una società acquisita il 31 maggio 2016 può entrare nel consolidato dal 1° giugno 2016; nel secondo due società acquisite il 30 giugno 2016 da una controllante con esercizio 1° aprile-31 marzo possono aderire dal 1° luglio 2016.

Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili di abuso del diritto ex articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Continuazione del consolidato in caso di operazioni straordinarie

La circolare approfondisce la scissione parziale della consolidante a favore di una beneficiaria di nuova costituzione, alla quale siano trasferite partecipazioni di controllo in società già comprese nel consolidato. In tali casi la beneficiaria può chiedere la continuazione della tassazione di gruppo tramite interpello probatorio, dimostrando che l’operazione non produce effetti distorsivi né consente una strumentalizzazione dei vantaggi del consolidato.

La beneficiaria subentra nelle posizioni giuridiche attive e passive della scissa e, per le partecipazioni trasferite, assume il controllo preesistente senza soluzione di continuità. Di conseguenza:

  • il consolidato prosegue per la parte di perimetro trasferita;
  • le perdite maturate nel consolidato originario e riferibili alle società trasferite non sono considerate pregresse;
  • restano ferme le eventuali perdite riferibili a partecipazioni non trasferite, che continuano a seguire la posizione della scissa.

La soluzione non vale automaticamente quando la beneficiaria è già esistente e autonoma, perché in tal caso emergerebbe il rischio di utilizzare il meccanismo della continuazione del consolidato per compensare risultati fiscali con soggetti terzi. Analogamente, se la scissione è preordinata a far circolare il consolidato verso soggetti estranei, le perdite maturate in costanza del consolidato originario sono trattate come pregresse, ferma restando l’applicazione dell’articolo 84, comma 3, TUIR.

Punti principali

Modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 147/2015 ha ampliato l’accesso al consolidato nazionale, recependo gli orientamenti della Corte di giustizia UE. Le principali novità sono: inclusione delle stabili organizzazioni di soggetti UE/SEE come consolidate; eliminazione dell’obbligo che le partecipazioni siano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante; introduzione del consolidato tra sorelle, con designazione di una controllata residente o di una stabile organizzazione di controllata UE/SEE come consolidante. Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 e sono state attuate dal provvedimento del 6 novembre 2015, che ha approvato anche il modello di designazione.

Stabile organizzazione come consolidante o consolidata

La circolare distingue tra stabile organizzazione di soggetto non residente in veste di consolidante e di consolidata. Come consolidante, la stabile organizzazione di un soggetto residente in Stato convenzionato può esercitare l’opzione senza che le partecipazioni delle controllate italiane siano nel suo patrimonio. Come consolidata, possono aderire al consolidato le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in Stati UE/SEE, purché il soggetto estero abbia forma giuridica analoga a quelle di cui all’articolo 120 TUIR, sia controllato secondo l’articolo 2359 c.c. e svolga effettiva attività d’impresa. È inoltre chiarito che, nel consolidato tra sorelle, il soggetto extra UE/SEE può rilevare solo se convenzionato e se la controllante possiede in Italia una stabile organizzazione che funge da consolidante.

Consolidato tra sorelle: requisiti e modalità

I soggetti residenti in Stati UE/SEE senza stabile organizzazione in Italia possono designare una propria controllata residente o una controllata UE/SEE, tramite la relativa stabile organizzazione italiana, affinché eserciti l’opzione per il consolidato insieme alle altre controllate. La controllante deve essere effettivamente residente nell’UE/SEE anche alla luce delle tie-breaker rules convenzionali, esercitare un’attività economica reale e avere forma giuridica analoga a quelle previste per le società di capitali italiane. La controllata designata deve avere i requisiti dell’articolo 120 TUIR e non può consolidare società da cui essa stessa è controllata. La designazione avviene con modello telematico, presentato prima dell’opzione; vale anche per i rinnovi triennali.

Decorrenza, periodo transitorio e effetti della designazione

Per il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, il provvedimento ha previsto termini speciali: in generale, modello di designazione e comunicazione dell’opzione entro il 31 marzo 2016 se il termine ordinario cadeva prima di tale data; per esercizi diversi, restavano validi i termini ordinari. La controllante non residente assume responsabilità sussidiaria ex articolo 127 TUIR; la controllata designata assume tutti i diritti, obblighi e adempimenti della consolidante. In caso di interruzione o mancato rinnovo, le perdite residue sono attribuite alle controllate che le hanno prodotte; se la designata perde il controllo prima del triennio, la controllante può designare un’altra consolidata entro 30 giorni senza interrompere la tassazione di gruppo.

Rapporto con consolidati preesistenti

La circolare disciplina tre casi di interazione tra il nuovo consolidato tra sorelle e un consolidato già in corso: 1) la consolidante preesistente diventa controllata designata; 2) la consolidante preesistente opta come consolidata con una diversa designata; 3) la consolidante e tutte le controllate preesistenti optano con una nuova designata. Nel periodo transitorio, in alcuni casi non si producono gli effetti interruttivi dell’articolo 124 TUIR, consentendo la continuità del consolidato e la permanenza delle perdite nel nuovo perimetro; a regime, invece, salvo specifiche ipotesi, il consolidato preesistente si interrompe e le perdite residue sono riattribuite secondo le regole del comma 2-bis dell’articolo 117.

Controllo rilevante: partecipazioni in pegno

Viene confermato che il controllo rilevante richiede sia il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., sia il superamento del 50% del capitale sociale e degli utili. In presenza di clausole di pegno che attribuiscono al creditore pignoratizio il diritto di voto, la partecipazione continua a rilevare finché il diritto di voto non è effettivamente esercitato dal creditore. Prima dell’esercizio del voto, il controllo resta in capo al debitore e il consolidato può essere instaurato o mantenuto; se il creditore vota in assemblea ordinaria, si verifica l’interruzione del consolidato, salvo prova contraria della mancata perdita sostanziale del controllo.

Controllo rilevante: partecipazioni sequestrate

Le partecipazioni sottoposte a sequestro non valgono ai fini del controllo di diritto e non possono essere conteggiate nel numeratore del rapporto di partecipazione al capitale sociale, pur restando nel denominatore. Possono invece essere considerate ai fini del rapporto sugli utili. Se il provvedimento di sequestro è impugnato, fino alla definizione del giudizio le partecipazioni restano irrilevanti per il consolidato. In caso di annullamento definitivo del sequestro, le partecipazioni tornano a rilevare per i periodi successivi; se il consolidato è già stato esercitato e gli adempimenti sono stati rispettati, esso conserva efficacia.

Società neoacquisite e accesso al consolidato

La circolare estende alle società neoacquisite il principio già riconosciuto per le società neo-costituite: possono aderire al consolidato come controllate già dall’esercizio in cui, mediante chiusura anticipata e allineamento dei periodi d’imposta, si realizza un periodo interamente controllato dalla consolidante. Il requisito del controllo rilevante deve sussistere dall’inizio dell’esercizio della controllata, non necessariamente dall’inizio dell’esercizio della consolidante. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di valutare eventuali profili di abuso del diritto.

Continuazione del consolidato in caso di operazioni straordinarie

La circolare esamina in particolare la scissione parziale della consolidante a favore di una beneficiaria di nuova costituzione, alla quale sono trasferite partecipazioni di controllo in società del consolidato. In tale ipotesi, la beneficiaria può chiedere la continuazione del consolidato tramite interpello probatorio, dimostrando che non vi sono effetti distorsivi o vantaggi fiscali indebiti. Le partecipazioni non trasferite restano nella posizione originaria. Le perdite maturate nel consolidato originario e riferibili alle società trasferite possono proseguire senza soluzione di continuità nel consolidato della beneficiaria, senza essere considerate pregresse, purché la beneficiaria subentri effettivamente nel controllo. Diversamente, in caso di scissione verso beneficiaria già esistente e autonoma, o di operazioni preordinate alla circolazione del consolidato verso terzi, le perdite sono trattate come pregresse.

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