Circolare n. 41/E del 3/10/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’art. 13-bis, comma 3, del d.l. n. 113/2016, che consente ai contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 da un piano di rateazione relativo a definizione per adesione o acquiescenza di chiedere un nuovo piano rateale. La domanda va presentata entro il 20 ottobre 2016 all’Ufficio competente, anche se le rate scadute non risultano ancora pagate. La circolare chiarisce soggetti ammessi, atti interessati, numero massimo di rate in base alla data di perfezionamento dell’atto, modalità di presentazione, versamento della rata iniziale, sospensione dei carichi e conseguenze degli eventuali inadempimenti nel nuovo piano.
Nuovo piano di rateazione per contribuenti decaduti da precedenti rateazioni su accertamenti definiti o per acquiescenza
Nuovo piano di rateazione per contribuenti decaduti da precedenti rateazioni su accertamenti definiti o per acquiescenza
La circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016 chiarisce l’applicazione dell’art. 13-bis, comma 3, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. La norma consente ai contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione, in relazione a somme dovute a seguito di definizione di accertamenti o di acquiescenza, di ottenere un nuovo piano rateale su semplice richiesta, anche se le rate scadute non sono state ancora saldate al momento della domanda.
Ambito di applicazione
Il beneficio è riservato ai debitori decaduti in un arco temporale specifico: la decadenza deve essere intervenuta dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, quindi dal 16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016. La richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè entro il 20 ottobre 2016. Alla data dell’istanza deve inoltre esistere un debito residuo ancora da corrispondere.
Soggetti interessati
La riammissione riguarda esclusivamente i contribuenti che:
- abbiano definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, adesione al processo verbale di constatazione, invito a comparire o acquiescenza all’accertamento, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997;
- abbiano scelto il pagamento rateale;
- siano decaduti dal piano per mancato pagamento di una rata diversa dalla prima, cioè per omissione di una rata entro la scadenza della rata successiva.
La circolare precisa che il beneficio non si estende agli altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal d.lgs. n. 546 del 1992, come conciliazione e mediazione.
Modalità di presentazione dell’istanza
La domanda va presentata all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, cioè l’Ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione. Può essere trasmessa:
- con consegna diretta;
- con raccomandata;
- con posta elettronica certificata.
L’istanza deve essere in carta semplice e deve indicare gli estremi dell’atto cui si riferisce il piano decaduto e il numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare il residuo. La circolare raccomanda anche di indicare recapiti telefonici o indirizzo e-mail per eventuali contatti. Se il numero delle rate non viene indicato, si presume il numero massimo consentito.
Numero massimo di rate e collegamento con la data dell’atto
Il nuovo piano resta collegato all’atto originario definito o perfezionato e non costituisce un’autonoma rateazione sganciata dalla precedente. Per individuare il numero massimo di rate occorre distinguere due casi:
- atti perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015: il nuovo piano può prevedere da 8 a 12 rate trimestrali;
- atti perfezionati o definiti dopo il 22 ottobre 2015: il nuovo piano può prevedere da 8 a 16 rate trimestrali.
La data del 22 ottobre 2015 è rilevante perché coincide con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2015, che ha modificato la disciplina delle rateazioni, innalzando il numero delle rate fruibili in presenza di importi superiori a 50.000 euro.
Istruttoria, sospensione dei carichi e rata iniziale
Ricevuta l’istanza, l’Ufficio verifica la tempestività della domanda e la sussistenza della decadenza nel periodo previsto dalla norma. Se i requisiti risultano rispettati, sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione e predispone il nuovo piano, tenendo conto del numero di rate richieste e della disciplina applicabile in base alla data di perfezionamento dell’atto.
L’importo del nuovo piano comprende:
- imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base al piano originario;
- le somme eventualmente pagate dopo la decadenza sono detratte;
- gli interessi di rateazione.
L’Ufficio comunica l’accoglimento dell’istanza con una comunicazione trasmessa direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, se quest’ultima è stata usata dal contribuente o espressamente richiesta. Nella comunicazione è indicato l’importo della rata iniziale, da versare con modello F24 indicando il codice dell’atto originario.
Poiché la norma non fissa espressamente il termine di pagamento della prima rata, la circolare lo colloca nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Ufficio. Gli interessi di rateazione sono calcolati dall’Ufficio fino a una data presunta di pagamento; il contribuente deve quindi aggiungere gli interessi giornalieri maturati fino alla data effettiva del versamento. Dopo il pagamento, la quietanza deve essere inviata entro dieci giorni all’Ufficio, che così può definire il piano definitivo con scadenze trimestrali e importi aggiornati.
Scadenze delle rate successive
Per le rate successive, la circolare distingue nuovamente in base alla data dell’atto originario:
- per atti perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015, le scadenze trimestrali decorrono dalla data di effettivo pagamento della rata iniziale;
- per atti perfezionati o definiti dopo il 22 ottobre 2015, le scadenze decorrono dal termine previsto per il versamento della rata iniziale.
La circolare consiglia al contribuente di rivolgersi all’Ufficio per ottenere il piano definitivo con date e importi esatti, così da evitare errori che possano determinare una nuova decadenza.
Inadempimenti nel nuovo piano
Sono considerate due ipotesi principali:
- mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza tempestiva: il contribuente non accede alla nuova rateazione e rimane decaduto; l’Ufficio revoca la sospensione dei carichi o procede all’iscrizione a ruolo delle somme residue, comprensive della sanzione aggiuntiva per la decadenza;
- mancato pagamento di una rata successiva entro il termine di scadenza della rata seguente: il contribuente decade dal nuovo piano e l’Ufficio avvia il recupero coattivo delle somme ancora dovute, comprensive della sanzione aggiuntiva.
Modello di istanza allegato
La circolare riporta un fac-simile di istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016 alla Direzione provinciale competente. Nel modello il contribuente deve dichiarare la rata non pagata, la data di scadenza, l’atto cui si riferisce il piano decaduto e il numero di rate trimestrali richieste. Il fac-simile ricorda che il mancato pagamento della rata non deve essere stato sanato entro la scadenza della rata successiva e che il numero massimo di rate può arrivare a 16 se l’atto è stato definito o perfezionato dopo il 22 ottobre 2015.
Punti principali
Ambito soggettivo
Possono accedere alla nuova rateazione i contribuenti che abbiano definito le somme dovute tramite adesione, adesione al processo verbale di constatazione, invito a comparire o acquiescenza, abbiano scelto il pagamento rateale e siano decaduti dal piano perché, dopo il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze.
Ambito oggettivo e termini
Il beneficio riguarda solo le decadenze intervenute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. L’istanza deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, e deve sussistere un debito residuo ancora da pagare alla data della domanda.
Presentazione dell’istanza
La richiesta va presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, in carta semplice, mediante consegna diretta, raccomandata o PEC. Deve indicare gli estremi dell’atto originario e il numero di rate trimestrali richieste; in mancanza di indicazione si intende il massimo consentito.
Numero delle rate del nuovo piano
Se l’atto originario si è perfezionato o definito prima del 22 ottobre 2015, il residuo è rateizzabile da 8 a 12 rate trimestrali. Se invece l’atto si è perfezionato o definito dopo il 22 ottobre 2015, le rate possono arrivare fino a 16 trimestrali. La scelta dipende dalla disciplina applicabile in base alla data dell’atto.
Rata iniziale e formazione del piano definitivo
Ricevuta l’istanza, l’Ufficio verifica i requisiti, sospende i carichi eventualmente già iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione e comunica l’accoglimento con l’importo della rata iniziale da pagare tramite F24. Il contribuente deve poi trasmettere la quietanza entro dieci giorni; sulla base del pagamento effettivo l’Ufficio predispone il piano definitivo con scadenze e importi aggiornati.
Inadempimenti nel nuovo piano
Se non viene pagata la rata iniziale, il contribuente resta decaduto e l’Ufficio revoca la sospensione o iscrive a ruolo i residui importi, comprensivi della sanzione aggiuntiva. Se invece viene omessa una rata successiva, la nuova rateazione decade e si procede al recupero coattivo delle somme ancora dovute, inclusa la sanzione per la decadenza dal nuovo piano.
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