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Circolare

Circolare n. 35/E del 4/08/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 in materia di controlled foreign companies, individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, tassazione integrale degli utili e delle plusvalenze provenienti da tali Stati, interpello CFC, obblighi dichiarativi e credito d’imposta estero. Viene illustrata l’evoluzione dei criteri di individuazione dei regimi privilegiati, il trattamento dei casi transitori e delle riserve pregresse, la disciplina del credito d’imposta indiretto per le imposte pagate all’estero dalla controllata, nonché l’estensione e i chiarimenti sul foreign tax credit.

Disciplina CFC, regimi fiscali privilegiati, tassazione degli utili da paradisi fiscali e credito d’imposta estero

Disciplina CFC, utili da paradisi fiscali e credito d’imposta estero

La circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 analizza in modo organico le novità introdotte dal decreto internazionalizzazione e dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 in materia di imprese estere controllate, regimi fiscali privilegiati, tassazione degli utili e delle plusvalenze provenienti da tali Paesi, interpello probatorio e credito per le imposte pagate all’estero. Il documento ha finalità chiarificatrice e coordina le varie disposizioni del TUIR con il nuovo criterio di individuazione dei paradisi fiscali e con gli obblighi dichiarativi connessi.

Evoluzione normativa della disciplina CFC

La circolare ricostruisce l’evoluzione della CFC rule di cui all’articolo 167 del TUIR, originariamente fondata su una black list, poi modificata dal decreto-legge n. 78/2009 e, successivamente, dal decreto internazionalizzazione e dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. Viene evidenziato che la disciplina realizza una tassazione per trasparenza dei redditi delle controllate estere in capo al socio residente in Italia, indipendentemente dalla percezione effettiva dei redditi.

Sono richiamate le principali modifiche del 2009:

  • introduzione del requisito del radicamento per la prima esimente;
  • limitazione della prima esimente quando i redditi derivino prevalentemente da passive income o da servizi infragruppo;
  • estensione della disciplina anche a controllate non localizzate in paradisi fiscali, assoggettate però a tassazione effettiva inferiore a oltre metà di quella italiana e con redditi prevalentemente finanziari o infragruppo.

La circolare segnala inoltre che il decreto internazionalizzazione ha:

  • abrogato l’articolo 168 del TUIR sulle collegate estere;
  • abrogato l’articolo 168-bis e quindi eliminato il sistema della white list;
  • modificato i criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati;
  • ridefinito le regole di determinazione del reddito imputato per trasparenza;
  • reso facoltativo l’interpello CFC;
  • introdotto un obbligo di segnalazione in dichiarazione e nuove garanzie in fase di accertamento.

Individuazione dei regimi fiscali privilegiati

Il documento distingue tre fasi:

  • fino al 31 dicembre 2014, applicazione della black list del d.m. 21 novembre 2001;
  • per il periodo d’imposta 2015, criterio transitorio basato su un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello italiano e sui regimi speciali, con aggiornamento della black list tramite i d.m. 30 marzo 2015 e 18 novembre 2015;
  • dal 1° gennaio 2016, criterio generale del livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello italiano, con esclusione espressa degli Stati UE e SEE con adeguato scambio di informazioni.

Per il 2015, la circolare spiega che i Paesi espunti dalla black list in corso d’anno non sono più considerati privilegiati per l’intero periodo d’imposta, se l’esercizio della controllata coincide con l’anno solare; diversamente, se la chiusura dell’esercizio è anteriore all’entrata in vigore dei decreti, il reddito resta imputabile per trasparenza secondo la disciplina previgente.

Viene chiarito anche il metodo di confronto delle aliquote:

  • lato italiano, si considera l’IRES ordinaria e l’IRAP ordinaria, senza addizionali;
  • lato estero, si considerano le imposte sui redditi applicate nel relativo ordinamento;
  • in presenza di progressività a scaglioni, si calcola una media aritmetica ponderata assumendo convenzionalmente un reddito di 1 milione di euro.

La circolare chiarisce infine che sono ricompresi anche i regimi speciali, cioè i regimi agevolati strutturali che riducono l’imposizione nominale sotto la soglia del 50 per cento, anche attraverso esenzioni, deduzioni nozionali o agevolazioni settoriali, territoriali o soggettive.

Esimenti dalla CFC rule

L’articolo 167, comma 5, continua a prevedere due cause di disapplicazione:

  • la prima esimente, legata allo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale principale nel mercato di insediamento;
  • la seconda esimente, secondo cui dalla partecipazione non deve derivare l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori privilegiati.

Per la seconda esimente la circolare conferma la validità delle esemplificazioni già fornite in precedenti documenti di prassi e ne aggiorna l’applicazione ai nuovi criteri normativi. L’esimente è ritenuta sussistente, ad esempio, quando:

  • la CFC realizza oltre il 75 per cento dei redditi in Stati non privilegiati e li tassa ordinariamente;
  • la CFC ha sede o attività principale in un Paese non privilegiato e i redditi sono integralmente tassati senza regimi speciali;
  • la controllata estera opera in uno Stato privilegiato tramite stabile organizzazione, ma i redditi sono integralmente tassati nello Stato della casa madre.

La circolare sottolinea che l’esimente può essere provata anche dimostrando l’assenza di un significativo risparmio d’imposta, valutando il tax rate effettivo complessivo. Il test si articola nel confronto tra:

  • tax rate effettivo estero e 50 per cento dell’aliquota nominale italiana;
  • in subordine, tax rate effettivo estero e 50 per cento della tassazione virtuale domestica.

Determinazione del reddito CFC imputabile al socio

Il nuovo comma 6 dell’articolo 167 sostituisce il vecchio rinvio alle sole norme del TUIR con un rinvio generale alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, salvo l’esclusione dell’articolo 86, comma 4, sulle plusvalenze rateizzate. La circolare afferma che, in concreto, il reddito della CFC va rideterminato con riferimento alle regole dei soggetti IRES, in coerenza con l’articolo 2 del d.m. 429/2001.

Sono ritenute applicabili anche norme extra-TUIR che incidono sulla determinazione del reddito d’impresa, come l’ACE; restano invece escluse discipline di natura presuntiva, come studi di settore e parametri. La forma giuridica della controllata estera non limita l’applicazione della disciplina: anche società ed enti non commerciali esteri possono essere CFC, poiché ai fini fiscali italiani i relativi redditi sono attratti nella categoria del reddito d’impresa.

La circolare precisa inoltre che, dal 2017, l’aliquota di riferimento per la tassazione per trasparenza è l’aliquota ordinaria IRES, e non più il rinvio fisso al 27 per cento, per effetto della riduzione dell’aliquota al 24 per cento.

Abrogazione dell’articolo 168 TUIR e regime transitorio

L’abrogazione della disciplina delle collegate estere opera dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il regime transitorio parte quindi dal 2015.

La circolare chiarisce che, per gli utili distribuiti successivamente, restano applicabili le disposizioni transitorie del d.m. 268/2006:

  • gli utili già tassati per trasparenza non concorrono nuovamente al reddito al momento della distribuzione;
  • le imposte estere definitivamente pagate possono essere accreditate nei limiti delle imposte italiane dovute;
  • il costo fiscale della partecipazione è aumentato dei redditi imputati e diminuito degli utili distribuiti fino a concorrenza.

È introdotta una presunzione legale di distribuzione prioritaria degli utili già tassati per trasparenza, utile in presenza di riserve miste. La circolare chiarisce però che tale disciplina riguarda solo l’abrogazione dell’articolo 168 e non si estende ad altri istituti.

Tassazione integrale degli utili e delle plusvalenze da regimi privilegiati

Con il decreto internazionalizzazione gli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del TUIR vengono coordinati e viene chiarito il concetto di utili o plusvalenze “provenienti” da regimi fiscali privilegiati.

La tassazione integrale riguarda:

  • partecipazioni dirette in società localizzate in Stati o territori privilegiati;
  • partecipazioni indirette tramite società interposte controllate, dirette o indirette, anch’esse non localizzate in paradisi fiscali.

Il controllo, nei casi di partecipazione indiretta, va valutato secondo l’articolo 2359 del codice civile, includendo il controllo di diritto e quello di fatto o contrattuale. La circolare fornisce esempi di catene partecipative nelle quali la presenza o meno del controllo sulle interposte determina la tassazione integrale o il regime ordinario di parziale concorso al reddito.

Per il 2015, la circolare distingue tra dividendi percepiti prima e dopo l’entrata in vigore del d.m. 30 marzo 2015. Dopo tale data, non basta la semplice esclusione dalla black list: occorre verificare anche se il Paese applichi regimi speciali con tassazione inferiore al 50 per cento. Dal 2016, il criterio è univocamente quello del livello nominale di tassazione inferiore alla metà di quello italiano.

La circolare chiarisce inoltre che gli Stati UE e SEE collaborativi non rientrano nel regime di integrale tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da paradisi fiscali, in una lettura sistematica delle norme.

Trattamento delle riserve pregresse e delle plusvalenze

Il documento analizza il trattamento di riserve di utili formate in esercizi precedenti e di plusvalenze realizzate su partecipazioni in società che in passato erano, o sono diventate, localizzate in Stati privilegiati.

Per gli utili pregressi distribuiti da partecipate che erano già in black list, rileva il criterio vigente al momento della percezione del dividendo o della realizzazione della plusvalenza, non quello vigente al momento di formazione dell’utile. La circolare afferma che, per gli esercizi successivi al 2015, occorre verificare sia il criterio della black list vigente nel periodo, sia la regola del 50 per cento; dal 2016 conta il solo criterio del livello nominale di tassazione inferiore alla metà di quello italiano.

La partecipazione beneficerà del regime di parziale concorso solo se i dividendi scontano, al momento della loro formazione, una tassazione almeno pari alla metà di quella italiana e non risultano provenire da un regime privilegiato secondo i criteri vigenti al momento della percezione. Per le plusvalenze resta fermo anche il requisito temporale della participation exemption.

Disapplicazione dell’integrale tassazione tramite seconda esimente

La circolare chiarisce che l’integrale tassazione di dividendi e plusvalenze può essere evitata se il contribuente dimostra, sin dall’inizio del periodo di possesso, che dalla partecipazione non è derivato l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori privilegiati.

La prova va aggiornata ai criteri normativi vigenti e deve retroagire per ciascun esercizio fino al primo anno di possesso. In particolare, per gli utili distribuiti dal 2015 in poi, il contribuente può dimostrare alternativamente che:

  • il tax rate effettivo nel Paese della partecipata supera il 50 per cento della tassazione nominale italiana;
  • il tax rate effettivo estero supera il 50 per cento della tassazione che la partecipata avrebbe scontato in Italia.

Credito d’imposta indiretto sulle imposte pagate all’estero

Una delle novità più rilevanti riguarda il riconoscimento, in presenza della prima esimente, di un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero dalla società partecipata residente in un Paese privilegiato. Il credito spetta al socio controllante residente, oppure alle sue controllate percipienti, sia per i dividendi sia per le plusvalenze.

La circolare qualifica tale credito come “indiretto”, perché riferito a imposte pagate da un soggetto diverso dal beneficiario del credito. Il suo scopo è neutralizzare gli effetti distorsivi che altrimenti penalizzerebbero investimenti genuini in società estere effettivamente operative.

La spettanza del credito sorge solo in presenza della prima esimente e deve ricorrere sia nell’esercizio di produzione degli utili sia in quello di distribuzione. La stessa logica è estesa alle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società privilegiate, con nuovi commi introdotti negli articoli 68 e 86 del TUIR.

Funzionamento del credito d’imposta estero

La disciplina del credito segue, in linea generale, le regole dell’articolo 165 del TUIR. La circolare chiarisce che:

  • il credito spetta fino a concorrenza della quota di imposta italiana riferibile agli utili esteri;
  • opera la per country limitation, quindi la detrazione si calcola separatamente per Stato;
  • ai fini della determinazione della base imponibile, l’importo del credito teorico va computato in aumento del reddito complessivo.

Il credito è determinato assumendo l’imposta estera teoricamente fruibile, non solo quella effettivamente utilizzata nell’anno, così da includere anche eventuali eccedenze riportabili. Per il calcolo si richiama un esempio numerico e si precisa che, ai soli fini dell’imposta, il reddito va considerato al lordo del credito teorico.

Interpello CFC e nuova procedura di accertamento

L’interpello CFC, un tempo obbligatorio, diventa facoltativo e viene qualificato come interpello probatorio. Il contribuente può presentarlo entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta interessato, allegando la documentazione idonea a provare le esimenti. L’Amministrazione risponde entro 120 giorni, con possibilità di una sola richiesta di integrazione documentale e successiva risposta entro 60 giorni.

In fase di controllo, l’Amministrazione deve notificare al contribuente un avviso con cui gli concede 90 giorni per fornire le prove della disapplicazione della disciplina CFC. Se le prove non sono ritenute idonee, ciò deve essere motivato nell’avviso di accertamento successivo. Se invece l’interpello ha avuto esito favorevole, le medesime esimenti non devono essere nuovamente dimostrate, ferma la verifica di veridicità e completezza dei dati forniti.

Obblighi dichiarativi e sanzioni

Il decreto internazionalizzazione introduce un obbligo di segnalazione in dichiarazione per i soci residenti controllanti di CFC, salvo i casi in cui la disciplina sia stata applicata oppure sia stata disapplicata con risposta favorevole all’interpello. La circolare precisa come compilare il quadro FC e individua chi è tenuto all’adempimento nei casi di controllo diretto, indiretto o tramite soggetti residenti non titolari di reddito d’impresa.

In caso di omessa o incompleta segnalazione della partecipazione o dei relativi redditi, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito del soggetto estero imputabile al socio, con minimo di 1.000 euro e massimo di 50.000 euro.

Analogo obbligo dichiarativo riguarda i dividendi e le plusvalenze provenienti da entità residenti o localizzate in paradisi fiscali. In tal caso, la circolare indica le modifiche ai quadri RF, RL e RT e precisa che deve essere indicato l’importo escluso da tassazione, non l’intero ammontare del dividendo. Anche qui è prevista una sanzione pari al 10 per cento dell’importo omesso o incompleto, con i medesimi limiti minimo e massimo.

Modifiche al credito d’imposta estero e imposte detraibili

L’articolo 15 del decreto internazionalizzazione interviene sull’articolo 165 del TUIR per estendere a tutti i contribuenti le regole sul pagamento differito delle imposte estere e sul riporto delle eccedenze di credito, che prima erano riservate ai soli titolari di reddito d’impresa. Viene così ampliata la possibilità di memorizzare e utilizzare le eccedenze in un arco temporale complessivo di sedici esercizi.

La circolare chiarisce inoltre che il credito d’imposta spetta non solo per le imposte espressamente contemplate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ma anche per ogni altro tributo estero che, secondo i principi dell’ordinamento italiano, abbia natura di imposta sul reddito. La norma di interpretazione autentica serve a evitare che l’assenza di menzione in Convenzione impedisca la detrazione, fermo restando che, in caso di dubbio, il contribuente può presentare interpello all’Agenzia delle entrate.

Punti principali

Evoluzione della disciplina CFC e dei Paesi a fiscalità privilegiata

Viene ricostruito il passaggio dal sistema basato sulla black list del d.m. 21 novembre 2001 al criterio del livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello italiano, valido dal 1° gennaio 2016. Per il 2015 opera un regime intermedio, in cui restano rilevanti la black list modificata dai d.m. 30 marzo 2015 e 18 novembre 2015 e, in ogni caso, i regimi speciali con imposizione inferiore alla metà di quella italiana. Dal 2016 sono esclusi UE e SEE con adeguato scambio di informazioni.

Seconda esimente e dimostrazione della disapplicazione CFC

La circolare precisa che la seconda esimente dell’articolo 167, comma 5, lettera b), resta applicabile anche dopo le modifiche normative e va valutata con riferimento alla sostanza economica dell’investimento e al carico fiscale complessivo. La prova richiede la verifica della tassazione effettiva estera, confrontata prima con la tassazione nominale italiana e, se necessario, con la tassazione virtuale domestica. È confermata la retroattività della prova all’inizio del periodo di possesso della partecipazione.

Determinazione del reddito CFC imputato per trasparenza

Il nuovo comma 6 dell’articolo 167 del TUIR estende il rinvio alle regole applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, con esclusione dell’articolo 86, comma 4, sulle plusvalenze rateizzate. La circolare chiarisce che, in sostanza, si applicano le regole dei soggetti IRES, con possibile estensione di istituti come l’ACE, mentre restano escluse discipline di natura presuntiva come gli studi di settore. Si afferma inoltre che la forma giuridica della controllata estera non limita l’applicazione della disciplina.

Abrogazione dell’articolo 168 del TUIR e regime transitorio

L’abrogazione della disciplina delle collegate estere opera dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione, quindi dal 2015 per i soggetti solari. Per gli utili distribuiti successivamente continuano a valere, in via transitoria, le regole del d.m. 268/2006 sugli utili già tassati per trasparenza, sul credito per le imposte estere e sul costo fiscale della partecipazione. È inoltre chiarito che la partecipazione agli utili rileva solo ai fini dell’imputazione, mentre il controllo resta il presupposto della CFC rule.

Tassazione integrale di dividendi e plusvalenze da paradisi fiscali

La definizione di utili e plusvalenze ‘provenienti’ da regimi fiscali privilegiati viene precisata in modo da ricomprendere sia le partecipazioni dirette sia quelle indirette tramite società interposte controllate. La tassazione integrale opera se, al momento della percezione o della cessione, la fonte è localizzata in un regime privilegiato secondo i criteri vigenti ratione temporis, salvo prova contraria mediante la seconda esimente. Sono disciplinati anche i casi di utili pregressi e di riserve stratificate.

Interpello CFC e nuovo obbligo di segnalazione in dichiarazione

L’interpello CFC diventa facoltativo e assume natura probatoria; il contribuente può proporlo entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e l’Amministrazione risponde entro 120 giorni, con possibile integrazione documentale. In parallelo, il socio controllante deve segnalare in dichiarazione le partecipazioni in CFC e, separatamente, i dividendi e le plusvalenze da paradisi fiscali, con sanzioni specifiche per omissione o incompletezza. Sono indicate anche le modalità di compilazione dei quadri dichiarativi interessati.

Credito d’imposta estero e credito indiretto sulle CFC

L’articolo 15 del decreto internazionalizzazione modifica l’articolo 165 del TUIR, estendendo a tutti i contribuenti le regole sul riporto delle eccedenze e sul pagamento delle imposte estere entro i termini dichiarativi. La circolare chiarisce inoltre che danno diritto al credito non solo le imposte espressamente previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ma anche ogni tributo estero che abbia natura di imposta sul reddito. È confermato il credito indiretto per le imposte pagate dalla controllata estera residente in Paese a fiscalità privilegiata, in presenza della prima esimente, sia per i dividendi sia per le plusvalenze.

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