Circolare n. 39/E del 26/09/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce l’evoluzione della disciplina dei costi black list dal regime ante 2015 fino all’abrogazione dal 2016. Spiega il passaggio dalla totale indeducibilità salvo esimenti, alla deducibilità nei limiti del valore normale per il 2015, fino al ritorno alle regole ordinarie di deducibilità dal periodo d’imposta 2016. Chiarisce inoltre gli obblighi dichiarativi, le sanzioni per i periodi pregressi, i rapporti con la normativa convenzionale e con la CFC rule, nonché le modifiche alla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata e i nuovi obblighi informativi sulle operazioni con l’estero.
Modifiche normative sulla deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (costi black list)
Modifiche normative in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata
La circolare ricostruisce l’evoluzione della disciplina dei cosiddetti costi black list, evidenziando il passaggio da un regime di indeducibilità presunta con esimenti, a un regime di deducibilità limitata al valore normale per il periodo d’imposta 2015, fino alla soppressione integrale della disciplina speciale a decorrere dal 2016. Il documento fornisce chiarimenti operativi su valore normale, esimenti, interpello, obblighi dichiarativi, sanzioni, rapporti con la normativa convenzionale e con la CFC rule.
Quadro normativo antecedente al 2015
Fino al periodo d’imposta 2014, l’articolo 110, commi 10 e seguenti, del TUIR prevedeva una presunzione relativa di totale indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. La regola poteva essere disapplicata solo se il contribuente dimostrava alternativamente:
- che l’impresa estera svolgeva prevalentemente un’attività commerciale effettiva;
- oppure che l’operazione rispondeva a un effettivo interesse economico e aveva concreta esecuzione.
Era inoltre obbligatoria la separata indicazione in dichiarazione dei costi black list. Dopo la modifica introdotta dalla legge finanziaria 2007, l’omissione non comportava più l’indeducibilità, ma una sanzione specifica pari al 10% dell’importo non indicato, con minimo di 500 euro e massimo di 50.000 euro.
Per l’individuazione degli Stati o territori rilevanti continuava ad applicarsi il d.m. 23 gennaio 2002, in attesa di una white list mai emanata.
Disciplina applicabile nel periodo d’imposta 2015
Con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la disciplina dei costi black list viene profondamente modificata. Per i periodi d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni concretamente eseguite con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono deducibili nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
Il cambio di paradigma è rilevante: non si parte più da una regola di indeducibilità, ma da una deducibilità ordinaria entro il valore normale. L’onere di dimostrare tale valore grava sul contribuente. Se il costo è pari o inferiore al valore normale, è deducibile per intero; se è superiore, la deduzione spetta fino a concorrenza del valore normale e la parte eccedente richiede la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione.
La circolare chiarisce che resta necessario il requisito della concreta esecuzione dell’operazione e che la valutazione della deducibilità segue comunque le regole generali di inerenza, competenza, certezza e oggettiva determinabilità.
Valore normale ed esimente per l’eccedenza
Il valore normale costituisce il parametro centrale della disciplina 2015. La circolare sottolinea che la prova della congruità del costo rispetto al valore normale deve essere fornita dal contribuente in sede di controllo. La deduzione dell’eccedenza è ammessa solo se il contribuente dimostra l’effettivo interesse economico dell’operazione, che rappresenta la c.d. seconda esimente.
Viene invece soppressa la precedente esimente relativa allo svolgimento prevalente di un’attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero. La circolare precisa che l’interesse economico deve essere valutato caso per caso, considerando tutte le circostanze dell’operazione e valorizzando eventuali elementi di eccezionalità che giustifichino un prezzo superiore a quello di mercato.
Obblighi dichiarativi e sanzioni nel 2015
La nuova formulazione dell’articolo 110 TUIR mantiene l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, sia per quelli dedotti nei limiti del valore normale sia per quelli eventualmente dedotti oltre tale limite. L’obbligo permane anche in presenza di interpello favorevole.
La circolare afferma che l’omessa separata indicazione comporta la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. 471/1997. Se, in presenza di costi dedotti oltre il valore normale, manca la prova dell’effettivo interesse economico, si aggiunge anche la sanzione per dichiarazione infedele.
Interpello probatorio
Il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere un giudizio preventivo sull’idoneità delle prove relative al valore normale e, per l’eventuale eccedenza, all’effettivo interesse economico dell’operazione. La circolare evidenzia che, dal 1° gennaio 2016, a tale interpello si applicano le regole del d.lgs. 156/2015 e le procedure stabilite dal provvedimento direttoriale del 4 gennaio 2016, con termine di risposta di 120 giorni.
Rapporti con la normativa convenzionale e con la CFC rule
La circolare ritiene che la disciplina domestica sia compatibile con l’articolo 24, paragrafo 4, del Modello OCSE, relativo alla clausola di non discriminazione. La richiesta di ulteriori prove o informazioni per operazioni con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata non viene considerata discriminatoria, poiché finalizzata a verificare l’effettività economica dell’operazione e a contrastare possibili abusi.
Per quanto riguarda la CFC rule, la disciplina dei costi black list opera in coordinamento con l’articolo 167 TUIR. Nel 2015 permane il principio della priorità della CFC rule: se il reddito della partecipata estera è tassato per trasparenza, il socio residente può dedurre i costi sostenuti verso la medesima partecipata secondo la disciplina black list. Tuttavia, la prova dell’effettiva attività economica della partecipata, che prima poteva valere come esimente ai fini black list, non è più sufficiente dopo l’eliminazione della prima esimente. Per dedurre oltre il valore normale è necessaria la prova dell’effettivo interesse economico.
Individuazione dei regimi fiscali privilegiati
La circolare distingue tre fasi nell’individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata:
- fino al 2014, vale il d.m. 23 gennaio 2002;
- nel 2015, la legge di stabilità 2015 riduce il criterio alla sola mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- dal 2016, l’individuazione dei paradisi fiscali non è più rilevante ai fini della deducibilità dei costi black list, poiché la disciplina speciale viene abrogata.
Per il 2015 sono richiamati due decreti attuativi: il d.m. 27 aprile 2015, che espunge numerosi Stati dalla lista, e il d.m. 18 novembre 2015, che elimina anche Hong Kong. La circolare specifica la decorrenza delle esclusioni in relazione alla data di entrata in vigore dei decreti.
Regime dal 2016
Con la legge di stabilità 2016 viene abrogato integralmente l’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 i costi black list tornano a essere deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR, senza limiti legati al valore normale e senza bisogno di esimenti speciali.
Vengono meno:
- la disciplina speciale di limitazione della deducibilità;
- l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione;
- la relativa sanzione;
- la rilevanza degli elenchi di Stati o territori a fiscalità privilegiata ai fini della deducibilità.
Restano invece ferme le regole del transfer pricing per le operazioni con controparti estere appartenenti al medesimo gruppo.
Sanzioni per i periodi d’imposta pregressi
Per le violazioni commesse con riferimento a periodi d’imposta anteriori al 2016, la circolare esclude che l’abrogazione della disciplina possa operare retroattivamente. Pertanto, per tali annualità restano applicabili:
- la sanzione per l’omessa separata indicazione dei costi black list;
- la sanzione per dichiarazione infedele, se i costi risultano indeducibili o parzialmente indeducibili per mancanza dell’esimente.
La circolare richiama anche la giurisprudenza della Cassazione e osserva che il principio del favor rei non è applicabile in presenza di una chiara disciplina transitoria che differisce l’efficacia dell’abrogazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Raccolta di informazioni sulle operazioni con soggetti esteri
In sostituzione del vecchio presidio sui costi black list, la legge di stabilità 2016 introduce un sistema di raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato. Le modalità generali saranno fissate con decreto ministeriale e quelle tecniche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La circolare ricorda inoltre che, per le operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, restano in vigore gli obblighi di comunicazione IVA previsti dal decreto-legge n. 40 del 2010, con periodicità annuale per le operazioni superiori a 10.000 euro complessivi annui. Viene infine segnalato il differimento al 20 settembre 2016 del termine per la comunicazione dei dati 2015.
Punti principali
Evoluzione normativa della disciplina
La circolare descrive tre fasi: fino al 2014 vigeva la presunzione relativa di indeducibilità dei costi verso Paesi black list, superabile con specifiche esimenti; nel 2015 il decreto internazionalizzazione ha sostituito l’indeducibilità con la deducibilità entro il valore normale e con esimente per l’eccedenza; dal 2016 la legge di stabilità ha abrogato integralmente la disciplina speciale dell’art. 110, commi 10-12-bis, TUIR, riportando tali costi alle regole ordinarie.
Regime fino al periodo d’imposta 2014
Nel regime previgente i costi black list erano in linea generale indeducibili, salvo prova alternativa che il fornitore estero svolgesse un’attività commerciale effettiva oppure che l’operazione rispondesse a un effettivo interesse economico ed avesse concreta esecuzione. Era obbligatoria la separata indicazione in dichiarazione, la cui omissione comportava una sanzione specifica, non più l’indeducibilità. La lista dei Paesi rilevanti era quella del d.m. 23 gennaio 2002.
Regime applicabile nel 2015
Dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 i costi black list sono deducibili nei limiti del valore normale ex art. 9 TUIR, purché l’operazione sia stata concretamente eseguita. L’eventuale eccedenza rispetto al valore normale è deducibile solo se il contribuente prova l’effettivo interesse economico dell’operazione. Viene eliminata la prima esimente legata alla prevalenza dell’attività commerciale del fornitore estero.
Valore normale e onere della prova
Il valore normale è il criterio quantitativo centrale della nuova disciplina 2015 e deve essere provato dal contribuente. Se il costo sostenuto è pari o inferiore al valore normale, è deducibile integralmente; se è superiore, la deduzione opera fino al valore normale e la parte eccedente richiede la prova della seconda esimente. La circolare richiama anche la possibilità, per le imprese aderenti all’adempimento collaborativo, di definire preventivamente i metodi di calcolo del valore normale.
Obblighi dichiarativi e sanzioni
Nonostante il mutato regime, nel 2015 permane l’obbligo di separata indicazione dei costi black list in dichiarazione, sia per l’importo dedotto entro il valore normale sia per l’eventuale eccedenza. L’omissione comporta la sanzione del 10% delle spese non indicate, con minimo 500 euro e massimo 50.000 euro; se manca anche la prova dell’esimente per la quota eccedente, si applica inoltre la sanzione per infedele dichiarazione.
Interpello probatorio
La circolare chiarisce che il contribuente può presentare interpello per ottenere un parere preventivo sull’idoneità delle prove riguardanti il valore normale e, per l’eccedenza, l’effettivo interesse economico. Dal 1° gennaio 2016 tale interpello segue le regole del d.lgs. 156/2015, con termine di risposta di 120 giorni e nuove modalità procedurali.
Rapporti con convenzioni internazionali e CFC rule
La disciplina domestica viene ritenuta compatibile con la clausola di non discriminazione del Modello OCSE, perché non vieta in assoluto la deduzione ma richiede prova di effettività e, in alcuni casi, ulteriori informazioni. Quanto alla CFC rule, nel 2015 permane la priorità della tassazione per trasparenza ex art. 167 TUIR: se si applica la CFC, il costo verso la partecipata estera può essere dedotto secondo la disciplina dei costi black list; tuttavia, la prova dell’effettiva attività economica della partecipata non vale più automaticamente come esimente per i costi black list, essendo stata soppressa la prima esimente.
Individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata
Fino al 2014 continua ad applicarsi il d.m. 23 gennaio 2002. Per il 2015 la legge di stabilità ha ristretto il criterio alla sola mancanza di un adeguato scambio di informazioni; in attuazione sono stati emanati il d.m. 27 aprile 2015 e il d.m. 18 novembre 2015, che hanno espunto numerosi Stati dalla black list, con efficacia dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti.
Regime dal 2016 e nuovi obblighi informativi
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 la disciplina speciale è abrogata: i costi verso soggetti esteri, anche se localizzati in Paesi un tempo black list, sono deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR. Viene meno anche l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione e la relativa sanzione. In parallelo, la legge di stabilità 2016 introduce una raccolta di informazioni sugli acquisti di beni e servizi da soggetti esteri, demandando a decreto ministeriale e provvedimento dell’Agenzia le modalità tecniche.
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