Sentenza n. 74/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensiva, del silenzio rifiuto-inadempimento serbato dall'Agenzia del Demanio sull'istanza presentata dalla Società ricorrente inviata in data 5.06.2025 con conseguente accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Agenzia del Demanio, a porre in essere le opportune attività, anche mediante azioni legali, ritenute più opportune per la tutela della titolarità dell'area identificata con la particella catastale 479 foglio 46;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Agenzia del Demanio sull'istanza del 5 giugno 2025, volta a sollecitare iniziative anche giudiziali per il recupero alla proprietà pubblica di un'area demaniale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione demaniale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva richiesto il rinnovo della concessione relativa a un'area, comprendente la particella catastale 479 del foglio 46, destinata a passaggio pedonale a servizio del proprio villaggio turistico. L'Agenzia del Demanio aveva rappresentato che la particella risultava oggetto di un atto di donazione, nel quale una privata si era dichiarata proprietaria per usucapione e aveva trasferito il bene ai figli con riserva di usufrutto, riservandosi l'Amministrazione di agire in giudizio per tutelare la titolarità pubblica dell'area, ritenuta appartenente al demanio dello Stato-ramo idrico. Con diffida del 5 giugno 2025 la società aveva chiesto all'Agenzia di intraprendere le opportune iniziative, anche mediante un giudizio civile diretto a far dichiarare la nullità dell'atto notarile e a riacquisire il bene alla mano pubblica. Deduceva quindi l'illegittimità del silenzio-inadempimento e chiedeva l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la violazione del ne bis in idem.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non costituisce una generale azione contro ogni inerzia amministrativa, né crea una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva: essa è esperibile soltanto quando la pretesa sostanziale rientri nella giurisdizione amministrativa e riguardi l'esercizio di poteri pubblicistici incidenti su interessi legittimi. Nel caso concreto, la società non chiedeva l'adozione di un provvedimento autoritativo o di vigilanza, ma pretendeva che l'Amministrazione promuovesse iniziative, anche giudiziali, per recuperare alla proprietà pubblica l'area e contestare un atto notarile. La richiesta attiene quindi alla tutela e all'accertamento della titolarità proprietaria del bene, materia estranea al potere del giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'avvio di azioni recuperatorie, impregiudicati gli eventuali obblighi di tutela del bene demaniale e i possibili profili di responsabilità erariale per inerzia. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le amministrazioni costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
“azione avverso il silenzio”
L'azione contro il silenzio è ammissibile solo quando la pretesa sostanziale rientri nella giurisdizione amministrativa e riguardi l'esercizio di poteri pubblicistici incidenti su interessi legittimi.
art. 117 c.p.a.
“azione avverso il silenzio delle amministrazioni pubbliche”
Il rito sul silenzio non costituisce una generale azione contro qualsiasi inerzia amministrativa e non amplia la giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non costituisce un rimedio generale contro ogni inerzia della pubblica amministrazione, ma è esperibile solo quando la pretesa sostanziale rientri nella giurisdizione amministrativa.
- Il giudizio sul silenzio presuppone che l'inerzia riguardi l'esercizio, o il mancato esercizio, di un potere pubblicistico e incida su una posizione di interesse legittimo; non è invece utilizzabile per ottenere il soddisfacimento o la tutela diretta di diritti soggettivi.
- Il giudice amministrativo non può ordinare all'Amministrazione, mediante il rito sul silenzio, di promuovere azioni giudiziali civili o altre iniziative dirette all'accertamento e al recupero della proprietà pubblica di un bene, quando la domanda non concerne l'adozione di un provvedimento amministrativo autoritativo.
- La verifica della giurisdizione deve precedere l'esame dell'obbligo di provvedere: l'eventuale esistenza di obblighi amministrativi di tutela del demanio, o di possibili responsabilità erariali per inerzia, non attribuisce al giudice amministrativo il potere di imporre specifiche azioni proprietarie o processuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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