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Ordinanza

Ordinanza n. 812/2026 - Roma, Sezione 3Q

quanto al ricorso introduttivo: Per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6579/2025 resa dalla Sezione III quater del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, depositata in data 2 aprile 2025, poi notificata alle controparti in data 28.5.2025; per la declaratoria di nullità, se e per quanto occorrer possa: - della Deliberazione D.G. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1057 del 28.6.2025, portante "indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d'uso gratuito per le necessità dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 2 lotti", e contestuale proroga della deliberazione n. 1344/2020, limitatamente ai lotti 3 e 4"; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso a quelli di cui sopra, anche non cognito ed anche eventualmente adottato dall'Amministrazione intimata, medio tempore, in violazione o elusione del predetto giudicato; e, quanto ai motivi aggiunti presentati da ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. il 3 novembre 2025, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6579/2025 resa dalla Sezione III quater del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, depositata in data 2 aprile 2025, poi notificata alle controparti in data 28.5.2025 e declaratoria di nullità, se e per quanto occorrer possa - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1057 del 28.6.2025, portante “indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 2 lotti”, e contestuale proroga della deliberazione n. 1344/2020, limitatamente ai lotti 3 e 4”; - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1600 del 2.10.2025, comunicata ad ICU Medical Europe S.r.l. ex art. 90 d. lgs. n. 36/2023 in data 8.10.2025, portante “revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990 e ss.mm.ii. del Lotto 4, aggiudicato con Deliberazione n. 1838 del 19.11.2024 a favore dell’operatore Becton Dickinson Italia S.p.A., avente ad oggetto la fornitura in service di pompe infusionali e del relativo materiale di consumo, suddivisa in 5 Lotti per la durata di mesi 36 (trentasei), per le necessità dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”; - del “documento interno n. 18205 del 9.10.2025” a firma della dott.ssa Lorella Lombardozzi, Direttore ff UOC Farmacia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto “chiarimenti in merito alla procedura pompe infusionali”; - del “documento interno n. 18292 del 10.10.2025” a firma del dott. Paolo Farfusola, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, trasmesso all’Avvocatura Aziendale a riscontro del documento interno, non cognito, n. 16562 del 18.9.2025; - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1715 del 20.10.2025, portante “revoca della Deliberazione n. 329 del 6.3.2024 e degli atti collegati -limitatamente al Lotto 4- avente ad oggetto l’indizione della “procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 5 Lotti” e contestuale integrazione della deliberazione n. 1600 del 2.10.2025”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso a quelli di cui sopra, anche non cognito ed anche eventualmente adottato dall’Amministrazione intimata, medio tempore, in violazione o elusione del predetto giudicato;

Giustizia amministrativa202510604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti dell’Azienda Ospedaliera recanti l’indizione di una nuova procedura di gara, la revoca in autotutela del lotto precedentemente aggiudicato a un’altra impresa e ulteriori atti connessi, dedotti come violativi o elusivi del giudicato formatosi su una precedente sentenza di annullamento dell’aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6579/2025 della stessa Sezione, che aveva annullato l’aggiudicazione di una procedura aperta per la fornitura in service di pompe infusionali e del relativo materiale di consumo, articolata in cinque lotti. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità, per violazione o elusione del giudicato, della deliberazione con cui l’Azienda Ospedaliera aveva indetto una nuova procedura per la fornitura di materiale di consumo e pompe in comodato, limitatamente ai lotti 3 e 4, nonché degli atti successivi: la revoca in autotutela del lotto precedentemente aggiudicato alla controinteressata, documenti interni relativi alla procedura e la deliberazione di revoca degli atti della nuova procedura limitatamente al lotto 4. La prospettazione della ricorrente era che tali atti fossero stati adottati in violazione o elusione del giudicato precedente. Dagli atti risultava tuttavia che i provvedimenti sopravvenuti erano già stati autonomamente impugnati con ricorsi destinati alla trattazione nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza e la connessa richiesta di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha rilevato che la sentenza n. 6579/2025 aveva un effetto conformativo limitato: aveva annullato l’aggiudicazione impugnata, senza dettare ulteriori prescrizioni sul prosieguo dell’azione amministrativa e senza riconoscere alla ricorrente un diritto all’aggiudicazione. Gli atti successivi contestati riguardavano quindi profili dell’attività amministrativa non disciplinati dalla precedente pronuncia e risultavano estranei alle doglianze esaminate e accolte nel giudizio definito dalla sentenza. Gli eventuali vizi di tali atti devono essere scrutinati nel giudizio ordinario di cognizione, mediante azione di annullamento, e non nel giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il Collegio ha disposto la conversione del rito e l’iscrizione della causa al ruolo ordinario, fissando per la prosecuzione la pubblica udienza del 10 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa della deliberazione di revoca del lotto precedentemente aggiudicato; la legittimità sostanziale della revoca non è stata definita in questa sede, poiché la controversia è stata ricondotta al giudizio ordinario di cognizione.

  • art. 32 c.p.a.

    Il giudice ha applicato la conversione del rito, disponendo l’iscrizione della causa al ruolo ordinario, poiché le censure riguardavano vizi propri di atti amministrativi estranei al perimetro del giudicato e dovevano essere trattate con il rito ordinario di cognizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può scrutinare la violazione o l’elusione del giudicato soltanto entro il perimetro oggettivo e conformativo della pronuncia da eseguire; non può essere utilizzato per introdurre censure relative a profili dell’attività amministrativa non esaminati né disciplinati dalla sentenza.
  • Quando la sentenza abbia semplicemente annullato un’aggiudicazione senza dettare prescrizioni sul prosieguo dell’azione amministrativa e senza riconoscere al ricorrente un diritto all’aggiudicazione, l’amministrazione conserva il potere di adottare ulteriori determinazioni, i cui eventuali vizi propri devono essere fatti valere con un autonomo giudizio di annullamento.
  • La domanda formalmente qualificata come ottemperanza deve essere valutata in base al suo contenuto sostanziale: se mira a censurare vizi propri di atti amministrativi estranei al giudicato, essa non può essere accolta come azione di esecuzione e deve essere trattata nella sede cognitoria appropriata.
  • La declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato non è configurabile rispetto ad atti che non incidano sull’effetto conformativo della precedente pronuncia, ma riguardino profili dell’azione amministrativa rimasti estranei al decisum.
  • Quando una domanda proposta nel rito dell’ottemperanza contiene, nella sostanza, censure suscettibili di esame mediante il rito ordinario di cognizione, il giudice può disporre la conversione del rito e la prosecuzione della causa davanti al ruolo ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiAutotutelaAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContratti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereAutotutela decisoria

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