Cassazione Civile, Ordinanza n. 29067/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per l'anno d'imposta 2006, emessa perché la contribuente era stata ritenuta decaduta dal beneficio della rateazione in precedenza concessa. La contribuente aveva pagato una rata oltre il termine previsto: il versamento, anziché essere effettuato entro il 31 ottobre, era avvenuto il 31 dicembre 2009. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR Marche aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che non si fosse in presenza di un vero mancato pagamento, ma di un lieve ritardo, valorizzando la modesta entità della rata, la circostanza che il pagamento tardivo riguardasse una sola rata e la regolarità dei versamenti successivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, sostenendo che, nel testo applicabile ratione temporis, la norma non contemplava il lieve ritardo: il mancato pagamento di una rata alla scadenza comportava automaticamente la decadenza dalla rateazione. Ha inoltre osservato che la disciplina del lieve ritardo era stata introdotta solo successivamente dall'art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta indicati dalla riforma del 2015, non al 2006. La ricorrente ha anche contestato l'apprezzamento della CTR sulla buona fede e sulla collaborazione della contribuente, rilevando che il pagamento tardivo aveva riguardato più rate e che la contribuente aveva poi interrotto i pagamenti, restando debitrice di ulteriori otto rate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo la disciplina applicabile all'annualità 2006 e in conformità alla propria giurisprudenza, l'art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 non includeva l'ipotesi del lieve ritardo nel pagamento di una rata, ma prevedeva la decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento alla scadenza. Ha quindi ritenuto errata la decisione della CTR che aveva applicato retroattivamente la disciplina sopravvenuta del lieve ritardo e che aveva valorizzato in modo non decisivo la buona fede della contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata; decidendo nel merito, la Corte ha respinto l'originario ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per l'andamento alterno della lite.
Norme richiamate
art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997
Nel testo applicabile al 2006, il mancato pagamento di una rata alla scadenza comporta la decadenza dalla rateazione e l'obbligo di versare l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, senza che rilevi il lieve ritardo.
art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina del lieve ritardo nel pagamento della rata è stata introdotta solo successivamente e non era applicabile all'annualità oggetto di causa.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015
Ha introdotto la previsione normativa richiamata dalla CTR sul lieve ritardo.
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2015
Ha limitato l'applicabilità temporale della nuova disciplina alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta indicati dalla norma, escludendo quindi il 2006.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una disciplina di rateazione prevede la decadenza per il mancato pagamento di una rata alla scadenza, il pagamento tardivo non può essere equiparato al mancato pagamento se la norma applicabile ratione temporis non lo prevede espressamente.
- La disciplina sopravvenuta che attenua le conseguenze del ritardo nel pagamento di una rata non è applicabile retroattivamente oltre i limiti temporali fissati dal legislatore.
- In presenza di un precetto normativo chiaro sulla decadenza dalla rateazione, valutazioni equitative sulla modestia dell'importo o sulla collaborazione del debitore non possono sostituire la regola legale applicabile.
- Se il giudice di merito applica a una fattispecie anteriore una disciplina introdotta successivamente e non ancora operativa per quel periodo d'imposta, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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