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Sentenza

Sentenza n. 6894/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7393/2025, pubblicata il 24 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 8618/2025.

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza civile passata in giudicato relativa all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 7393/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del Docente per cinque anni scolastici, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, evidenziando il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono nuovamente sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere la domanda di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel titolo giudiziale civile quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • L'amministrazione convenuta in ottemperanza che non fornisca chiarimenti o documenti sull'avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione derivante dal titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta con efficacia di giudicato; il giudice deve concentrarsi sulla corretta e integrale esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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