Cassazione Penale, Sentenza n. 31683/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'ordine di esecuzione per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.), sostenendo che tale omissione avrebbe determinato la nullità del processo celebrato in sua assenza e la nullità di tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza di condanna che costituisce il titolo esecutivo. In subordine ha sostenuto che, per principio di conservazione degli atti, l'istanza avrebbe dovuto essere qualificata come richiesta di rescissione del giudicato e trasmessa alla Corte d'appello.
La decisione
Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la nullità dedotta è qualificata come nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita nel corso del giudizio e con i rimedi ordinari; una volta passata in giudicato la sentenza la questione non può essere sollevata in sede di esecuzione tramite incidente di esecuzione. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (Lovric) ribadendo che eventuale mancata conoscenza della celebrazione del processo può essere fatta valere, se incolpevole, mediante richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., ma non tramite incidente di esecuzione; inoltre la richiesta non può essere riqualificata ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la sua omessa notifica può comportare nullità degli atti successivi e, in concreto, la nullità del processo celebrato in assenza, ma tale nullità è qualificata come nullità a regime intermedio e deve essere eccepita nel corso del giudizio con i rimedi ordinari.
art. 629-bis c.p.p.
Prevede la richiesta di rescissione del giudicato per i casi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; è il rimedio previsto quando, a seguito di nullità, si sostiene di non avere avuto conoscenza del processo e la sentenza è divenuta irrevocabile.
art. 670 c.p.p.
Regola l'incidente di esecuzione: non è lo strumento idoneo per far valere nullità assolute o insanabili che avrebbero dovuto essere dedotte prima del passaggio in giudicato della sentenza.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Stabilisce i limiti di riqualificazione delle istanze: non è possibile riqualificare una richiesta di incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, data l'eterogeneità dei rimedi.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso infondato o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric), Rv. 280931-01
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata come principio di diritto: le nullità derivanti dall'omessa citazione che determinano il giudizio celebrato in assenza non sono deducibili mediante incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.); la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è il rimedio per l'incolpevole mancata conoscenza; l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come rescissione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
Massime di principio
- Le nullità dovute all'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini possono rendere viziato il processo celebrato in assenza, ma vanno dedotte durante il giudizio o mediante i rimedi di impugnazione prima del passaggio in giudicato.
- Una volta che la sentenza è passata in giudicato, non è possibile far valere tali nullità tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.); il rimedio possibile per chi non ha avuto conoscenza incolpevole della celebrazione è la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).
- Non è possibile ottenere che il giudice dell'esecuzione riqualifichi un incidente di esecuzione come richiesta di rescissione (art. 568, comma 5 c.p.p.): i rimedi sono eterogenei e distinti.
- Chi intende contestare l'omessa notifica deve documentare tempestivamente la mancanza di conoscenza e attivare il rimedio procedurale corretto (eccezioni in giudizio, impugnazioni, o istanza di rescissione se ormai irrevocabile la sentenza).
- Ricorsi in esecuzione che ripropongono questioni già non impugnate comportano rischio di inammissibilità e, se gravemente infondati o colposi, possono comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.
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