Sentenza n. 6886/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti -del provvedimento di diniego di visto per lavoro n. prot. 505, adottato dal responsabile del procedimento del Consolato Generale d’Italia di Casablanca, in data 23.01.2025, notificato al ricorrente in data 03.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto nazionale per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, motivato dalla presenza del nominativo del richiedente nella lista dei segnalati locali dei Partner Schengen
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., degli artt. 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Ha contestato, in particolare, che il diniego si limitasse a richiamare la presenza del nominativo nella lista dei segnalati locali dei Partner Schengen, senza indicare lo Stato segnalante, il motivo specifico dell’obiezione e gli elementi concreti dell’episodio posto a fondamento del rifiuto. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 32 del regolamento CE n. 810/2009. Con motivi aggiunti, proposti dopo il deposito della relazione dell’amministrazione, ha lamentato la falsità o erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e la violazione degli artt. 9 e 10 l. 241/1990, nonché la genericità della motivazione. L’amministrazione ha sostenuto che la lista dei segnalati locali costituisse uno strumento informativo utilizzato tra i partner Schengen e che il richiedente fosse inserito per avere presentato documenti falsi alla Francia, precisando tuttavia di non essere tenuta a indicare il Paese segnalante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 24 novembre 2020, cause riunite C-225/19 e C-226/19, ha ritenuto che, quando il diniego si fonda sull’obiezione di un altro Stato membro, l’amministrazione debba indicare l’identità dello Stato obiettante, il motivo specifico del rifiuto e, se del caso, il contenuto essenziale delle ragioni dell’obiezione, così da consentire al richiedente l’esercizio effettivo del diritto di difesa e al giudice il controllo sulla solidità della base fattuale e sull’assenza di errori manifesti. Il Collegio ha esteso tali principi anche al visto nazionale per lavoro subordinato, ritenendoli coerenti con la disciplina nazionale sulla motivazione e incompatibile con il principio di ragionevolezza una diversa tutela motivazionale. Nel caso concreto, il provvedimento non indicava né lo Stato segnalante né il motivo dell’obiezione e impediva quindi di verificare le ragioni effettive del diniego. La relazione ministeriale non ha sanato il vizio, poiché si limitava a riferire genericamente di documenti bancari falsificati e non specificava l’episodio, le sue caratteristiche principali né la collocazione temporale. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabili alla lista dei segnalati locali i principi di valutazione individuale e di garanzia del destinatario richiamati dalla Corte costituzionale con riferimento alle segnalazioni SIS. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, paragrafi 2 e 3, regolamento CE n. 810/2009
uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto Schengen, a causa di un'obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l'identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione
La motivazione del diniego deve rendere conoscibili lo Stato che ha sollevato l’obiezione, il motivo specifico del rifiuto e, se necessario, il contenuto essenziale delle ragioni dell’obiezione; il principio è stato esteso dal TAR anche ai visti nazionali per lavoro subordinato.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il diritto a un ricorso effettivo impone che il richiedente possa conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento del diniego, per difendersi con piena cognizione di causa, e che il giudice possa controllare la solidità della base fattuale e l’assenza di errori manifesti.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione richiede l’indicazione degli elementi concreti che giustificano il diniego; una motivazione generica, non integrata da riferimenti specifici all’episodio impeditivo, non è sufficiente.
artt. 9 e 10 l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e al contraddittorio; la decisione accoglie il ricorso per il concorrente vizio di motivazione e istruttoria.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del visto d’ingresso; il TAR fonda tuttavia l’accoglimento principalmente sull’obbligo di motivazione e sui principi europei sul diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto di difesa, tutelato mediante la conoscibilità delle ragioni concrete del diniego.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro connesso alla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 24 regolamento UE n. 2018/1861
La segnalazione non esclude automaticamente il rilascio o la proroga di un titolo; impone una valutazione individuale circa la concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. Il TAR ha ritenuto tali principi applicabili anche alla lista dei segnalati locali.
Massime di principio
- Quando il diniego di visto è fondato su un’obiezione o su una segnalazione proveniente da un altro Stato o da un sistema informativo condiviso, l’amministrazione deve indicare il soggetto o lo Stato segnalante, il motivo specifico del rifiuto e, almeno in termini essenziali, le ragioni concrete dell’obiezione, in modo da garantire il diritto di difesa e il controllo giurisdizionale.
- L’obbligo di motivazione applicabile ai dinieghi di visto nazionale per lavoro subordinato comprende l’indicazione degli elementi fattuali essenziali della segnalazione impeditiva; il mero richiamo alla presenza del nominativo in una lista informativa non è sufficiente.
- Una relazione dell’amministrazione depositata in giudizio non sana il difetto motivazionale dell’atto quando resta generica e non identifica con sufficiente precisione l’episodio, le sue principali caratteristiche e la collocazione temporale.
- Anche in presenza di una segnalazione condivisa tra autorità, il diniego di visto deve fondarsi su una valutazione individuale della posizione dell’interessato e della concreta portata impeditiva dei fatti segnalati; la segnalazione non determina automaticamente il rifiuto.
- Il giudice nazionale deve essere posto in condizione di verificare se il diniego si basi su una base fattuale sufficientemente solida e se non sia viziato da errore manifesto, ferma la competenza degli altri giudici nazionali sulla legittimità sostanziale dell’obiezione proveniente da un altro Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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