Cassazione Penale, Sentenza n. 15115/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (riqualificazione della tentata estorsione) per minacce rivolte a Greco Francesco nel contesto del recupero di un credito del genero. I motivi di cassazione sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancanza di valida querela rispetto all'unico episodio ritenuto penalmente rilevante (29/08/2017), poiché la querela era stata sporta il 21/08/2017 e quindi prima dell'episodio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere applicato l'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) e per non aver riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione (art. 62, comma 1, n. 2 c.p.), atteso che si sostiene la scarsa gravità della minaccia, la vetustà dei precedenti e che l'offesa sarebbe stata provocata dall'atteggiamento della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo profilo ha ritenuto che le condotte contestate costituivano un unico disegno criminoso e un fatto continuato "anche in tempi diversi" a partire da giugno 2017; la querela, collegata al primo incontro e successivamente allertata ai fini delle intercettazioni del 29/08/2017, era quindi idonea a sostenere l'azione penale rispetto all'episodio del 29/08/2017 in quanto parte dello stesso fatto continuato. Sul secondo profilo ha confermato la valutazione di merito che esclude la tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e rifiuta la qualificazione della condotta come provocazione, essendo le minacce gravemente connotate e il comportamento della vittima non ritenuto provocatorio (si era limitata a rifiutare le pretese). La sentenza precisa che la pronuncia di rigetto non determina la prescrizione (con calcolo dei periodi di sospensione pari a 215 giorni), la prescrizione si completerà il 02/10/2025. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per tenuità: la minaccia aveva toni di gravità tali da escludere la riconducibilità del fatto alla previsione di cui all'art. 131-bis.
art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. (provocazione)
La Corte territoriale ha escluso la circostanza attenuante per provocazione, valutando che il comportamento della persona offesa non fosse provocatorio ma consistente in un fermo rifiuto delle pretese, e che quindi la reazione del ricorrente non trovasse giustificazione nella provocazione.
regole sulla procedibilità a querela di parte / efficacia della querela
La Cassazione ha interpretato che, quando gli episodi appartengono a un'unica vicenda continuata, la querela presentata per i prodromi del comportamento può valere anche per il successivo segmento del medesimo fatto continuato; diversamente, sarebbe necessario che il nuovo episodio fosse del tutto sganciato e autonomo rispetto a quello iniziale.
Massime di principio
- Una querela iniziale può sostenere l'azione penale anche per atti successivi se questi sono parte di uno stesso disegno criminoso o di un reato continuato: non è richiesto che la vittima ripeta la querela ad ogni nuovo segmento della condotta se si tratta di un'unica vicenda.
- L'eccezione di tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione di gravità concreta: minacce o condotte con toni rilevanti non rientrano nella tenuità anche se l'imputato ha precedenti datati.
- La riconoscibilità dell'attenuante della provocazione richiede che il comportamento della vittima sia effettivamente provocatorio e che la reazione sia adeguata e comprensibile; una reazione a semplice rifiuto o resistenza della vittima difficilmente configura la provocazione.
- Le valutazioni di fatto operate da Tribunale e Corte d'Appello (sulla gravità delle minacce, sulla continuità del comportamento, e sulla provocazione) sono vincolanti in Cassazione salvo manifesta illogicità; quindi i motivi di merito difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
- Nel conteggio dei termini di prescrizione occorre considerare i periodi di sospensione intervenuti nel procedimento; il rigetto del ricorso per cassazione non implica automaticamente la prescrizione se i termini non si sono ancora compiuti.
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