Direttiva 2005/15
Direttiva 2005/15/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/15/CE modifica la direttiva 2000/29/CE per rinviare al 1° marzo 2006 l’applicazione di alcune prescrizioni relative al materiale da imballaggio in legno scortecciato. La misura si inserisce nel contesto dell’adeguamento alla norma internazionale FAO ISPM n. 15, richiamata nei considerando, e tiene conto dell’esigenza di ulteriori approfondimenti tecnici sulla scortecciatura del legno. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 28 febbraio 2005 e applicarle dal 1° marzo 2005, mentre il differimento riguarda solo le specifiche condizioni tecniche indicate nell’allegato IV.
Differimento al 1° marzo 2006 dell’applicazione di taluni requisiti relativi al materiale da imballaggio in legno scortecciato, mediante modifica dell’allegato IV della direttiva 2000/29/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sulla disciplina fitosanitaria del materiale da imballaggio in legno prevista dalla direttiva 2000/29/CE. In particolare riguarda i requisiti applicabili a palette, cassette, paglioli e più in generale al materiale da imballaggio in legno ottenuto da legname rotondo scortecciato, con riferimento all’importazione e alla circolazione nella Comunità di tali materiali. Non introduce esclusioni ulteriori, ma differisce temporalmente l’applicazione di specifiche prescrizioni contenute nell’allegato IV della direttiva madre.
Differimento di alcune prescrizioni sul materiale da imballaggio in legno scortecciato
La direttiva 2005/15/CE interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione relativa alla protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. In particolare, modifica la direttiva 2000/29/CE per rinviare l’applicazione di taluni requisiti concernenti il materiale da imballaggio in legno scortecciato, in un quadro di allineamento alla norma internazionale FAO ISPM n. 15 richiamata nei considerando.
Contesto e finalità
Nei considerando si evidenzia che la direttiva 2004/102/CE aveva già modificato gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE e che le relative misure per palette, cassette e paglioli miravano ad armonizzare la normativa comunitaria con la norma ISPM n. 15, adottata nel marzo 2002. La norma internazionale prevede trattamenti approvati, come il trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti o la fumigazione con bromuro di metile, nonché l’apposizione di un marchio specifico attestante l’avvenuto trattamento. Essa contempla anche la possibilità di richiedere, per il materiale importato, che il legno sia scortecciato, se supportato da una giustificazione tecnica. Poiché erano in corso ulteriori ricerche sugli aspetti tecnici della scortecciatura e sulla sua efficacia nella riduzione del rischio di parassiti, il legislatore UE ha ritenuto opportuno differire l’applicazione di tale requisito.
Modifica della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 interviene sull’allegato IV, parte A, sezione I, punti 2 e 8 della direttiva 2000/29/CE. Le nuove disposizioni stabiliscono che:
- il primo trattino del punto 2, relativo all’obbligo che il materiale da imballaggio in legno sia ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica soltanto dal 1° marzo 2006;
- la prima riga della lettera a) del punto 8, che prevede analogo requisito di scortecciatura, si applica soltanto dal 1° marzo 2006.
Il risultato è un rinvio di un anno dell’efficacia di tali specifiche prescrizioni tecniche, senza incidere sul resto del quadro fitosanitario già vigente.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 contiene le consuete disposizioni di recepimento proprie di una direttiva:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2005 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1° marzo 2005;
- gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza;
- gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dallo Stato membro.
È previsto inoltre l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. La direttiva non disciplina direttamente i privati, ma impone agli Stati l’adeguamento del quadro normativo nazionale secondo il risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Disposizioni principali
Differimento di applicazione per il legno scortecciato
L’articolo 1 modifica l’allegato IV, parte A, sezione I, punti 2 e 8 della direttiva 2000/29/CE, prevedendo che le prescrizioni che impongono che il materiale da imballaggio in legno sia ottenuto da legname rotondo scortecciato si applichino solo a decorrere dal 1° marzo 2006. Il rinvio riguarda, rispettivamente, il primo trattino del punto 2 e la prima riga della lettera a) del punto 8.
Recepimento nazionale e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2005. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, e inserire un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale.
Obbligo di informazione alla Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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