Direttiva 2005/18
Direttiva 2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2001/32/CE per riflettere nuove informazioni sulla distribuzione di alcuni organismi nocivi e sulle conseguenti zone protette nella Comunità. Alcuni Stati o parti di territorio vengono riconosciuti o confermati come zone protette, altri vengono esclusi perché l’organismo nocivo è divenuto diffuso. La direttiva contiene anche una modifica temporanea per l’Estonia e correzioni tipografiche nell’allegato.
Modifica la direttiva 2001/32/CE aggiornando l’elenco delle zone protette fitosanitarie nella Comunità e adeguando alcune esclusioni e correzioni territoriali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulla disciplina delle zone protette in materia fitosanitaria istituita dalla direttiva 2001/32/CE, con riferimento alla presenza o assenza di specifici organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Riguarda in particolare Danimarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Regno Unito, Repubblica ceca e Svezia, nonché le relative aree territoriali menzionate nell’allegato (tra cui Creta, Lesbo, Irlanda del Nord, Isola di Man, Jersey, Corsica e alcune aree svedesi).
Modifica della direttiva 2001/32/CE sulle zone protette fitosanitarie
La direttiva 2005/18/CE della Commissione aggiorna l’elenco delle zone protette riconosciute nell’Unione europea ai fini della protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’intervento si fonda su informazioni aggiornate trasmesse dagli Stati membri e su verifiche dell’Ufficio alimentare e veterinario, con l’obiettivo di adeguare la disciplina alle reali condizioni fitosanitarie dei territori interessati.
Finalità e contesto normativo
La direttiva richiama la direttiva 2000/29/CE, che costituisce il quadro generale delle misure di protezione fitosanitaria nella Comunità, e modifica la direttiva 2001/32/CE in materia di zone protette esposte a particolari rischi fitosanitari. I considerando indicano che taluni territori devono essere riconosciuti come indenni da specifici organismi nocivi, mentre per altri il riconoscimento deve essere revocato o limitato perché l’organismo è divenuto diffuso.
Zone protette riconosciute, modificate o revocate
La direttiva interviene su più organismi nocivi e territori:
- per Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr., sono riconosciute come zone protette Danimarca, Grecia limitatamente a Creta e Lesbo, Irlanda, Regno Unito, Repubblica ceca e Svezia;
- per Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., l’Estonia è riconosciuta provvisoriamente come zona protetta;
- per Dendroctonus micans Kugelan, la zona protetta del Regno Unito è limitata all’Irlanda del Nord e alle isole di Man e Jersey;
- per il virus del giallume della barbabietola, la Danimarca perde il riconoscimento di zona protetta;
- per il Citrus tristeza virus (CTV), l’Italia perde il riconoscimento di zona protetta.
Modifiche all’allegato della direttiva 2001/32/CE
L’allegato della direttiva 2001/32/CE viene aggiornato con modifiche puntuali:
- alla lettera a), punto 4, la colonna di destra viene sostituita con: "Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)";
- sempre alla lettera a), punto 13, i nomi "Blekroge, Gotlands" sono sostituiti da "Blekinge, Gotland";
- alla lettera b), punto 2, viene aggiunto "Estonia" prima di "Francia (Corsica)";
- alla lettera c), viene inserito un nuovo punto 01 relativo a Cryphonectria parasitica con le zone protette sopra indicate;
- alla lettera d), punto 1, viene soppresso "Danimarca";
- alla lettera d), punto 3, viene soppressa "Italia".
Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento
La direttiva è una direttiva di modifica e impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adeguare il diritto interno al nuovo elenco di zone protette. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 15 maggio 2005;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della disciplina sulle zone protette
La direttiva modifica la direttiva 2001/32/CE per aggiornare l’elenco delle zone protette fitosanitarie alla luce di informazioni aggiornate sulla presenza di organismi nocivi. La base giuridica richiamata è la direttiva 2000/29/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma.
Riconoscimento o modifica di zone protette per specifici organismi nocivi
Sono riconosciute come zone protette indenni da Cryphonectria parasitica Danimarca, Grecia per Creta e Lesbo, Irlanda, Regno Unito (comprese le Isole del Canale e l’Isola di Man), Repubblica ceca e Svezia. Per Dendroctonus micans la zona protetta del Regno Unito viene limitata all’Irlanda del Nord e alle isole di Man e Jersey. L’Estonia è riconosciuta provvisoriamente come zona protetta contro Erwinia amylovora. L’Italia non è più riconosciuta come zona protetta contro Citrus tristeza virus.
Cessazione del riconoscimento per alcune zone
La Danimarca non è più riconosciuta come zona protetta contro il virus del giallume della barbabietola, poiché l’organismo nocivo risulta ormai diffuso. Analogamente, l’Italia perde il riconoscimento come zona protetta contro il Citrus tristeza virus.
Modifiche testuali e correzioni all’allegato
Nell’allegato della direttiva 2001/32/CE sono effettuate correzioni e aggiornamenti puntuali: sostituzione della dicitura relativa a Grecia, Irlanda e Regno Unito al punto 4 della lettera a); correzione dei nomi svedesi da "Blekroge, Gotlands" a "Blekinge, Gotland"; aggiunta di "Estonia" al punto 2 della lettera b); inserimento del punto 01 su Cryphonectria parasitica nella lettera c); soppressione di "Danimarca" al punto 1 e di "Italia" al punto 3 della lettera d).
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 14 maggio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 15 maggio 2005. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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