Direttiva 2005/17
Direttiva 2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/17/CE della Commissione modifica in punti mirati la direttiva 92/105/CEE sui passaporti delle piante. L’intervento consente, per alcune sementi e tuberi-seme, l’utilizzo di etichette ufficiali previste dalla normativa sulla commercializzazione delle sementi in sostituzione del passaporto delle piante, purché siano rispettati i requisiti fitosanitari della direttiva 2000/29/CE. La direttiva aggiorna inoltre la dicitura da "Passaporto delle piante CEE" a "Passaporto delle piante CE", con un periodo transitorio, e impone agli Stati membri un recepimento entro il 14 maggio 2005.
Modifica la direttiva 92/105/CEE sui passaporti delle piante, estendendo l’uso di alcune etichette ufficiali come passaporto fitosanitario e aggiornando la dicitura da "CEE" a "CE".
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda il regime dei passaporti delle piante per specifiche categorie di sementi e tuberi-seme destinate alla circolazione interna nella Comunità. In particolare incide su tuberi-seme di Solanum tuberosum L., sementi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Phaseolus L. e Medicago sativa L., nonché sulle relative etichette ufficiali previste da altre direttive settoriali. Prevede un regime transitorio per l’uso di etichette prive della dicitura "Passaporto delle piante CE" e non introduce un ambito materiale generale oltre a quello fitosanitario già disciplinato dalla direttiva 92/105/CEE e dalla direttiva 2000/29/CE.
Direttiva 2005/17/CE della Commissione: modifica delle norme sui passaporti delle piante
La direttiva interviene sulla disciplina dei passaporti delle piante contenuta nella direttiva 92/105/CEE, con l’obiettivo di aggiornare la modulistica e di consentire, per alcune sementi e tuberi-seme, l’impiego delle etichette ufficiali già previste dalla normativa settoriale sulle sementi come sostitutive del passaporto fitosanitario. Il contesto è quello della direttiva 2000/29/CE, che resta il parametro sostanziale per i requisiti fitosanitari da rispettare.
Finalità e ratio dell’intervento
La Commissione evidenzia tre esigenze principali:
- integrare nel sistema dei passaporti delle piante le etichette rilasciate ai fini della commercializzazione di alcune sementi certificate, quando tali etichette soddisfino i requisiti fitosanitari della direttiva 2000/29/CE;
- disciplinare un periodo transitorio per l’uso di etichette prive della dicitura aggiornata;
- sostituire la dicitura "Passaporto delle piante CEE" con "Passaporto delle piante CE", in coerenza con la terminologia dell’ordinamento dell’Unione.
La direttiva segnala inoltre che il sistema basato sull’uso di tali etichette dovrà essere riesaminato entro il 31 dicembre 2006, in base all’esperienza acquisita.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva non crea un regime generale nuovo, ma modifica il regime esistente della direttiva 92/105/CEE per specifiche categorie di prodotti vegetali e sementi. Le categorie interessate sono:
- tuberi-seme di Solanum tuberosum L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE;
- sementi di Helianthus annuus L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE;
- sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE;
- sementi di Medicago sativa L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2, della direttiva 2000/29/CE.
La possibilità di usare l’etichetta ufficiale al posto del passaporto è subordinata al fatto che l’etichetta attesti la conformità ai requisiti dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE.
Regola generale: etichette ufficiali come sostituto del passaporto delle piante
Il nucleo normativo della direttiva consiste nell’ammettere, per i prodotti sopra elencati, che l’etichetta ufficiale prevista dalle rispettive direttive sulla commercializzazione delle sementi valga come passaporto delle piante. Si tratta di una semplificazione amministrativa che mantiene invariato il risultato sostanziale richiesto dal diritto fitosanitario dell’Unione: la tracciabilità e la garanzia di conformità ai requisiti contro la diffusione di organismi nocivi.
Le direttive richiamate per le etichette ufficiali sono:
- direttiva 2002/56/CE per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L.;
- direttiva 2002/57/CE per le sementi di Helianthus annuus L.;
- direttiva 2002/55/CE per le sementi di Lycopersicon lycopersicum e Phaseolus;
- direttiva 66/401/CEE per le sementi di Medicago sativa L.
Prescrizioni specifiche per ciascuna categoria
Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L.:
- l’etichetta ufficiale può sostituire il passaporto delle piante;
- dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve riportare "Passaporto delle piante CE";
- l’etichetta o un altro documento commerciale deve indicare la conformità alle disposizioni sull’introduzione e sugli spostamenti dei tuberi-seme destinati all’impianto in una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi.
Per le sementi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum e Phaseolus, nonché per Medicago sativa L.:
- l’etichetta ufficiale può sostituire il passaporto delle piante;
- dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura "Passaporto delle piante CE";
- la sostituzione è subordinata alla dimostrazione, tramite l’etichetta, dell’ottemperanza ai requisiti fitosanitari della direttiva 2000/29/CE.
Aggiornamento della dicitura del passaporto delle piante
La direttiva modifica l’allegato V della direttiva 92/105/CEE sostituendo la dicitura "Passaporto delle piante CEE" con "Passaporto delle piante CE". È però espressamente previsto un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2006, durante il quale resta possibile utilizzare la vecchia formula.
Recepimento negli Stati membri
La direttiva è una direttiva di modifica e, come tale, vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L’articolo 3 stabilisce un termine di recepimento molto ravvicinato:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 14 maggio 2005;
- tali disposizioni si applicano dal 15 maggio 2005;
- gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro;
- deve essere trasmesso alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori del settore sementiero e fitosanitario, la direttiva comporta una maggiore integrazione tra etichettatura commerciale e documentazione fitosanitaria. In concreto, è necessario verificare per ciascuna categoria di prodotto:
- se l’etichetta ufficiale rilasciata ai sensi della normativa sementiera può sostituire il passaporto delle piante;
- se l’etichetta riporta le informazioni richieste dalla direttiva 2000/29/CE;
- se, dopo le date indicate, è presente la dicitura "Passaporto delle piante CE";
- per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L., se è inclusa anche l’indicazione relativa alla conformità per le zone protette.
La direttiva non disciplina sanzioni né prevede importi; la sua attuazione dipende dalle misure nazionali di recepimento e dai controlli previsti nell’ordinamento interno.
Disposizioni principali
Uso di etichette ufficiali al posto del passaporto delle piante
L’articolo 1, paragrafo 1, modifica l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 92/105/CEE introducendo o precisando che, per determinate categorie di sementi e tuberi-seme, l’etichetta ufficiale prevista dalle direttive settoriali sulla commercializzazione delle sementi può sostituire il passaporto delle piante, a condizione che l’etichetta attesti il rispetto dei requisiti dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE.
Tuberi-seme di Solanum tuberosum L.
Per i tuberi-seme di Solanum tuberosum L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE, può essere usata l’etichetta ufficiale dell’allegato III della direttiva 2002/56/CE al posto del passaporto delle piante. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve riportare la dicitura "Passaporto delle piante CE". Inoltre, l’etichetta o altro documento commerciale deve indicare la conformità alle disposizioni sull’introduzione e sugli spostamenti dei tuberi-seme destinati all’impianto in una zona protetta.
Sementi di Helianthus annuus L.
Per le sementi di Helianthus annuus L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale dell’allegato IV della direttiva 2002/57/CE può sostituire il passaporto delle piante, se attesta il rispetto dei requisiti fitosanitari; dopo il 31 agosto 2005 deve contenere la dicitura "Passaporto delle piante CE".
Sementi di Lycopersicon lycopersicum e Phaseolus
Per le sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, può essere utilizzata l’etichetta ufficiale dell’allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE al posto del passaporto delle piante, con il medesimo vincolo di attestazione della conformità ai requisiti della direttiva 2000/29/CE; dopo il 31 agosto 2005 deve comparire la dicitura "Passaporto delle piante CE".
Sementi di Medicago sativa L.
Per le sementi di Medicago sativa L. di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale dell’allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE può sostituire il passaporto delle piante, purché risulti il rispetto dei requisiti dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE; dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve recare "Passaporto delle piante CE".
Dicitura del passaporto delle piante e periodo transitorio
L’allegato V della direttiva 92/105/CEE è modificato: la dicitura standard diventa "Passaporto delle piante CE". È consentito, in via transitoria fino al 1° gennaio 2006, l’uso della dicitura "Passaporto delle piante CEE".
Abrogazione dell’articolo 4 della direttiva 92/105/CEE
L’articolo 1, paragrafo 2, sopprime l’articolo 4 della direttiva 92/105/CEE, senza ulteriori dettagli nel testo fornito sul contenuto sostitutivo.
Riesame del sistema delle etichette
L’articolo 2 prevede che il sistema di utilizzo delle etichette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sia riesaminato entro il 31 dicembre 2006, in considerazione dell’esperienza maturata.
Recepimento da parte degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 14 maggio 2005 e applicarle dal 15 maggio 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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