Direttiva 2005/23
Direttiva 2005/23/CE della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sui requisiti minimi di formazione della gente di mare per allinearla alle modifiche della convenzione STCW e del codice STCW. Introduce, nell’allegato della direttiva 2001/25/CE, una nuova regola V/3 dedicata al personale delle navi da passeggeri diverse dalle ro-ro, con obblighi formativi specifici e aggiornamento almeno quinquennale per alcune qualifiche. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 29 settembre 2005 e assicurare il rilascio della documentazione comprovante la formazione conseguita.
Modifica i requisiti minimi di formazione e abilitazione della gente di mare, con particolare attenzione al personale delle navi da passeggeri diverse dalle navi ro-ro.
Ambito di applicazione
Si applica alla formazione, certificazione e servizi di guardia dei marittimi che prestano servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro, mediante modifica della direttiva 2001/25/CE. La nuova regola V/3 riguarda comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro impiegate in viaggi internazionali; per i viaggi nazionali gli Stati membri possono determinare se applicare i medesimi requisiti. La direttiva incide anche sugli obblighi di aggiornamento periodico della formazione e sul rilascio della documentazione attestante le qualifiche.
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare: modifica della direttiva 2001/25/CE
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina UE dei requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi, adeguandola alle modifiche della convenzione STCW e del relativo codice. L’obiettivo è rafforzare l’armonizzazione degli standard formativi, con particolare attenzione alla sicurezza delle navi da passeggeri diverse dalle navi ro-ro.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2001/25/CE fissava le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro. Il testo in esame richiama le successive modifiche internazionali della convenzione STCW e del codice STCW, in particolare quelle introdotte dalle risoluzioni MSC.66(68), MSC.67(68) e MSC.78(70), nonché dalle circolari STCW.6/Circ.3 e STCW.6/Circ.5. La nuova regola V/3 della convenzione STCW, richiamata nella direttiva, introduce requisiti minimi obbligatori per comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse dalle ro-ro.
Ambito di applicazione
La modifica si inserisce nell’allegato I della direttiva 2001/25/CE, capo V. La nuova regola V/3 si applica:
- a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse dalle ro-ro;
- ai viaggi internazionali;
- ai viaggi nazionali solo se le amministrazioni nazionali decidono di estendere tale disciplina.
La direttiva incide inoltre sugli obblighi di formazione continua e sulla documentazione delle qualifiche rilasciata dalle amministrazioni competenti.
Modifiche alla regola V/2 e introduzione della regola V/3
All’articolo 1, punto 1, viene integrata la regola V/2, paragrafo 3, prevedendo che i soggetti interessati possano anche dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
All’articolo 1, punto 2, viene aggiunta la regola V/3, che disciplina in modo autonomo la formazione del personale impiegato sulle navi da passeggeri diverse dalle ro-ro. La regola definisce un impianto minimo comune, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità soltanto per l’eventuale estensione ai traffici nazionali.
Obblighi formativi per il personale di bordo
La nuova regola V/3 stabilisce che, prima dell’assegnazione a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver completato con esito positivo i corsi di formazione pertinenti in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.
Per alcune categorie, l’obbligo è accompagnato da un aggiornamento periodico:
- il personale tenuto ai corsi di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 deve frequentare corsi di aggiornamento a intervalli non superiori a cinque anni; oppure
- deve dimostrare di aver mantenuto gli standard di competenza nei cinque anni precedenti.
Formazioni specialistiche richieste
La direttiva richiama espressamente la sezione A-V/3 del codice STCW e individua cinque aree di addestramento:
- gestione delle operazioni di soccorso della folla per il personale incaricato di assistere i passeggeri in emergenza;
- addestramento specificamente indicato per comandanti, ufficiali e altro personale con compiti e responsabilità specifici;
- formazione in materia di sicurezza per il personale che serve direttamente i passeggeri negli spazi a loro riservati;
- formazione riconosciuta in materia di sicurezza dei passeggeri per comandanti, ufficiali e altro personale responsabile dell’imbarco e dello sbarco;
- formazione riconosciuta in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano per comandanti, primi ufficiali di coperta, direttori di macchina, primi ufficiali di macchina e altri responsabili della sicurezza dei passeggeri in emergenza.
Documentazione delle qualifiche
Le amministrazioni competenti devono rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della nuova regola. Questo obbligo è funzionale a garantire la tracciabilità delle competenze e la spendibilità dei titoli formativi nell’ambito della disciplina STCW recepita a livello UE.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 29 settembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare le misure nazionali adottate.
Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 2001/25/CE
L’articolo 1 modifica il capo V dell’allegato I della direttiva 2001/25/CE per adeguarlo alle modifiche internazionali della convenzione STCW e del codice STCW. Alla regola V/2, paragrafo 3, viene aggiunta la possibilità di dimostrare il raggiungimento degli standard di competenza nei cinque anni precedenti.
Nuova regola V/3 su navi da passeggeri diverse dalle ro-ro
Viene introdotta una disciplina specifica sui requisiti minimi obbligatori di formazione e abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse dalle ro-ro. La regola si applica ai viaggi internazionali; per i viaggi nazionali gli Stati membri determinano discrezionalmente se estenderla.
Obblighi formativi prima dell’imbarco e aggiornamento quinquennale
Prima di essere assegnata a funzioni di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver completato con esito positivo i corsi richiesti in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità. Per il personale tenuto ai corsi di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 è previsto un aggiornamento almeno ogni cinque anni oppure la prova di aver mantenuto gli standard di competenza nei cinque anni precedenti.
Formazione specialistica per categorie di personale
Sono previsti corsi specifici per: personale addetto all’assistenza dei passeggeri in emergenza e gestione delle operazioni di soccorso della folla; comandanti, ufficiali e personale con compiti specifici; personale che serve direttamente i passeggeri negli spazi riservati; personale responsabile dell’imbarco e dello sbarco dei passeggeri; comandanti, primi ufficiali di coperta, direttori di macchina, primi ufficiali di macchina e altri responsabili della sicurezza dei passeggeri in emergenza. I contenuti richiamano la sezione A-V/3 del codice STCW, paragrafi 1-5.
Documentazione delle qualifiche
Le amministrazioni devono rilasciare a tutti i soggetti qualificati la documentazione attestante la formazione conseguita ai sensi della regola V/3.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono adottare entro il 29 settembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 7 mar 2005Direttiva 2005/21
- direttiva · 9 mar 2005Direttiva 2005/20
- direttiva · 9 mar 2005Direttiva 2005/1
- direttiva · 2 mar 2005Direttiva 2005/16
- direttiva · 2 mar 2005Direttiva 2005/17
- direttiva · 2 mar 2005Direttiva 2005/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →