Direttiva 2005/16
Direttiva 2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina fitosanitaria dell’UE modificando gli allegati della direttiva 2000/29/CE. Le modifiche riguardano soprattutto il riconoscimento o la soppressione di zone protette, la correzione di errori materiali e l’adeguamento dei requisiti per l’introduzione e il movimento di taluni vegetali e sementi. Introduce inoltre, per alcune sementi comunitarie, l’obbligo del passaporto fitosanitario nei movimenti non locali all’interno della Comunità.
Modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE in materia di protezione fitosanitaria, aggiornando l’elenco delle zone protette, i divieti/requisiti di introduzione e circolazione di determinati vegetali e l’obbligo di passaporto fitosanitario per alcune sementi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulla disciplina fitosanitaria relativa all’introduzione nella Comunità e alla circolazione intra-UE di vegetali, prodotti vegetali e sementi. Riguarda in particolare le zone protette, le piante di Vitis L., i frutti di Citrus L. e relativi ibridi, e talune sementi e bulbi destinati alla piantagione. Sono previste esclusioni e limitazioni territoriali specifiche per singoli organismi nocivi e per alcune aree geografiche (ad esempio Danimarca, Italia, Estonia, Svezia, Regno Unito, Cipro, Canton Ticino).
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
La direttiva 2005/16/CE della Commissione interviene sulla direttiva quadro fitosanitaria 2000/29/CE, che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L’intervento è motivato da aggiornamenti scientifici e amministrativi, nonché dalla necessità di correggere errori materiali emersi in precedenti atti di adesione o modifiche normative.
Obiettivi e finalità
L’obiettivo principale è adeguare gli allegati della direttiva 2000/29/CE alla situazione fitosanitaria attuale nei vari Stati membri e in alcune regioni specifiche. La direttiva mira a preservare o ricalibrare il regime delle zone protette, a imporre requisiti aggiornati per l’introduzione e la circolazione di determinati vegetali e a rafforzare la tracciabilità fitosanitaria di alcune sementi attraverso il passaporto fitosanitario.
Ambito di applicazione
La direttiva opera sul piano del mercato interno e dei controlli all’importazione, incidendo sulle condizioni per l’introduzione nella Comunità da paesi terzi e per il movimento tra Stati membri di vegetali, prodotti vegetali e sementi. Le misure riguardano in particolare organismi nocivi e colture specifiche, tra cui Vitis L., Citrus L. e relativi ibridi, Medicago sativa L., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum e Phaseolus L. Sono inoltre toccate alcune aree territoriali specifiche, come Svezia, Danimarca, Estonia, Italia, Cipro, Regno Unito, Irlanda del Nord, Isola di Man, Jersey e Canton Ticino.
Zone protette: aggiornamenti territoriali
La direttiva aggiorna gli elenchi delle zone protette in ragione di nuove informazioni ufficiali. In particolare:
- la Danimarca non è più riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus del giallume della barbabietola;
- l’Estonia è riconosciuta come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora;
- il Regno Unito è riconosciuto come zona protetta per Dendroctonus micans solo per Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey;
- l’Italia non può più essere riconosciuta come zona protetta per il virus Citrus tristeza;
- il Canton Ticino non è più trattato come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora.
Inoltre, per un errore materiale nell’atto di adesione del 2003, viene corretto l’elenco delle contee svedesi riconosciute come zone protette rispetto a Leptinotarsa decemlineata Say.
Requisiti per Vitis e correzioni alla direttiva 2004/31/CE
La direttiva ripristina i requisiti particolari per l’introduzione e il movimento di vegetali di Vitis a Cipro, che erano stati erroneamente soppressi dalla direttiva 2004/31/CE. Viene inoltre inserito un nuovo punto 21.1 nell’allegato IV, parte B, per i vegetali di Vitis L., esclusi frutti e sementi.
Per tali vegetali, fermo restando il divieto generale previsto dall’allegato III, parte A, punto 15, l’introduzione nella Comunità richiede una constatazione ufficiale che:
- provengano da una zona notoriamente indenne da Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); oppure
- siano stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da Daktulosphaira vitifoliae all’atto di ispezioni ufficiali effettuate negli ultimi due cicli vegetativi completi; oppure
- siano stati sottoposti a fumigazione o ad altro trattamento adeguato contro Daktulosphaira vitifoliae.
Frutti di Citrus e altri requisiti fitosanitari specifici
L’allegato IV, parte B, punto 31, è riscritto per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di E, F esclusa la Corsica, CY e I. I frutti devono:
- essere privi di foglie e peduncoli; oppure
- se muniti di foglie o peduncoli, risultare imballati in contenitori chiusi ufficialmente sigillati e mantenuti sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta riconosciuta per tali frutti.
In tal caso la constatazione ufficiale deve recare un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.
Passaporto fitosanitario per alcune sementi
Per rafforzare la protezione fitosanitaria delle sementi comunitarie di Medicago sativa L. e delle sementi certificate comunitarie di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., la direttiva impone che esse siano accompagnate da un passaporto fitosanitario nei movimenti non locali all’interno della Comunità.
Si tratta di un obbligo di tracciabilità e controllo che si aggiunge alla disciplina già vigente per i materiali vegetali soggetti a regime speciale.
Modifiche all’allegato V
Nell’allegato V, parte A, punto 2.4, il testo è sostituito per includere espressamente:
- sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione;
- vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione;
- sementi di Medicago sativa L.;
- sementi certificate di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.
Recepimento, decorrenza ed entrata in vigore
La direttiva è tipicamente vincolante quanto al risultato ma lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi. Il termine di recepimento è fissato al 14 maggio 2005, con applicazione delle misure nazionali dal 15 maggio 2005. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, una tavola di corrispondenza e il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore.
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della direttiva 2005/16/CE.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di corrispondenza. Le disposizioni si applicano dal 15 maggio 2005. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Obbligo di comunicazione delle misure nazionali
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Zone protette e aggiornamento degli elenchi
Vengono aggiornati gli elenchi delle zone protette negli allegati I, II, III e IV in base a nuove informazioni fitosanitarie: la Danimarca non è più riconosciuta come zona protetta rispetto al virus del giallume della barbabietola; l’Estonia è riconosciuta come zona protetta rispetto a Erwinia amylovora; il riconoscimento del Regno Unito come zona protetta per Dendroctonus micans è limitato a Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey; l’Italia perde il riconoscimento come zona protetta per Citrus tristeza; il Canton Ticino viene espunto dalle disposizioni speciali relative a Erwinia amylovora.
Correzione di errori materiali e requisiti per Vitis
Si corregge un errore nell’atto di adesione del 2003 relativo alla Svezia e si ripristinano requisiti particolari per l’introduzione e il movimento di vegetali di Vitis a Cipro, erroneamente soppressi dalla direttiva 2004/31/CE. È inoltre inserito un nuovo punto 21.1 nell’allegato IV, parte B, per i vegetali di Vitis L. (esclusi frutti e sementi), con condizioni di provenienza da zona indenni, coltivazione in luogo di produzione indenne o trattamento contro Daktulosphaira vitifoliae.
Passaporto fitosanitario per alcune sementi
Per rafforzare la protezione fitosanitaria, le sementi comunitarie di Medicago sativa L. e le sementi certificate comunitarie di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L. devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario nei movimenti non locali all’interno della Comunità.
Modifiche ai requisiti per frutti di Citrus e altri vegetali
L’allegato IV, parte B, punto 31, viene riscritto per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi originari di E, F (eccetto Corsica), CY e I, prevedendo che i frutti siano privi di foglie e peduncoli oppure, se ne sono provvisti, siano in contenitori chiusi ufficialmente sigillati e restino sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta riconosciuta, con marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.
Modifica dell’elenco di sementi e bulbi soggetti a disciplina specifica
Nell’allegato V, parte A, punto 2.4, il testo è sostituito includendo sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione, vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione, sementi di Medicago sativa L. e sementi certificate di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.
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