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direttiva

Direttiva 2005/21

Direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoliTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32005L0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/21/CE della Commissione aggiorna al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE, relativa alle misure contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel per la propulsione dei veicoli. L'intervento riguarda soprattutto i requisiti tecnici della prova di opacità dei gas di scarico, con adeguamento della sorgente luminosa dell'opacimetro e del combustibile di prova alle norme UN-ECE e alla direttiva 88/77/CEE. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento all'8 marzo 2006 e la data di applicazione dal 9 marzo 2006, precisando che le omologazioni già rilasciate restano valide.

Adeguamento tecnico della direttiva 72/306/CEE sulle misure contro l'inquinamento dei motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, con aggiornamento dei requisiti dell'opacimetro e del combustibile di prova.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione alla disciplina dell'omologazione CE e nazionale dei nuovi tipi di veicoli con motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, nonché ai requisiti tecnici delle prove di opacità dei gas di scarico previste dalla direttiva 72/306/CEE. Incide sugli impianti e sull'uso dell'opacimetro, sulla sorgente luminosa impiegata nelle misurazioni e sul combustibile di riferimento utilizzato nelle prove. Non invalida le omologazioni già rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 72/306/CEE.

Direttiva 2005/21/CE: adeguamento tecnico della direttiva 72/306/CEE sui motori diesel

La direttiva 2005/21/CE della Commissione aggiorna la disciplina tecnica relativa alle misure contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli. L'intervento si colloca nel quadro della procedura di omologazione comunitaria richiamata dalla direttiva 70/156/CEE e mira ad allineare alcuni requisiti di prova al progresso tecnico, alle corrispondenti regolamentazioni UN-ECE e alle norme sul combustibile di riferimento.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 72/306/CEE è richiamata come direttiva particolare nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria dei veicoli a motore. La Commissione evidenzia che, per effetto dell'equivalenza riconosciuta tra direttive particolari e regolamentazioni UN-ECE, occorre aggiornare i requisiti tecnici relativi alla sorgente luminosa dell'opacimetro per la misurazione dell'opacità dei gas di scarico. Inoltre, il combustibile impiegato per le prove deve essere reso coerente con quello ammesso per la misurazione delle emissioni ai sensi della direttiva 88/77/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva incide sugli Stati membri nella loro attività di recepimento e applicazione delle regole tecniche in materia di omologazione dei veicoli con motori diesel. Il suo impatto operativo riguarda:

  • i nuovi tipi di veicoli soggetti a omologazione CE o nazionale per motivi connessi alle emissioni di inquinanti dei motori diesel;
  • le prove di opacità dei gas di scarico;
  • le caratteristiche tecniche dell'opacimetro, inclusa la sorgente luminosa;
  • il combustibile di riferimento da utilizzare nelle prove.

Le omologazioni già rilasciate anteriormente non vengono invalidate, e resta possibile estenderle secondo la disciplina originaria.

Modifiche tecniche alla direttiva 72/306/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati della direttiva 72/306/CEE secondo quanto previsto nell'allegato della direttiva 2005/21/CE. Le modifiche sostanziali riguardano la parte tecnica della disciplina:

  • nell'allegato I e nell'allegato III vengono aggiornati i rinvii interni agli allegati tecnici;
  • l'allegato V è soppresso;
  • l'allegato VI diventa allegato V;
  • l'allegato VII diventa allegato VI;
  • l'allegato VIII diventa allegato VII.

Combustibile di riferimento per le prove

Il nuovo punto 3.2 dell'allegato III stabilisce che deve essere utilizzato il combustibile di riferimento di cui all'allegato IV della direttiva 88/77/CEE, come da ultimo modificata, purché idoneo rispetto ai limiti di emissione per i quali il veicolo o il motore viene omologato. Si tratta di un aggiornamento volto a uniformare il combustibile di prova alla disciplina europea sulle emissioni.

Sorgente luminosa dell'opacimetro

Il nuovo punto 3.3 dell'allegato III definisce in modo puntuale la sorgente luminosa utilizzabile per l'opacimetro:

  • può trattarsi di una lampada a incandescenza con temperatura di colore compresa fra 2 800 e 3 250 K; oppure
  • di un diodo a luminescenza verde (LED) con picco spettrale compreso fra 550 e 570 nm.

La sorgente luminosa deve inoltre essere protetta dalla fuliggine mediante sistemi che non influenzino la lunghezza del cammino ottico oltre quanto indicato nelle specifiche del costruttore.

Effetti sull'omologazione dei nuovi tipi di veicolo

L'articolo 2 introduce una conseguenza importante sul piano amministrativo: a decorrere da 12 mesi e un giorno dalla data di pubblicazione, gli Stati membri:

  • non possono più concedere l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;
  • possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un nuovo tipo di veicolo per motivi relativi alle emissioni di inquinanti prodotti da motori diesel, se il tipo non è conforme alla direttiva 72/306/CEE come modificata.

La direttiva precisa espressamente che le omologazioni già rilasciate in precedenza restano valide e non sono rese inefficaci dalla nuova disciplina.

Recepimento, applicazione e obblighi formali degli Stati membri

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro l'8 marzo 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 9 marzo 2006.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • informare immediatamente la Commissione dell'adozione delle misure di recepimento;
  • inserire nelle norme nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore automotive, la direttiva rileva soprattutto per tre profili:

  • aggiornamento delle specifiche tecniche da considerare nelle procedure di omologazione;
  • verifica della conformità dei nuovi tipi di veicolo ai requisiti modificati a partire dalla data di applicazione;
  • controllo delle tempistiche di recepimento nazionale e degli effetti sulle procedure di omologazione CE e nazionali.

La direttiva ha natura eminentemente tecnica e di adeguamento, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma imponendo un risultato preciso entro il termine stabilito.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico della direttiva 72/306/CEE

L'articolo 1 dispone che gli allegati della direttiva 72/306/CEE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2005/21/CE. Le modifiche riguardano soprattutto la numerazione e il contenuto degli allegati, con soppressione dell'allegato V, rinumerazione degli allegati successivi e aggiornamento di alcuni riferimenti interni.

Nuovi requisiti per combustibile e sorgente luminosa

Nell'allegato III della direttiva 72/306/CEE, il punto 3.2 sostituito stabilisce che deve essere utilizzato il combustibile di riferimento di cui all'allegato IV della direttiva 88/77/CEE, idoneo rispetto ai limiti di emissione per i quali il veicolo o il motore è omologato. Il nuovo punto 3.3 definisce la sorgente luminosa dell'opacimetro: lampada a incandescenza con temperatura di colore compresa tra 2 800 e 3 250 K oppure LED verde con picco spettrale tra 550 e 570 nm, protetta dalla fuliggine con sistemi che non influenzino la lunghezza del cammino ottico oltre le specifiche del costruttore.

Rinumerazione e aggiornamento degli allegati tecnici

La direttiva sostituisce vari riferimenti agli allegati e prevede che l'allegato V sia soppresso, l'allegato VI diventi allegato V, l'allegato VII diventi allegato VI e l'allegato VIII diventi allegato VII. I rinvii interni agli allegati I e III sono adeguati di conseguenza.

Effetti sull'omologazione dei nuovi veicoli

Ai sensi dell'articolo 2, a decorrere da 12 mesi e 1 giorno dalla data di pubblicazione gli Stati membri non concedono più l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e possono rifiutare l'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo per motivi connessi alle emissioni di inquinanti dei motori diesel se non conforme alla direttiva 72/306/CEE come modificata. Le omologazioni già rilasciate non sono invalidate e resta possibile estenderle secondo la direttiva originaria.

Recepimento e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro l'8 marzo 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 9 marzo 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiambienteomologazione dei veicoliemissioni inquinantinormazione tecnica

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