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direttiva

Direttiva 2005/13

Direttiva 2005/13/CE della Commissione, del 21 febbraio 2005, recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2000/25/CE per allinearla ai più severi limiti di emissione introdotti dalla direttiva 97/68/CE, come modificata dalla direttiva 2004/26/CE, e per coordinare la documentazione di omologazione con la direttiva 2003/37/CE. Introduce la nozione di motore di sostituzione, un regime di flessibilità per l’immissione sul mercato di un numero limitato di motori non ancora conformi alla nuova fase, e nuove tempistiche per le fasi IIIA, IIIB e IV. Modifica inoltre gli allegati tecnici e il modello di scheda informativa, prevedendo il recepimento entro il 31 dicembre 2005 e l’applicazione dal 1° gennaio 2006.

Modifica dell’assetto di omologazione e dei limiti emissivi per motori destinati a trattori agricoli o forestali, con allineamento alla disciplina UE sulle emissioni delle macchine mobili non stradali e aggiornamento dei documenti di omologazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai motori destinati alla propulsione di trattori agricoli o forestali e, indirettamente, ai trattori agricoli o forestali oggetto di omologazione CE ai sensi della direttiva 2003/37/CE. Incide sui costruttori di motori, sui produttori di trattori e sulle autorità competenti in materia di omologazione negli Stati membri. Riguarda sia i motori nuovi sia i motori di sostituzione e disciplina il periodo intercorrente tra due fasi di limiti di emissione mediante un regime di flessibilità. È rilevante per l’immissione sul mercato nell’Unione e contiene disposizioni transitorie per il recepimento e l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2006.

Modifica della disciplina sulle emissioni dei motori per trattori agricoli o forestali

La direttiva interviene sulla direttiva 2000/25/CE per adeguarla alla nuova disciplina sulle emissioni dei motori destinati a macchine mobili non stradali, introdotta e irrigidita dalla direttiva 97/68/CE come modificata dalla direttiva 2004/26/CE. L’obiettivo è garantire coerenza tra i diversi atti UE sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali e sui limiti emissivi dei loro motori, evitando disallineamenti tecnici e documentali.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione ritiene necessario allineare la direttiva 2000/25/CE ai nuovi limiti di emissione, in particolare per l’introduzione di limiti combinati per idrocarburi e ossidi di azoto e per il regime di flessibilità. È inoltre necessario coordinare la documentazione di omologazione prevista dalle direttive 2000/25/CE, 97/68/CE e 2003/37/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i motori destinati alla propulsione di trattori agricoli o forestali e i trattori stessi, in quanto oggetto di omologazione CE. Le modifiche incidono sui costruttori di motori, sui produttori di trattori e sulle autorità di omologazione degli Stati membri. Sono toccati sia l’immissione sul mercato dei motori sia la documentazione tecnica necessaria per l’omologazione.

Definizioni e requisiti per i motori di sostituzione

All’articolo 1 della direttiva 2000/25/CE viene introdotta la definizione di "motore di sostituzione" come motore di nuova costruzione fornito esclusivamente per sostituire il motore di una macchina. L’articolo 3, nuovo paragrafo 3, stabilisce che tali motori devono rispettare i valori limite originariamente applicabili al motore sostituito al momento della sua immissione sul mercato. Deve inoltre figurare la dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" sul motore o nel manuale del proprietario.

Regime di flessibilità

Viene inserito l’articolo 3 bis, che impone agli Stati membri di prevedere un meccanismo di flessibilità. Su richiesta del produttore di trattori e previa approvazione dell’autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori può immettere sul mercato, tra due fasi successive di limiti di emissione, un numero limitato di motori o trattori non ancora conformi alla nuova fase ma conformi ai limiti della fase immediatamente precedente. Le modalità operative sono fissate dal nuovo allegato IV.

Limiti quantitativi e modalità operative del meccanismo di flessibilità

Il nuovo allegato IV disciplina in dettaglio il sistema.

  • Il produttore di trattori deve chiedere l’autorizzazione all’autorità competente per commercializzare o procurarsi motori nel periodo intermedio tra due fasi.
  • Il numero di motori non può superare, per ciascuna categoria, il 20% delle vendite annuali di trattori equipaggiati con motori della stessa categoria, calcolato sulla media delle vendite degli ultimi cinque anni nel mercato UE; per operatori presenti da meno di cinque anni, si considera il periodo effettivo di commercializzazione nell’Unione.
  • In alternativa, il produttore di trattori può chiedere un contingente fisso per i fornitori di motori: 200 motori nella fascia 19-37 kW, 150 nella fascia 37-75 kW, 100 nella fascia 75-130 kW e 50 nella fascia 130-560 kW.
  • La domanda deve includere campioni delle etichette da apporre sui trattori e sul motore.
  • Il produttore di trattori deve fornire ogni informazione richiesta dall’autorità competente.
  • Ogni sei mesi deve presentare alle autorità competenti degli Stati membri interessati una relazione con dati cumulativi, numeri di serie e Stati membri in cui i trattori sono entrati in servizio.
  • Il produttore di motori deve etichettare i motori con la dicitura "Motore immesso sul mercato nel quadro di un meccanismo di flessibilità".
  • L’autorità competente valuta la domanda e comunica la decisione di autorizzazione o diniego.

Tempistiche di applicazione delle nuove fasi emissive

L’articolo 4 della direttiva 2000/25/CE viene modificato per introdurre nuove date di applicazione delle fasi IIIA, IIIB e IV, differenziate per categorie di motori.

  • Fase IIIA: dopo il 31 dicembre 2005 per le categorie H, I e K; dopo il 31 dicembre 2006 per la categoria J.
  • Fase IIIB: dopo il 31 dicembre 2009 per la categoria L; dopo il 31 dicembre 2010 per le categorie M e N; dopo il 31 dicembre 2011 per la categoria P.
  • Fase IV: dopo il 31 dicembre 2012 per la categoria Q; dopo il 30 settembre 2013 per la categoria R.

Per i motori delle categorie H-R, i termini del paragrafo 3 sono differiti di due anni per i motori prodotti prima della data prevista.

Deroghe e misure transitorie

Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date previste per i motori con data di produzione antecedente. Possono inoltre ammettere altre eccezioni nel rispetto dell’articolo 10 della direttiva 97/68/CE.

La direttiva consente anche una speciale etichettatura e marcatura per i tipi o le famiglie di motori già conformi ai valori limite delle tabelle richiamate dalla direttiva 97/68/CE prima delle nuove date, al fine di evidenziare che il veicolo è conforme ai limiti applicabili in anticipo.

Riconoscimento di omologazioni alternative

L’allegato III della direttiva 2000/25/CE viene sostituito per aggiornare il sistema di riconoscimento di omologazioni equivalenti nelle diverse fasi. Sono riconosciuti, a seconda della fase, certificati rilasciati ai sensi della direttiva 97/68/CE, della direttiva 88/77/CEE, del regolamento UNECE 49 nelle sue diverse serie di modifiche e del regolamento UNECE 96, secondo le corrispondenze puntualmente indicate.

Modifiche agli allegati tecnici e ai documenti di omologazione

Gli allegati I e II della direttiva 2000/25/CE sono aggiornati per uniformare il contenuto delle schede informative e dei risultati di prova alle prescrizioni della direttiva 97/68/CE. Vengono in particolare aggiornate le indicazioni su aspirazione, scarico, configurazione delle luci e risultati delle prove sulle emissioni di CO, HC, NOx, HC+NOx e particolato.

L’allegato I della direttiva 2003/37/CE è a sua volta modificato per allineare il modello di scheda informativa ai nuovi contenuti tecnici del motore, eliminando incoerenze terminologiche tra i diversi atti di omologazione.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2005 e trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra norme nazionali e direttiva. Le misure devono essere applicate dal 1° gennaio 2006.

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di motore di sostituzione

All’articolo 1 della direttiva 2000/25/CE viene inserita la definizione di "motore di sostituzione": motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e fornito unicamente a tale scopo.

Obblighi per i motori di sostituzione

All’articolo 3, nuovo paragrafo 3, i motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente al momento dell’immissione sul mercato. Sul motore o nel manuale del proprietario deve comparire la dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE".

Regime di flessibilità

È inserito l’articolo 3 bis: gli Stati membri devono prevedere, su richiesta del produttore di trattori e previa approvazione dell’autorità competente in materia di omologazione, la possibilità per il produttore di motori di immettere sul mercato, nel periodo tra due fasi successive di limiti di emissione, un numero limitato di motori o trattori conformi solo ai valori limite della fase immediatamente precedente, secondo la procedura dell’allegato IV.

Date di applicazione delle fasi IIIA, IIIB e IV

L’articolo 4, paragrafo 2, è integrato con scadenze progressive per le categorie di motori H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R: fase IIIA dopo il 31 dicembre 2005 o 31 dicembre 2006; fase IIIB dopo il 31 dicembre 2009, 2010 o 2011; fase IV dopo il 31 dicembre 2012 o il 30 settembre 2013, a seconda della categoria.

Deroghe temporali e etichettatura speciale

Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date del paragrafo 3 per i motori con data di produzione anteriore. Per le categorie H-R, le date del paragrafo 3 sono differite di due anni per i motori prodotti prima della data prevista. È inoltre consentita una speciale etichettatura e marcatura per i tipi o le famiglie di motori già conformi ai valori limite prima delle nuove date.

Allineamento futuro dei valori limite

L’articolo 4, paragrafo 8, incarica la Commissione, mediante la procedura di comitato della direttiva 2003/37/CE, di allineare i valori limite e i termini delle fasi IIIB e IV a quelli derivanti dalla procedura di revisione prevista dalla direttiva 2004/26/CE, tenendo conto delle esigenze dei trattori agricoli e forestali, in particolare delle categorie T2, T4.1 e C2.

Modifiche agli allegati tecnici della direttiva 2000/25/CE

Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono modificati per aggiornare la scheda informativa, i risultati delle prove e il riconoscimento delle omologazioni alternative. È aggiunto un nuovo allegato IV con le regole dettagliate del meccanismo di flessibilità, incluse etichettatura, limiti quantitativi e obblighi di informazione.

Modifica della direttiva 2003/37/CE

L’allegato I della direttiva 2003/37/CE è modificato per coordinare i documenti informativi relativi al motore con quelli previsti per la direttiva 2000/25/CE, eliminando incoerenze terminologiche e aggiornando il modello di scheda informativa.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2005, trasmetterle immediatamente alla Commissione con una tabella di corrispondenza, e applicarle dal 1° gennaio 2006. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

Materieambienteomologazione dei veicoliindustria automobilistica e macchine agricolemercato interno

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