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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18285/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di L'Aquila e aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il giudizio di responsabilità e, in particolare, la configurabilità degli elementi costitutivi del reato. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproponevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di evasione, rispetto alla quale il ricorrente aveva censurato la configurabilità degli elementi costitutivi

  • Cassa delle ammende

    sanzione pecuniaria applicata in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere dedotta in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già affrontato compiutamente le questioni di responsabilità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle argomentazioni della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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