Cassazione Penale, Ordinanza n. 18285/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva dalla Corte d'appello di L'Aquila e aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il giudizio di responsabilità e, in particolare, la configurabilità degli elementi costitutivi del reato. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproponevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
norma incriminatrice del delitto di evasione, rispetto alla quale il ricorrente aveva censurato la configurabilità degli elementi costitutivi
Cassa delle ammende
sanzione pecuniaria applicata in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere dedotta in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già affrontato compiutamente le questioni di responsabilità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle argomentazioni della decisione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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