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Parere

Parere n. 1322/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai signori Luigi Cialdella e Gina Bove contro il Comune di Andria per l’annullamento: a) del provvedimento n. 7/2012 del 6 settembre 2012 di diniego di sanatoria ex art. 36, d.P.R. 380/2001; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, di tutti gli atti citati nei predetti provvedimenti, nonché di tutti gli atti citati nel presente ricorso e di tutti gli atti del procedimento amministrativo de quo diversi ed ulteriori.

Giustizia amministrativa202401528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a opere edilizie abusive realizzate in zona E3 vincolata del PRGC

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Andria che ha negato la sanatoria edilizia richiesta ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 per plurime opere realizzate su un fabbricato sito in zona E3 del PRGC e assoggettato a tutela paesaggistica. Sono stati dedotti: l’erronea qualificazione urbanistica delle opere e la mancata applicazione della deroga prevista per gli interventi funzionali alla conduzione del fondo agricolo, assumendo che la volumetria fosse destinata a sala di ristorazione connessa ad attività agrituristica; l’illegittima valutazione unitaria delle opere, alcune delle quali, come i terrazzamenti, sarebbero state non volumetriche e autonomamente sanabili; l’erronea applicazione del vincolo paesaggistico e dell’art. 5.02 del PUTT Puglia, sostenendo che le opere turistico-ricettive o agricolo-produttive entro il limite del 50 per cento della volumetria esistente non richiedessero autorizzazione paesaggistica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto, applicando il criterio della ragione più liquida e concentrandosi sulla questione decisiva della non operatività della deroga agricola. La zona E3 consente, in via ordinaria, soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili esistenti. Le nuove costruzioni sono ammesse eccezionalmente solo se direttamente e funzionalmente collegate alla conduzione del fondo o ad attività produttive agricole o di allevamento, secondo le condizioni previste dalle NTE del PRGC. Tali deroghe, in ragione della centralità costituzionale della tutela paesaggistica ex art. 9 Cost., devono essere interpretate in senso tassativo e non possono essere estese a fattispecie diverse. Nel caso concreto non risultava documentata la diretta connessione delle opere con un’attività agricola principale: mancavano la certificazione regionale sull’idoneità tecnico-produttiva e la qualificazione del titolare quale imprenditore agricolo a titolo principale. Inoltre, la destinazione dichiarata a sala ricevimento, ristorante, servizi e deposito evidenziava un’attività commerciale autonoma, non accessoria rispetto all’attività agricola. Le ulteriori censure sono state ritenute non decisive ai fini della controversia.

Osservazioni

Motivo sub a) - Deroga agricola e qualificazione urbanistica

La deroga alle limitazioni edificatorie della zona E3 è applicabile soltanto a nuove costruzioni direttamente funzionali alla conduzione del fondo o ad attività produttive agricole o di allevamento. Non è sufficiente qualificare l’intervento come sala di ristorazione o attività agrituristica: deve essere dimostrato il rapporto di accessorietà rispetto a un’attività agricola principale, anche mediante la documentazione e le certificazioni richieste dalle norme urbanistiche. In assenza di tale prova, la destinazione a sala ricevimento, ristorante, servizi e deposito denota un’attività commerciale autonoma incompatibile con la deroga.

Motivo sub b) - Valutazione unitaria delle opere

La censura relativa alla distinta sanabilità delle singole opere non è stata espressamente esaminata, poiché il Collegio ha ritenuto decisiva e assorbente la mancanza dei presupposti per l’applicazione della deroga agricola. Gli argomenti non esaminati sono stati considerati comunque inidonei a condurre a una diversa decisione.

Motivo sub c) - Vincolo paesaggistico e autorizzazione paesaggistica

La censura relativa all’applicazione del vincolo paesaggistico e all’art. 5.02 del PUTT Puglia non è stata espressamente esaminata, in applicazione della ragione più liquida, poiché la non dimostrata connessione delle opere con un’attività agricola principale era già sufficiente a escludere la sanabilità richiesta.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità edilizia richiesto dai ricorrenti; il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione dell’incompatibilità delle opere con la disciplina urbanistica della zona E3.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli abusi edilizi e alle opere oggetto della domanda di sanatoria; il parere non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato ai ricorrenti, che hanno presentato osservazioni; il procedimento è proseguito con il diniego definitivo.

  • art. 9 Cost.

    La tutela del paesaggio assume assoluta centralità costituzionale e giustifica un’interpretazione tassativa delle deroghe alle limitazioni edificatorie nelle aree vincolate.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Richiamato dal Comune per escludere l’acquisibilità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, poiché i manufatti non rientravano nella fattispecie prevista.

  • art. 4.11, comma 7, NTE del PRGC

    Prevede la deroga per interventi funzionali alla conduzione del fondo agricolo; secondo il parere, la deroga richiede una connessione diretta e accessoria con un’attività agricola principale.

  • art. 4.14 NTE del PRGC

    Disciplina gli indici, i parametri e gli interventi ammissibili nella zona E3; in tale zona sono consentite ordinariamente soltanto manutenzioni sugli insediamenti esistenti, mentre le nuove costruzioni sono ammesse solo nei casi derogatori tassativi.

  • art. 5.02 PUTT Puglia

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla ragione decisiva relativa alla mancata prova della deroga agricola.

Massime di principio

  • Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, le deroghe alle limitazioni urbanistiche che consentono nuove costruzioni devono essere interpretate tassativamente e non possono essere estese a finalità diverse da quelle espressamente previste dalla disciplina urbanistica.
  • La deroga agricola per nuove costruzioni in zona vincolata richiede una connessione diretta, concreta e documentata con la conduzione del fondo o con un’attività agricola principale; non è sufficiente la mera qualificazione dell’attività come agrituristica o la sua generica collocazione in un fondo agricolo.
  • Quando le opere edilizie sono destinate a ristorante, sala ricevimento, sala eventi o altre attività commerciali autonome, la deroga prevista per gli interventi funzionali all’attività agricola non opera in assenza di un rapporto di accessorietà rispetto a una prevalente attività agricola.
  • Nel ricorso straordinario, il Collegio può decidere la controversia sulla base della questione di più immediata e agevole soluzione, applicando la ragione più liquida e ritenendo assorbite le ulteriori censure non decisive.

Diniego di sanatoria edilizia per opere in zona agricola vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da comproprietari di un fondo sito nel Comune di Andria contro il diniego dell’accertamento di conformità richiesto ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Le opere abusive insistevano in zona E3 del PRGC, soggetta a tutela paesaggistica.

Premesse e procedimento amministrativo

Sul fondo erano state realizzate plurime opere edilizie in assenza di titolo abilitativo. Il Comune aveva inizialmente adottato un’ordinanza di demolizione e, successivamente, i proprietari avevano presentato domanda di accertamento di conformità.

Il Comune aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che:

  • le opere non rispettavano gli indici e i parametri delle NTE del PRGC;
  • gli interventi costituivano nuove costruzioni non consentite in zona E3, nella quale erano ammessi ordinariamente soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • le opere non risultavano riconducibili alle eccezioni previste per interventi finalizzati alla conduzione del fondo o connessi ad attività agricole o di allevamento;
  • l’immobile ricadeva in area sottoposta a tutela paesaggistica e negli ambiti B e C del PUTT Puglia, senza possibilità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.

Le osservazioni presentate dai ricorrenti non sono state ritenute idonee a superare i motivi ostativi. Il Comune ha quindi adottato il provvedimento di diniego n. 7/2012 del 6 settembre 2012.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno dedotto tre gruppi di censure. In primo luogo, hanno contestato la qualificazione urbanistica delle opere e sostenuto che la volumetria fosse riferibile a una sala di ristorazione connessa con un’attività agrituristica, invocando la deroga prevista dall’art. 4.11, comma 7, NTE per gli interventi funzionali al fondo agricolo.

In secondo luogo, hanno contestato la valutazione unitaria delle opere, affermando che alcune, come i terrazzamenti, non avessero natura volumetrica e fossero autonomamente sanabili.

In terzo luogo, hanno contestato l’applicazione del vincolo paesaggistico, sostenendo che le opere turistico-ricettive o agricolo-produttive entro il limite del 50 per cento della volumetria esistente non richiedessero l’autorizzazione paesaggistica in base all’art. 5.02 del PUTT Puglia.

Disciplina urbanistica della zona E3

Il Comune ha evidenziato che il fabbricato era già stato oggetto di una precedente concessione in sanatoria, relativa a un fabbricato destinato a ristorante-pizzeria con veranda e terrazzino. Tale precedente sanatoria aveva regolarizzato gli illeciti edilizi allora considerati, ma non aveva modificato la destinazione urbanistica della zona, tipizzata come E3, cioè area vincolata.

Secondo le NTE del PRGC, in tali aree sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili esistenti. Le nuove costruzioni sono ammesse in via eccezionale solo se finalizzate alla conduzione del fondo o connesse ad attività produttive agricole o di allevamento, previa predisposizione dei piani e acquisizione della documentazione richiesta.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato e ha applicato il criterio della ragione più liquida. Ha quindi esaminato la questione ritenuta immediatamente risolutiva, ossia l’assenza dei presupposti per l’applicazione della deroga agricola, considerando assorbite le ulteriori censure.

Il parere sottolinea la centralità della tutela paesaggistica, riconosciuta dall’art. 9 Cost. e riferita alla conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007.

Da tale centralità deriva la natura tassativa delle deroghe alle limitazioni edificatorie nelle aree vincolate. Le nuove costruzioni possono quindi essere ammesse soltanto quando siano funzionalmente collegate alle finalità espressamente individuate dalla disciplina urbanistica.

Mancata prova della connessione agricola

Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano prodotto la certificazione regionale attestante l’idoneità tecnico-produttiva del progetto e la qualifica del titolare dell’azienda come imprenditore agricolo a titolo principale. Tali elementi erano indicati dal Comune come condizioni essenziali per realizzare nuovi interventi in zona E3, oltre la mera manutenzione dell’esistente.

Inoltre, la destinazione impressa alle opere — sala ricevimento, ristorante, servizi igienici, deposito e altri spazi funzionali — non dimostrava la loro diretta funzionalità alla conduzione del fondo. Il Consiglio di Stato ha distinto l’attività agrituristica realmente accessoria a una prevalente attività agricola dall’attività commerciale autonoma di ristorazione o organizzazione di eventi.

In assenza di un’attività agricola principale e di un nesso produttivo documentato, la deroga agricola non può essere applicata. La mera ubicazione dell’immobile in un fondo rustico o la qualificazione dell’attività come agrituristica non sono sufficienti.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Le censure sulla distinta sanabilità delle singole opere e sull’autorizzazione paesaggistica non sono state esaminate autonomamente, poiché la mancata dimostrazione della connessione agricola costituiva ragione sufficiente a confermare il diniego di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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