Sentenza n. 782/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 5470/2016, emesso in data 19 febbraio 2016 dal Tribunale ordinario di Milano, divenuto definitivamente esecutivo a seguito dell’emanazione del decreto del Tribunale ordinario di Milano n. 1382/2025, pubblicato in data 5 febbraio 2025, attraverso il quale si è dato atto dell’estinzione del giudizio di opposizione R.G. n. 23555/2016 e il decreto ingiuntivo n. 5470/2016 è stato dichiarato esecutivo in via definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo civile definitivamente esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di somme, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 5470/2016 del Tribunale di Milano, divenuto definitivamente esecutivo dopo l’estinzione del giudizio di opposizione promosso dal Comune. Il titolo condannava l’amministrazione al pagamento di € 396.920,37, oltre agli interessi moratori previsti dall’art. 5 d.lgs. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché alle spese della procedura monitoria. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Comune non aveva integralmente adempiuto. La ricorrente ha domandato il pagamento del residuo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e una penalità di mora. Il Comune ha eccepito l’indeterminatezza della pretesa, deducendo l’avvenuto pagamento di € 200.000,00 nel 2016 in esecuzione di una transazione poi risolta e contestando l’imputazione della somma a capitale, interessi o entrambe le voci. Ha inoltre richiamato il periodo di dissesto finanziario dell’ente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non più opponibile, poiché il giudizio di opposizione era stato dichiarato estinto, sia equiparabile a una sentenza passata in giudicato e sia quindi azionabile con il rito dell’ottemperanza. Ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha respinto l’eccezione di indeterminatezza, affermando che la pretesa deve essere ricavata esclusivamente dal titolo giudiziale e che il riferimento agli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture, consente una precisa quantificazione mediante semplice operazione aritmetica. Il giudice dell’ottemperanza non può riesaminare il rapporto sottostante né modificare la portata precettiva del giudicato civile valorizzando fatti estintivi anteriori al titolo e non considerati dal giudice civile. Tuttavia, ai fini della quantificazione del residuo, ha detratto dal debito complessivamente maturato fino al 23 agosto 2016 il pagamento di € 200.000,00, imputandolo dapprima agli interessi e alle spese e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c.; sulla parte residua ha riconosciuto gli interessi moratori dal 24 agosto 2016 fino al soddisfo. Ha ritenuto irrilevante il dissesto del Comune, poiché la chiusura della procedura non estingue i crediti rimasti insoluti: essi tornano integralmente esigibili nei confronti dell’ente risanato, comprensivi degli interessi maturati. Ha ordinato al Comune di pagare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza la somma determinata secondo tali criteri, oltre alle spese della procedura monitoria e agli interessi legali su queste ultime dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 60 giorni per provvedere. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la possibilità di attivare il commissario. Le spese di lite, pari a € 2.000,00 oltre oneri e spese generali, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
Il decreto ingiuntivo non più soggetto a opposizione, o il cui giudizio di opposizione sia stato dichiarato estinto, è equiparato a una sentenza passata in giudicato e può essere eseguito mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
È richiamato quale disposizione relativa all’esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori dovuti in forza del decreto ingiuntivo sono calcolati al tasso previsto dalla disposizione, dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo.
art. 3 d.lgs. 231/2002
gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento
La decorrenza degli interessi moratori è ancorata alla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, senza necessità di costituzione in mora.
art. 1194 c.c.
il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore
In assenza di diversa disposizione giudiziale, il pagamento parziale deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e solo successivamente al capitale.
artt. 244 e ss. d.lgs. 267/2000
La disciplina del dissesto finanziario non determina, dopo la chiusura della procedura, l’estinzione dei crediti rimasti insoluti.
art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000
La sospensione degli accessori durante la procedura di dissesto ha funzione di determinazione della massa passiva e non estingue i crediti residui né impedisce di azionarli contro l’ente tornato in bonis.
art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta in sede di ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta perché il creditore disponeva già del rimedio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo civile divenuto definitivamente esecutivo per l’estinzione del giudizio di opposizione è equiparato a una sentenza passata in giudicato e può essere fatto valere mediante il giudizio amministrativo di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
- In sede di ottemperanza di un giudicato civile, il giudice amministrativo deve attenersi alla portata precettiva del titolo e non può riesaminare il rapporto sostanziale sottostante né valorizzare fatti estintivi anteriori al giudicato che non siano stati considerati dal giudice ordinario.
- Una condanna al pagamento degli interessi moratori prevista mediante rinvio al tasso dell’art. 5 d.lgs. 231/2002 e alla scadenza delle singole fatture è sufficientemente determinata ed eseguibile quando la quantificazione richiede soltanto un’operazione aritmetica.
- In assenza di una diversa imputazione stabilita dal titolo giudiziale o concordata con il creditore, il pagamento parziale deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e poi al capitale, secondo l’art. 1194 c.c.
- La chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non estingue i crediti rimasti insoddisfatti: tali crediti tornano esigibili nei confronti dell’ente risanato, insieme agli interessi maturati secondo i criteri riconosciuti dal giudice.
- La mancata esecuzione del titolo entro il termine assegnato può essere fronteggiata mediante il commissario ad acta già nominato; la disponibilità di tale rimedio può giustificare il rigetto della contestuale richiesta di penalità di mora.
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