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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-342/22

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 28 September 2022. — Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-342/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di ammissione a procedere del ricorso proposto da Laboratorios Ern avverso una sentenza del Tribunale in materia di opposizione tra marchi UE. Secondo la Corte, la ricorrente non ha dimostrato che le censure sul trattamento della prova e sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 sollevassero una questione significativa per il diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’ammissibilità del ricorso perché la domanda di autorizzazione non dimostra un problema rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale, relativa a un contenzioso su marchio dell’Unione europea e fondato sull’asserita erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, sollevi una questione significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione, tale da consentire al ricorso di essere ammesso a procedere.

Principio di diritto

Nel sistema dell’articolo 58 bis dello Statuto, un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di marchi dell’Unione europea può essere ammesso a procedere solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Se la domanda di autorizzazione si limita a denunciare errori di diritto del Tribunale senza indicare con precisione le parti della decisione contestate né spiegare perché tali errori presentino tale rilevanza sistemica, il ricorso non è ammesso a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso in materia di marchio dell’Unione europea: mancata ammissione a procedere

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto da Laboratorios Ern, SA avverso una sentenza del Tribunale in un contenzioso di opposizione dinanzi all’EUIPO relativo al marchio APIAL. La Corte statuisce in applicazione del meccanismo dell’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’esame del ricorso all’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Parti e contesto del procedimento

La ricorrente è Laboratorios Ern, SA. Le altre parti sono l’EUIPO, convenuto nel giudizio di primo grado, e Nordesta GmbH, interveniente in primo grado. Il procedimento principale originava da una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021, adottata nell’ambito di un’opposizione tra le due imprese.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • l’articolo 58 bis dello Statuto, che disciplina l’ammissione a procedere dei ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte, relativi alla domanda di autorizzazione e alla decisione sulla stessa;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura e l’articolo 184, paragrafo 1, per le spese;
  • l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea;
  • l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, sul divieto di modificare l’oggetto della controversia con gli atti depositati dinanzi al Tribunale.

Censure dedotte nella domanda di autorizzazione

A sostegno della richiesta di ammissione a procedere, la ricorrente affermava che il suo unico motivo di ricorso, basato sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, sollevasse questioni importanti per il diritto dell’Unione. In particolare sosteneva che:

  • il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 188 del proprio regolamento di procedura, dichiarando irricevibili alcuni elementi di prova destinati a dimostrare la notorietà del marchio anteriore;
  • il Tribunale avrebbe applicato in modo scorretto l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, e ciò avrebbe consentito alla Corte di chiarire se, ai fini di tale disposizione, siano ammissibili prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale per precisare o rafforzare un argomento, senza alterare l’oggetto della controversia.

Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda anzitutto che spetta alla ricorrente dimostrare la rilevanza sistemica delle questioni sollevate. Il meccanismo di cui all’articolo 58 bis ha la finalità di limitare il controllo della Corte alle sole questioni effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La domanda di autorizzazione, quindi, deve contenere in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi del ricorso;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • le ragioni specifiche per cui tale questione è significativa ai fini dei criteri dell’articolo 58 bis;
  • l’indicazione della disposizione UE o della giurisprudenza asseritamente violata;
  • una spiegazione sintetica ma precisa dell’errore di diritto imputato al Tribunale e del suo effetto sul dispositivo.

Nel caso di specie, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata a descrivere errori di diritto relativi al trattamento della prova prodotta per la prima volta in primo grado, senza:

  • indicare tutti i paragrafi della sentenza impugnata che intendeva contestare;
  • spiegare in modo specifico perché gli errori denunciati, anche se fondati, ponessero una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La mera affermazione che la questione travalicherebbe la controversia concreta non è stata ritenuta sufficiente.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. Il ricorso non è dunque ammesso a procedere. Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

In un ricorso soggetto al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, la sola allegazione di errori di diritto del Tribunale non basta: il ricorrente deve dimostrare, con indicazione precisa delle parti della decisione contestate e delle ragioni della loro rilevanza sistemica, che il ricorso solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è dichiarato non ammissibile a procedere.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione tra marchiricorso per cassazioneammissibilità del ricorsoprova e utilizzazione di elementi nuovi in giudizio

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