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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-174/21

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 settembre 2022. — Agrofert, a.s. contro Parlamento europeo. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi all’indagine a carico dell’ex Primo ministro della Repubblica ceca sull’uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d’interessi – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Sopravvenuta mancanza parziale dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Obbligo di motivazione. — Causa T-174/21

Giurisprudenza europea62021TJ0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato il non luogo a statuire parziale sulla domanda relativa alla relazione finale di audit, perché la Commissione l’aveva successivamente pubblicata sul proprio sito. Per il resto, ha respinto il ricorso di Agrofert contro il diniego di accesso alla lettera della Commissione, ritenendo ancora in corso l’attività di audit e sufficiente la motivazione del Parlamento. Ha inoltre escluso che i diritti della difesa della ricorrente integrassero un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Accesso ai documenti: legittimità del diniego del Parlamento a due documenti della Commissione relativi a un audit sui conflitti di interessi in Repubblica ceca, con non luogo a statuire parziale per sopravvenuta pubblicazione di uno dei documenti.

La questione giuridica

Se il Parlamento potesse legittimamente negare l’accesso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, a: 1) una lettera della Commissione relativa all’indagine sui possibili conflitti di interessi dell’ex Primo ministro ceco; 2) una relazione finale di audit della Commissione; e se, dopo la pubblicazione sul sito della Commissione della relazione finale di audit, permanesse l’interesse ad agire della ricorrente per chiederne l’annullamento. Inoltre, se i diritti della difesa invocati dalla ricorrente potessero integrare un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Principio di diritto

L’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 può giustificare il diniego di accesso a documenti relativi a un audit o a un’indagine finché, alla data della decisione, le attività di indagine non siano ancora concluse e la loro divulgazione possa ragionevolmente pregiudicarne l’obiettivo; nel caso di specie, il Parlamento ha legittimamente negato l’accesso alla lettera della Commissione perché l’audit e il dialogo con lo Stato membro erano ancora in corso, mentre sulla relazione finale di audit non vi era più luogo a statuire dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione. I diritti della difesa invocati dalla ricorrente non costituiscono un interesse pubblico prevalente, trattandosi di un interesse privato della richiedente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 61, paragrafo 3, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 75, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 144, regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 145, paragrafi 4, 6 e 7, regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura
  • Articolo 137, regolamento di procedura
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura

Accesso ai documenti su un audit relativo a conflitti di interessi in Repubblica ceca

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Agrofert, a.s. contro una decisione del Parlamento europeo che aveva negato l’accesso a due documenti della Commissione relativi a un’indagine/audit sui possibili conflitti di interessi dell’allora Primo ministro ceco e sull’uso improprio di fondi UE. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’eccezione per la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile prevista dal regolamento n. 1049/2001, nonché l’effetto della successiva pubblicazione di uno dei documenti da parte della Commissione.

Fatti e procedimento amministrativo

Agrofert aveva chiesto al Parlamento l’accesso a documenti utilizzati in relazione alla risoluzione parlamentare sulla riapertura dell’indagine a carico dell’ex Primo ministro ceco. Il Parlamento aveva identificato vari documenti, ma aveva negato l’accesso a due documenti specifici: una lettera del 29 novembre 2018 del membro della Commissione Oettinger al Primo ministro ceco e la relazione finale di audit del 29 novembre 2019 sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo in Repubblica ceca per prevenire conflitti di interessi.

Con la decisione impugnata del 15 gennaio 2021, il Parlamento ha confermato il diniego, fondandolo sull’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. La Commissione, autrice dei documenti, era stata consultata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, e aveva sostenuto che la divulgazione avrebbe pregiudicato indagini e audit in corso.

Fatti successivi e questione dell’interesse ad agire

Dopo la proposizione del ricorso, la Commissione ha pubblicato il 23 aprile 2021 la relazione finale di audit, in versione parzialmente oscurata per proteggere dati sensibili e personali. Il Tribunale ha ritenuto che questa pubblicazione rendesse priva di oggetto la domanda di annullamento relativa alla relazione finale di audit: la ricorrente non poteva più trarre un beneficio ulteriore dall’annullamento del diniego, poiché il documento era già divenuto pubblico per iniziativa del suo autore.

Il Tribunale ha distinto questo caso dalla giurisprudenza in cui la divulgazione avviene da parte di un terzo: qui la pubblicazione proveniva dalla Commissione stessa, e quindi garantiva l’accesso a una versione autenticata del documento. Di conseguenza, ha dichiarato il non luogo a statuire parziale sul punto.

Il primo motivo: applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino

Quanto alla lettera della Commissione, il Tribunale ha ricordato che le eccezioni al diritto di accesso devono essere interpretate restrittivamente, ma che la tutela degli obiettivi di indagini e audit copre non l’attività in sé, bensì il rischio concreto che la divulgazione comprometta il completamento delle attività in corso. La valutazione va effettuata alla data della decisione impugnata, cioè il 15 gennaio 2021.

Il Tribunale ha qualificato l’audit come parte di un procedimento più ampio di scambio con lo Stato membro, finalizzato a verificare la conformità dei sistemi di gestione e controllo e a consentire alla Repubblica ceca di adeguarsi al diritto dell’Unione. Ha osservato che la relazione finale di audit e la successiva lettera di follow-up non chiudevano definitivamente l’indagine, perché le autorità ceche disponevano ancora di un termine per rispondere e alcune raccomandazioni erano rimaste aperte. Alla data rilevante, dunque, il dialogo era ancora in corso e l’obiettivo dell’attività di indagine non era stato ancora raggiunto.

Ne è seguita la conclusione che il Parlamento poteva ancora invocare l’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, per la lettera della Commissione, poiché la sua divulgazione avrebbe potuto pregiudicare il dialogo riservato tra Commissione e autorità ceche e, più in generale, l’efficacia dell’audit in corso.

Sufficienti motivazione e nesso con l’indagine

Il Tribunale ha poi respinto la censura di insufficiente motivazione. Ha ritenuto che il Parlamento avesse spiegato in modo comprensibile che la lettera era parte dei documenti relativi all’indagine di audit e che la sua divulgazione avrebbe potuto compromettere il clima di cooperazione necessario per l’efficacia del procedimento. Il fatto che i documenti di audit pubblicamente noti non menzionassero in modo esplicito la lettera non escludeva il nesso, anche perché dalla decisione e dal contesto risultava che la corrispondenza riguardava le attività del Primo ministro ceco nel contesto dei fondi SIE e del tema dei conflitti di interessi.

Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il rischio di pressioni esterne e il bisogno di riservatezza nel dialogo con un soggetto politicamente esposto, ritenendo non puramente ipotetico il pregiudizio potenziale all’attività ispettiva e di revisione contabile.

Il secondo motivo: assenza di un interesse pubblico prevalente

Quanto al bilanciamento con un eventuale interesse pubblico prevalente, il Tribunale ha ricordato che spetta al richiedente indicare in modo concreto circostanze idonee a giustificare la divulgazione e che non può essere preso in considerazione l’interesse privato del richiedente a usare il documento per difendersi in una controversia propria.

Ha quindi escluso che i diritti della difesa invocati da Agrofert potessero costituire, nel caso di specie, un interesse pubblico prevalente: pur avendo in astratto una dimensione generale, essi erano qui fatti valere in concreto come interesse soggettivo della ricorrente a contestare affermazioni che la riguardavano direttamente. Il regolamento n. 1049/2001 mira all’accesso del pubblico in generale, non alla tutela di un interesse individuale specifico alla consultazione di un documento.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi: 1) dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda relativa alla relazione finale di audit; 2) respinto il ricorso per il resto; 3) condannato Agrofert a sopportare le proprie spese e quelle del Parlamento; 4) posto le spese della Commissione a suo carico. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso sulla tutela delle indagini in corso e sulla nozione di interesse pubblico prevalente nel regime di accesso ai documenti.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativafondi ue e auditconflitti di interessiobbligo di motivazione

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