Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-307/21

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 settembre 2022. — AB e a. contro Ryanair DAC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kleve. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Diritto a compensazione in caso di cancellazione di un volo – Contratto di trasporto stipulato tramite un’agenzia di viaggio online – Informazione sulla cancellazione del volo mediante un indirizzo di posta elettronica generato automaticamente dall’agenzia di viaggio – Assenza di informazione effettiva del passeggero. — Causa C-307/21

Giurisprudenza europea62021CO0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito che nel sistema del regolamento n. 261/2004 la compensazione per cancellazione del volo dipende dall’effettiva e tempestiva informazione del passeggero. Non basta che il vettore abbia spedito la comunicazione a un indirizzo e-mail fornito in sede di prenotazione se tale indirizzo, di fatto, consentiva di contattare solo l’agenzia di viaggio online. Il vettore resta quindi debitore della compensazione, ferma la possibilità di agire in regresso contro l’intermediario o altri terzi.

Compensazione per cancellazione del volo: il vettore aereo operativo resta tenuto al pagamento anche se ha comunicato la cancellazione all’indirizzo e-mail fornito dall’agenzia di viaggio online, quando il passeggero non abbia ricevuto l’informazione in tempo utile.

La questione giuridica

Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo deve corrispondere la compensazione pecuniaria per cancellazione del volo quando il passeggero non è stato informato almeno due settimane prima della partenza, anche se il vettore ha inviato tempestivamente l’avviso all’unico indirizzo e-mail fornito al momento della prenotazione, senza sapere che tale indirizzo era in realtà idoneo a contattare solo l’agenzia di viaggio e non il passeggero, e l’agenzia non ha poi trasmesso l’informazione al passeggero.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo quando il passeggero non sia stato effettivamente informato almeno due settimane prima della partenza, anche se il vettore ha inviato l’avviso in tempo utile all’indirizzo e-mail comunicato al momento della prenotazione, senza sapere che tale indirizzo faceva capo soltanto all’intermediario; ciò che rileva è la mancata informazione tempestiva del passeggero, mentre il vettore conserva solo il diritto di regresso verso il terzo o l’intermediario ai sensi dell’articolo 13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Compensazione per cancellazione del volo e comunicazione tramite intermediario

Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Landgericht Kleve in materia di diritti dei passeggeri aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La controversia opponeva alcuni passeggeri a Ryanair DAC in merito al rifiuto del vettore di versare la compensazione pecuniaria dopo la cancellazione del volo prenotato tramite un’agenzia di viaggio online.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano prenotato un volo Düsseldorf-Weeze/Tangeri per il tramite della piattaforma kiwi.com. Al momento della prenotazione erano stati forniti al vettore un numero di telefono e un indirizzo e-mail che, secondo i ricorrenti, non era il loro indirizzo personale ma un indirizzo generato automaticamente dall’agenzia e non accessibile direttamente da loro. Ryanair aveva inviato a tale indirizzo, il 14 dicembre 2018, la comunicazione di cancellazione del volo.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo sufficiente la comunicazione inviata a quell’indirizzo. In appello, il Landgericht Kleve ha chiesto alla Corte se, in una simile situazione, il vettore abbia adempiuto l’obbligo di informazione previsto dal regolamento n. 261/2004 o se, invece, resti obbligato a pagare la compensazione quando il passeggero non ha ricevuto l’avviso in tempo utile.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, relativo all’elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • il considerando 7, che individua nel vettore aereo operativo il soggetto responsabile dell’esecuzione degli obblighi del regolamento;
  • il considerando 12, che collega l’obbligo di informazione tempestiva alla cancellazione del volo e alla conseguente compensazione pecuniaria;
  • l’articolo 2, lettera b), che definisce il "vettore aereo operativo";
  • l’articolo 3, paragrafo 5, sul campo di applicazione e sulla responsabilità del vettore che opera il volo;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che riconosce la compensazione in caso di cancellazione salvo che il passeggero sia stato informato almeno due settimane prima;
  • l’articolo 5, paragrafo 4, che pone a carico del vettore l’onere della prova circa il fatto e il momento dell’avviso;
  • l’articolo 7, che quantifica la compensazione pecuniaria;
  • l’articolo 13, che preserva il diritto di regresso del vettore verso terzi o altri soggetti obbligati dal diritto applicabile.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che dalla formulazione chiara dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 4 dello stesso articolo deriva che il vettore deve provare che il passeggero sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza prevista. Se non riesce a fornire tale prova, la compensazione è dovuta.

La Corte precisa che questa interpretazione vale anche quando il contratto di trasporto è stato concluso tramite un terzo, come una piattaforma online. Il vettore aereo operativo resta infatti l’unico soggetto responsabile della compensazione per l’inadempimento degli obblighi del regolamento, inclusi gli obblighi di informazione. Tale soluzione risponde all’obiettivo del regolamento di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e di consentire loro di individuare con certezza il debitore della compensazione.

La circostanza che il vettore ignorasse che l’indirizzo e-mail comunicato non consentiva di contattare direttamente il passeggero è irrilevante. Ciò che conta è la mancata informazione tempestiva del passeggero stesso. La Corte aggiunge che solo se il passeggero abbia espressamente autorizzato l’intermediario a ricevere l’avviso, e tale autorizzazione sia nota al vettore, la comunicazione all’intermediario può considerarsi sufficiente; nel caso di specie, però, tale autorizzazione non risultava.

Effetti del coinvolgimento dell’intermediario

La Corte distingue tra responsabilità verso il passeggero e rapporti interni con l’intermediario. Il regolamento non limita il diritto del vettore di chiedere il risarcimento o il rimborso ai terzi che abbiano causato l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 13. Ne consegue che Ryanair può eventualmente agire in regresso verso l’agenzia di viaggio o altri terzi, ma ciò non incide sul diritto del passeggero a ottenere la compensazione.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria quando il passeggero non sia stato informato in tempo utile della cancellazione, anche se il vettore ha trasmesso l’avviso all’unico indirizzo e-mail fornito in prenotazione senza sapere che esso consentiva soltanto di contattare l’intermediario e non il passeggero.

Principio affermato

Il vettore aereo operativo sopporta nei confronti del passeggero la responsabilità piena per la mancata e tempestiva informazione sulla cancellazione del volo; la comunicazione inviata a un intermediario o a un indirizzo non idoneo a raggiungere il passeggero non esonera dal pagamento della compensazione, salvo autorizzazione espressa del passeggero nota al vettore. Restano salvi i diritti di regresso verso i terzi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 261/2004.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggericompensazione pecuniariaagenzie di viaggio online

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.