Tribunale, Sentenza T-454/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 28 September 2022. — G-Core Innovations Sàrl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark G CORELABS – Earlier EU figurative mark CORE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-454/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di G-Core Innovations contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Coretransform e negato la registrazione del marchio G CORELABS. Conferma che i segni presentano somiglianze visive e fonetiche sufficienti, almeno in parte, e che i prodotti e servizi sono in parte identici o simili. Ribadisce inoltre che la valutazione del rischio di confusione va svolta globalmente e senza vincolarsi alla prassi decisionale precedente dell’EUIPO.
Conflitto tra il marchio figurativo richiesto G CORELABS e il precedente marchio CORE: valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE.
La questione giuridica
Se la Camera di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto G CORELABS e il marchio anteriore CORE, alla luce della somiglianza dei segni, dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e del diverso grado di distintività del marchio anteriore nei confronti del pubblico anglofono e non anglofono.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio G CORELABS e il marchio anteriore CORE sono complessivamente idonei a generare un rischio di confusione, poiché i prodotti e servizi sono in parte identici o simili e, pur in presenza di un elemento figurativo dominante nel segno richiesto, la componente verbale CORE conserva un rilievo sufficiente nelle comparazioni visiva, fonetica e concettuale; la diversa percezione del termine CORE da parte di pubblico anglofono e non anglofono incide sul grado di distintività del marchio anteriore, ma non esclude il rischio di confusione. La domanda di annullamento è quindi respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Conflitto tra il marchio figurativo richiesto G CORELABS e il precedente marchio CORE
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale verifica se sussista un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio anteriore CORE, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Parti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente è G-Core Innovations Sàrl, richiedente del marchio UE figurativo G CORELABS. Il convenuto è l’EUIPO; interviene Coretransform GmbH, titolare del marchio anteriore e opponente nel procedimento amministrativo. L’opposizione aveva portato, in primo grado dinanzi all’EUIPO, al rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti e servizi contestati, decisione poi confermata dalla commissione di ricorso.
Fatti rilevanti
La domanda di marchio è stata presentata il 22 dicembre 2015 e riguarda, dopo una limitazione intervenuta in corso di procedimento, prodotti e servizi nelle classi 9 e 42, legati in particolare a software per gaming e content streaming, nonché a servizi di hosting, SaaS, PaaS, IaaS, sviluppo software e supporto tecnico. L’opposizione si fondava sul marchio figurativo anteriore CORE, registrato nel 2011 per servizi delle classi 41 e 42, tra cui educazione, intrattenimento, creazione e sviluppo di software e hardware e consulenza IT.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda è stata depositata il 22 dicembre 2015, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Viene richiamato in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sulla base relativa di rifiuto fondata sul rischio di confusione.
Questioni esaminate
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato:
- nell’individuare gli elementi distintivi e dominanti dei segni;
- nel valutare la somiglianza visiva, fonetica e concettuale;
- nel concludere per un rischio di confusione nonostante le differenze complessive tra i marchi.
Valutazione del pubblico di riferimento e dei prodotti/servizi
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è composto dal pubblico generale e da clienti professionali con specifiche competenze, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto. Conferma inoltre, perché non contestata in modo utile, che i prodotti e servizi in classe 9 e 42 della domanda sono in parte identici e in parte simili ai servizi coperti dal marchio anteriore nelle classi 41 e 42.
Analisi dei segni: elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale accoglie l’impostazione dell’EUIPO secondo cui, nel marchio anteriore, l’elemento dominante è la parola CORE, mentre il simbolo ® è meramente informativo e quindi trascurabile.
Quanto al marchio richiesto, il Tribunale ritiene dominante l’elemento figurativo costituito dalla lettera G argentata sovrapposta a una sfera arancione, per le sue dimensioni, il design grafico e l’impatto visivo immediato. Tuttavia, i componenti verbali conservano un peso apprezzabile. In particolare:
- CORE ha carattere distintivo medio per il pubblico non anglofono, perché non ha significato per esso;
- per il pubblico anglofono CORE è invece allusivo nel settore informatico;
- LABS è debole distintivamente per entrambi i pubblici, poiché richiama laboratori o attività di ricerca/sperimentazione.
Somiglianza visiva
Sotto il profilo visivo il Tribunale conferma una somiglianza bassa. La presenza del grande elemento figurativo e della lettera G distingue il marchio richiesto dal marchio anteriore; tuttavia il segmento CORE, comune ai due segni, mantiene un rilievo sufficiente, soprattutto per il pubblico non anglofono. Le differenze grafiche e cromatiche non eliminano la percezione di un nucleo comune.
Somiglianza fonetica
Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che l’elemento figurativo del marchio richiesto probabilmente non verrà pronunciato, mentre saranno rilevanti G, CORE e LABS, oltre al punto in misura limitata. CORE è pronunciato in entrambi i segni e occupa una posizione centrale nell’articolazione del segno richiesto. Perciò la somiglianza fonetica è almeno inferiore alla media.
Somiglianza concettuale
Sul piano concettuale il Tribunale distingue tra due porzioni di pubblico:
- per il pubblico non anglofono, i segni sono dissimili, perché CORE non ha significato;
- per il pubblico anglofono, i segni sono simili in misura media, poiché CORE richiama un nucleo di elaborazione o unità di calcolo in ambito informatico.
L’elemento LABS veicola un ulteriore concetto, ma non basta a escludere la rilevanza del nucleo comune CORE.
Valutazione globale del rischio di confusione
Il Tribunale richiama il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi. Poiché questi ultimi sono in parte identici o simili, anche una somiglianza dei segni non elevata può essere sufficiente a fondare il rischio di confusione.
Ribadisce che:
- il marchio anteriore ha distintività normale per il pubblico non anglofono;
- ha distintività inferiore alla media per il pubblico anglofono;
- la componente CORE resta percepibile e rilevante nel segno richiesto;
- gli altri elementi del marchio richiesto non neutralizzano il rischio di associazione.
Ne deriva che la commissione di ricorso ha correttamente concluso per un rischio di confusione sia per il pubblico anglofono sia per quello non anglofono, nonostante il diverso livello di attenzione del pubblico interessato.
Prassi decisionale precedente dell’EUIPO
Il Tribunale respinge l’argomento basato su una precedente decisione dell’EUIPO in un caso diverso. Ricorda che la legalità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo sulla base del regolamento applicabile e dell’interpretazione fornita dai giudici dell’Unione, non sulla base di eventuali prassi anteriori. In ogni caso, il Tribunale osserva che non vi è neppure una reale contraddizione con quella precedente decisione.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nei procedimenti di opposizione, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e tener conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore. Anche in presenza di un forte elemento figurativo nel segno richiesto, un elemento verbale comune può assumere rilievo sufficiente a fondare il rischio di confusione, specie quando i prodotti e servizi sono identici o simili.
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