Tribunale, Sentenza T-572/21
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 28 September 2022. — Copal Tree Brands, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark COPAL TREE – Earlier national figurative mark COMPAL – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-572/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Copal Tree Brands contro la decisione dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione del titolare del marchio portoghese COMPAL. Secondo il Tribunale, i segni COPAL TREE e COMPAL presentano somiglianze visive e fonetiche medie e una forte somiglianza concettuale, sufficienti, insieme alla similarità o identità dei prodotti e servizi, a integrare un rischio di confusione nel pubblico portoghese. La domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea è quindi definitivamente rigettata.
Opposizione tra il marchio richiesto COPAL TREE e il marchio portoghese anteriore COMPAL: accertamento della somiglianza dei segni e del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO avesse correttamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, valutando la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra il segno richiesto COPAL TREE e il marchio anteriore COMPAL, nonché l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico portoghese rispetto a prodotti e servizi in parte identici e in parte simili.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, può sussistere rischio di confusione anche quando il marchio richiesto riprende quasi integralmente l'elemento verbale dominante del marchio anteriore, pur aggiungendovi un secondo termine, se i segni risultano visivamente e foneticamente simili in grado medio e concettualmente simili in grado elevato; in tale ipotesi, la coesistenza di prodotti e servizi identici o simili e il carattere distintivo normale del marchio anteriore giustificano il rigetto della domanda.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 46 e 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione tra COPAL TREE e COMPAL: rischio di confusione nel marchio dell'Unione europea
Si tratta di un ricorso avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina se, alla luce dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda per il segno verbale COPAL TREE debba essere respinta per conflitto con il marchio portoghese anteriore figurativo COMPAL.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Copal Tree Brands, Inc. aveva chiesto la registrazione del marchio dell'Unione europea COPAL TREE per prodotti delle classi 30 e 33 e servizi della classe 43, comprensivi, tra l'altro, di alimenti, bevande alcoliche e servizi di ristorazione e ospitalità. Sumol + Compal Marcas, SA ha proposto opposizione fondandosi, tra l'altro, su un marchio portoghese figurativo COMPAL registrato per vari prodotti e servizi delle classi 5, 29, 31, 32 e 43. L'opposizione è stata accolta in primo grado dall'Opposition Division e poi confermata dalla Seconda commissione di ricorso.
Normativa rilevante
La pronuncia si fonda soprattutto sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Sono richiamati inoltre gli articoli 46 e 66-71 del medesimo regolamento e l'articolo 263 TFUE quale base del ricorso di annullamento.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente contestava in sostanza:
- la valutazione della somiglianza tra i segni, sostenendo che l'elemento figurativo del marchio anteriore fosse solo decorativo e che il termine "tree" fosse ugualmente dominante;
- la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra COMPAL e COPAL TREE;
- la conclusione finale sul rischio di confusione. La ricorrente sosteneva inoltre che la parola "tree" non sarebbe stata compresa da una parte significativa del pubblico portoghese e che il caso non potesse essere assimilato ai precedenti richiamati dall'EUIPO.
Valutazione del Tribunale sulla percezione dei segni
Il Tribunale conferma l'analisi della commissione di ricorso sulla struttura dei segni. Il marchio anteriore è composto da un elemento verbale, "compal", e da un elemento figurativo stilizzato che può essere percepito come un albero o un piccolo albero cespuglioso; il piccolo motivo a cuore al suo interno è considerato quasi impercettibile e non idoneo a modificare tale percezione. Pur essendo entrambi gli elementi del marchio anteriore co-dominanti e distintivi, il termine verbale ha un impatto leggermente maggiore perché è l'unico elemento pronunciabile.
Quanto al marchio richiesto, il Tribunale osserva che esso è un marchio verbale composto dalle parole "copal" e "tree", entrambe distintive e co-dominanti, ma con maggiore attenzione rivolta dal pubblico al primo termine, collocato all'inizio del segno.
Somiglianza visiva
Il Tribunale ritiene corretta la valutazione di una somiglianza visiva media. Le parole "compal" e "copal" coincidono quasi integralmente e nella medesima successione di lettere, differendo solo per la presenza della lettera "m". L'aggiunta della parola "tree" nel segno richiesto e la presenza dell'elemento figurativo nel marchio anteriore non bastano a eliminare la somiglianza tra gli elementi più salienti dei due segni. Il Tribunale sottolinea che la commissione di ricorso non ha ignorato la lettura complessiva dei marchi, ma ha effettuato un apprezzamento globale corretto.
Somiglianza fonetica
Anche sul piano fonetico il Tribunale conferma una somiglianza media. In portoghese la lettera "m" in posizione interna, prima di una consonante, ha una sonorità nasale poco marcata; pertanto, "compal" e "copal" risultano molto vicini nella pronuncia. La seconda parola "tree" attenua solo in parte la vicinanza fonetica, poiché è breve e pronunciata per ultima. Non è stata fornita alcuna prova che la lettera iniziale "c" di "copal" non venga pronunciata.
Somiglianza concettuale
Sul piano concettuale il Tribunale conferma una somiglianza elevata per una parte significativa del pubblico rilevante. Il pubblico portoghese con conoscenza di base dell'inglese comprenderà il termine "tree"; di conseguenza, l'elemento figurativo del marchio anteriore viene percepito come un albero e si crea un'identità concettuale con la parola "tree". Inoltre, i termini "compal" e "copal" non hanno, per il pubblico medio, un significato comune noto, cosicché i segni evocano rispettivamente un "copal tree" e un "compal tree", quasi omonimi sul piano concettuale. Il Tribunale esclude che il precedente GOLDEN BALLS possa essere utilmente invocato, perché quel caso presentava differenze complessive molto più marcate.
Rischio di confusione e dispositivo
Alla luce del carattere distintivo normale del marchio anteriore, della somiglianza o identità dei prodotti e servizi e delle somiglianze visive, fonetiche e soprattutto concettuali tra i segni, il Tribunale conferma l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il ricorso è quindi respinto integralmente e Copal Tree Brands, Inc. è condannata alle spese.
Principio affermato
Quando un marchio richiesto riproduce quasi integralmente l'elemento verbale del marchio anteriore, l'aggiunta di un secondo termine e la presenza di un elemento figurativo non escludono il rischio di confusione se, in una valutazione globale, i segni restano simili in misura media sul piano visivo e fonetico e in misura elevata sul piano concettuale, soprattutto in presenza di prodotti e servizi identici o simili e di un marchio anteriore dotato di carattere distintivo normale.
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