Tribunale, Sentenza T-58/22
Judgment of the General Court (Single Judge) of 28 September 2022. — Miroslav Labaš v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU figurative mark FRESH – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) and (2) of Regulation (EU) 2017/1001 – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation 2017/1001. — Case T-58/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Miroslav Labaš contro il diniego di registrazione del marchio figurativo "FRESH". Ritiene che il termine inglese "fresh" sia descrittivo dei prodotti alimentari, delle bevande e dei servizi di vendita, marketing, confezionamento e stoccaggio rivendicati, e che gli elementi figurativi non siano sufficienti a neutralizzare tale significato. Conferma quindi il rifiuto della registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, senza dover esaminare nel merito anche il difetto di carattere distintivo di cui alla lettera b).
Marchio UE figurativo "FRESH": il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo per prodotti e servizi rivendicati, con conseguente rigetto della domanda di registrazione
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto come marchio UE, costituito dalla parola inglese "fresh" in lettere stilizzate rosse con due foglie verdi, sia descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e, conseguentemente, privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento; in particolare, se la descrittività sussista anche per i servizi delle classi 35 e 39.
Principio di diritto
Un segno figurativo costituito dal termine inglese "fresh", accompagnato da elementi grafici non idonei a conferire autonoma capacità distintiva, è legittimamente rifiutato come marchio UE quando il pubblico di riferimento percepisce immediatamente il termine come indicazione descrittiva di una caratteristica o della destinazione dei prodotti e servizi rivendicati; ciò vale anche se la descrittività riguarda solo una parte rilevante del territorio dell’Unione. Poiché la descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), implica necessariamente l’assenza di carattere distintivo ai sensi della lettera b), la presenza del primo motivo di rifiuto rende superfluo esaminare il secondo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 29 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo "FRESH"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione di un marchio UE figurativo composto dalla parola "fresh" in rosso e da due foglie verdi. Il Tribunale esamina il diniego opposto per carattere descrittivo e difetto di distintività rispetto a prodotti alimentari, bevande e servizi connessi.
Fatti e procedimento
Il richiedente aveva depositato il 21 settembre 2020 una domanda di marchio UE per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 e per servizi delle classi 35 e 39. L’esaminatore dell’EUIPO aveva respinto la domanda il 12 febbraio 2021 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; la Commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto con decisione del 24 novembre 2021.
Domande e argomentazioni del ricorrente
Il ricorrente sosteneva che:
- il segno non era descrittivo, perché la parola "fresh" non sarebbe immediatamente associata ai beni e ai servizi interessati;
- in Slovacchia il marchio sarebbe già noto e collegato alle sue attività commerciali;
- nei paesi anglofoni il termine non sarebbe fuorviante, perché il consumatore sa che non tutti i prodotti venduti in un negozio sono "freschi";
- per i servizi delle classi 35 e 39 non vi sarebbe alcun nesso diretto tra il segno e le prestazioni richieste.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001: impedire la registrazione di segni che possano servire, nel commercio, a designare caratteristiche dei prodotti o servizi, così da lasciarli liberamente disponibili per tutti gli operatori. Ribadisce inoltre che il carattere descrittivo va valutato rispetto alla percezione del pubblico di riferimento e ai prodotti o servizi interessati, verificando se esista un nesso sufficientemente diretto e specifico tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione del bene, del servizio o di una sua caratteristica.
Valutazione del Tribunale sulla descrittività dei prodotti
Quanto ai prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32, il Tribunale osserva che il pubblico anglofono dell’Unione comprenderà immediatamente "fresh" come riferimento a una qualità o caratteristica dei prodotti, in particolare alimenti e bevande. Il termine può evocare prodotti non cotti, appena ottenuti o preparati con ingredienti freschi, e dunque esiste un nesso diretto e specifico con i beni rivendicati. Il Tribunale rileva anche che lo stesso ricorrente, nelle sue difese, ha ammesso l’esistenza di tale collegamento per queste classi.
Valutazione dei servizi delle classi 35 e 39
Per i servizi delle classi 35 e 39, il Tribunale afferma che il pubblico di riferimento percepirà "fresh" come indicazione della natura, qualità o destinazione dei servizi:
- per la classe 35, i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di alimenti, bevande, tabacco, cosmetici, detergenti, attrezzature per il congelamento e altri prodotti possono essere associati a beni freschi o a settori specializzati nel "fresco";
- per i servizi di assistenza, amministrazione, pubblicità e marketing, il termine può indicare una specializzazione nel mercato dei prodotti freschi;
- per la classe 39, servizi di imballaggio e deposito sono funzionalmente diretti a mantenere i prodotti freschi e a evitare il deterioramento.
Il Tribunale respinge l’idea che tali nessi siano solo ipotetici o troppo indiretti, ritenendo che il pubblico li coglierà immediatamente.
Elementi figurativi e carattere complessivo del segno
Gli elementi figurativi non sono considerati idonei a modificare l’impressione complessiva. Le due foglie verdi stilizzate rafforzano, anziché attenuare, il messaggio descrittivo evocando freschezza e naturalità; la stilizzazione delle lettere e il colore rosso non sono sufficientemente originali o complessi da conferire autonomia distintiva. Ne consegue che l’insieme del segno resta percepito come indicazione descrittiva e non come indicazione dell’origine commerciale.
Rilevanza territoriale e conseguenze giuridiche
Il Tribunale ricorda che è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione per impedire la registrazione del marchio UE. Dato che il termine inglese è descrittivo per il pubblico anglofono dell’Unione, il rifiuto è fondato. Di conseguenza, il Tribunale conferma il rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e considera superfluo esaminare il motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), poiché un segno descrittivo è, per ciò stesso, anche privo di carattere distintivo.
Dispositivo
Il ricorso è respinto integralmente e il ricorrente è condannato alle spese.
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