Cassazione Penale, Sentenza n. 05901/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), dell'Ordinamento penitenziario per sopravvenuta cessazione del titolo esecutivo originario. In concreto: il magistrato di sorveglianza di Macerata aveva nominato un commissario ad acta per l'ottemperanza di un'ordinanza del 24/09/2015 che autorizzava il detenuto all'uso di un e-book; il Ministero sosteneva però che Attanasio era stato formalmente scarcerato il 07/07/2022 (cessazione del titolo allora in esecuzione) e quindi il provvedimento originario aveva perso efficacia, essendo la successiva detenzione iniziata per diverso titolo (misure cautelari e poi altro ordine di esecuzione). Ne deriverebbe l'inammissibilità sopravvenuta del procedimento di ottemperanza e l'assenza dei presupposti per l'intervento del magistrato che aveva emanato l'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Macerata del 24/07/2025. La Corte ha ribadito il principio per cui la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo esecutivo rende inefficaci le determinazioni adottate nei provvedimenti oggetto di istanza di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. Nel caso di specie è risultata provata la cesura fra il periodo detentivo oggetto del provvedimento originario (terminato con la scarcerazione del 07/07/2022) e il successivo periodo detentivo iniziato il 15/07/2022 per altro titolo; pertanto l'ordinanza impugnata è stata ritenuta emessa in assenza dei presupposti e annullata.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
La Corte interpreta che la cessazione del titolo esecutivo o della detenzione determina l'inefficacia dei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, e rende inammissibile il procedimento di ottemperanza.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del titolo esecutivo e della competenza sui provvedimenti relativi alla detenzione; dalla sentenza si evince che la cessazione del titolo incide sulla possibilità di mantenere efficacia a provvedimenti anteriori.
art. 41-bis Ord. pen.
Citato a titolo descrittivo per il regime carcerario del detenuto (detenzione in regime di cui all'art. 41-bis); non è centrale per la ratio della decisione, che si fonda sulla cessazione del titolo esecutivo.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023
Richiamata come precedente conforme: stabilisce che la cessazione del titolo di esecuzione comporta l'inefficacia degli atti di ottemperanza e l'inammissibilità sopravvenuta del procedimento, anche se la detenzione prosegue per altro titolo.
Massime di principio
- La cessazione del titolo esecutivo che giustificava una determinata decisione del magistrato di sorveglianza determina l'inefficacia di quella decisione e l'inammissibilità di eventuali istanze di ottemperanza concernenti tale provvedimento.
- La prosecuzione della detenzione per un diverso titolo non ripristina né estende automaticamente l'efficacia di provvedimenti adottati in relazione al titolo precedente; si verifica una cesura giuridica tra i diversi periodi esecutivi.
- La mera permanenza fisica del detenuto nello stesso istituto non garantisce la continuità giuridica del titolo esecutivo né la competenza del medesimo giudice che aveva emanato precedenti provvedimenti.
- Quando interviene una nuova messa in esecuzione (nuovo ordine di esecuzione o misura cautelare), la competenza a decidere sulle condizioni di detenzione spetta al giudice relativo al nuovo titolo; eventuali provvedimenti anteriori devono essere espressamente conservati o riesaminati per avere efficacia nel nuovo contesto.
- L'inserimento di precedenti condanne in un nuovo ordine di esecuzione costituisce un nuovo titolo: esso non riattiva automaticamente provvedimenti di ottemperanza adottati con riferimento a un titolo ormai cessato, salvo che sia intervenuta specifica revoca della dichiarazione di cessazione.
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