Ordinanza n. 15759/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il ricorso né deciso la questione di ricevibilità: ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla possibile tardività del ricorso e ha rinviato il seguito della trattazione alla camera di consiglio del 2 dicembre 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Atto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, e ha assegnato alle parti un termine per interloquire su tale unica questione.
Norme richiamate
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Il Collegio ha rilevato d’ufficio una questione potenzialmente decisiva dopo il passaggio in decisione e ha consentito alle parti di presentare memorie prima di pronunciarsi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’ordine di oscurare gli elementi identificativi della parte.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di interloquire prima di definire il giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
- L’impugnazione del diniego di cittadinanza è soggetta al termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del provvedimento; la tardività può determinare l’irricevibilità, ma la questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
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