Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15759/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202602062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il ricorso né deciso la questione di ricevibilità: ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla possibile tardività del ricorso e ha rinviato il seguito della trattazione alla camera di consiglio del 2 dicembre 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, e ha assegnato alle parti un termine per interloquire su tale unica questione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

    Il Collegio ha rilevato d’ufficio una questione potenzialmente decisiva dopo il passaggio in decisione e ha consentito alle parti di presentare memorie prima di pronunciarsi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’ordine di oscurare gli elementi identificativi della parte.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di interloquire prima di definire il giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
  • L’impugnazione del diniego di cittadinanza è soggetta al termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del provvedimento; la tardività può determinare l’irricevibilità, ma la questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.