Cassazione Civile, Ordinanza n. 21499/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento parziale per l'anno d'imposta 2007, recuperando IVA indebitamente detratta perché riferita, secondo l'Ufficio, ad acquisti di mosto da fornitori ritenuti cartiere o missing traders e dunque a operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra processo verbale e avviso di accertamento; 2) violazione delle norme in tema di detrazione IVA, riparto dell'onere della prova e valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività delle operazioni e l'operatività delle forniture; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe aderito in modo apodittico alla tesi erariale senza spiegare perché l'atto fosse legittimo nonostante la pretesa mancanza di prova della fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo ha escluso l'omessa pronuncia e ha ritenuto legittima la deroga al termine di 60 giorni, poiché l'Ufficio aveva indicato non solo la prossimità di termini fiscali, ma anche circostanze ulteriori e specifiche di urgenza estranee alla propria sfera, come la gravità dei comportamenti contestati, il sequestro preventivo d'urgenza e la pericolosità fiscale della società. Sul secondo e sul terzo ha ribadito che, in tema di IVA e operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre al contribuente spetta provare l'effettiva esistenza delle operazioni e non basta la regolarità formale di fatture, registri e pagamenti. La Corte ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e la curatela è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse mancata decisione sul punto
art. 12, comma 7, L. 212/2000
il termine dilatorio di 60 giorni può essere derogato solo in presenza di urgenza specifica e motivata, fondata su elementi estranei alla sfera di controllo dell'Amministrazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di legittimità per violazione di legge, invocata per le censure sostanziali
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio processuale e sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 21 d.P.R. 633/1972
richiamato dal ricorrente in tema di fatturazione e detrazione IVA
art. 54 d.P.R. 633/1972
consente accertamento fondato anche su elementi presuntivi per operazioni ritenute fittizie
art. 2697 c.c.
il riparto dell'onere probatorio pone a carico dell'Amministrazione la prova dell'inesistenza dell'operazione e al contribuente la prova contraria dell'effettività
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta a una nuova valutazione del merito
art. 111 Cost.
invocato per il vizio di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo, nel testo disponibile solo parzialmente
art. 321 c.p.p.
citato nel contesto del sequestro preventivo d'urgenza richiamato dall'Ufficio come indice di urgenza
art. 12-sexies L. 356/1992
citato nel contesto della confisca allargata richiamata dall'Ufficio come indice di urgenza
Massime di principio
- In tema di termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000, l'inosservanza non è giustificata dalla sola imminenza della decadenza dell'azione accertativa; l'urgenza deve derivare da fatti specifici, oggettivi e non imputabili all'Amministrazione.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti ai fini IVA, può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, tra cui può assumere rilievo la mancanza di una reale struttura operativa del fornitore.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi idonei a far ritenere fittizie le operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse e la fonte legittima della detrazione o dei costi, non essendo sufficiente la sola regolarità formale di fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o difetto di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza tributaria non è apparente quando consenta di individuare chiaramente la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice nel ritenere provata la fittizietà delle operazioni o l'inidoneità della prova contraria del contribuente.
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