Cassazione Penale, Sentenza n. 19218/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li ha confermati colpevoli di plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione ai fallimenti di quattro società. Hanno articolato cinque motivi: (1) omissione di prova decisiva per mancata istituzione di perizia contabile, necessaria secondo loro per valutare le operazioni infragruppo nell'ipotesi di un "gruppo di imprese"; (2) violazione di legge sulla sussistenza del reato di bancarotta per distrazione, con richiamo ai "vantaggi compensativi" tra società e a precedenti di legittimità sul dolo; (3) censura sulla ritenuta configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la mera registrazione di fatture inesistenti e la cessazione dell'attività giustificherebbero l'esclusione del reato; (4) vizio di motivazione circa la responsabilità personale di Bogodyarova, che sarebbe stata solo esecutiva senza poteri decisionali; (5) omessa valutazione della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e mancata confutazione critica dei motivi di merito; ha respinto le doglianze relative alla mancata perizia, alla sussistenza del dolo e alla documentale, ritenendole o infondate o scollegate dalle conclusioni dei giudici di merito. Tuttavia ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate (inabilitazione/incapacità per la durata fissa di 10 anni) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 che ha inciso sulla formulazione dell'art. 216, ultima comma, legge fallimentare; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rinnovata determinazione in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
"motivi di ricorso" (riferimento utilizzato dai ricorrenti in modo errato alla lettera b) mentre la norma pertinente è la lett. d)
La Corte rileva che la corretta fattispecie di mancata assunzione di prova decisiva è l'art. 606, comma 1, lett. d), e che la doglianza sulla perizia risultava generica e non decisiva poiché il presupposto fattuale (esistenza del "gruppo") era stato escluso dai giudici di merito
art. 216, u.c., legge fallimentare
applicata nella misura fissa di dieci anni (impugnata per illegittimità)
La Corte dichiara illegali le pene accessorie determinate sulla base della formulazione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 222/2018 e annulla la parte della sentenza che ha fissato la durata, rinviando per nuovo esame secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare
circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta
La Corte conferma la sussistenza della circostanza aggravante perché per ciascun fallimento gli imputati sono stati riconosciuti responsabili sia di fatti di bancarotta patrimoniale sia di bancarotta documentale, configurando più fatti relativi al medesimo fallimento
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
La Corte rinvia alla Corte d'appello l'applicazione in concreto dei criteri di proporzionalità e attenuazione/aggravazione della pena accessoria sulla base di tale articolo
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., nella parte che imponeva la durata fissa di dieci anni
La dichiarazione d'illegittimità modifica la cornice edittale e comporta l'illegittimità delle misure accessorie commisurate sulla base della formulazione nulla; pertanto il giudice deve riedeterminare la durata
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U n. 22474, Passarelli; Sez. 5 n. 47502 Corvetta; Sez. U. n. 21039 Loy, etc.)
richiami a precedenti su dolo e nesso causale
La Corte osserva che l'orientamento che richiederebbe nesso causale tra distrazioni e fallimento e una diversa valutazione del dolo è stato superato: per la bancarotta patrimoniale è sufficiente il depauperamento e il dolo generico, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza
Massime di principio
- Le doglianze generiche e apodittiche che non illustrano con precisione la decisività della prova o non confrontano criticamente la motivazione della sentenza di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Cassazione
- La richiesta di perizia contabile è rilevante solo se fondata su un presupposto fattuale accertato o non escluso dai giudici di merito; se i giudici di merito escludono l'esistenza del "gruppo" o del presupposto fattuale, la perizia non può essere considerata "decisiva"
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la giurisprudenza consolidata richiede il dolo generico (volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni) e non necessariamente la consapevolezza dello stato di insolvenza o un nesso causale diretto tra distrazione e fallimento
- La configurazione della bancarotta fraudolenta documentale può fondarsi sulla manipolazione delle scritture e sulla registrazione di fatture inesistenti: occorre che la registrazione sia strumentale a ingannare i creditori o a coprire distrazioni, e la valutazione compete ai giudici di merito
- Quando sono applicate pene accessorie sulla base di disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali, il giudice che verifica d'ufficio tale illegittimità deve annullare e rinviare per la rinnovata determinazione della durata conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
- Nel motivare un ricorso in Cassazione è essenziale indicare con precisione la norma violata, il vizio specifico nella motivazione di merito e spiegare perché il punto è decisivo ai fini della pronuncia impugnata
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