Regolamento (UE) 2020/128
Regolamento delegato (UE) 2020/128 della Commissione del 25 novembre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato II del regolamento SPG, eliminando Nauru, Samoa e Tonga dall’elenco dei paesi beneficiari. La modifica discende dall’applicazione dei criteri di esclusione previsti dal regolamento (UE) n. 978/2012 per i paesi classificati come a reddito alto o medio-alto dalla Banca mondiale per tre anni consecutivi. Per ragioni di certezza del diritto e di adattamento degli operatori, l’esclusione produce effetti solo dal 1o gennaio 2021, pur entrando in vigore il regolamento dal 1o gennaio 2020.
Modifica dell’allegato II del regolamento SPG per escludere Nauru, Samoa e Tonga dall’elenco dei paesi beneficiari, con effetto differito al 1o gennaio 2021.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell’Unione europea e incide sull’elenco dei paesi beneficiari contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Riguarda in particolare Nauru, Samoa e Tonga, che vengono rimossi dall’elenco dei beneficiari perché classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto per tre anni consecutivi. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’articolo 1 produce effetti dal 1o gennaio 2021, mentre il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020.
Modifica dell’allegato II del regolamento SPG per Nauru, Samoa e Tonga
Il regolamento delegato (UE) 2020/128 aggiorna l’elenco dei paesi beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012. La modifica si fonda sul criterio di esclusione previsto per i paesi classificati dalla Banca mondiale come a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi e risponde all’esigenza di garantire un aggiornamento annuale dell’elenco dei beneficiari.
Presupposto normativo e criterio di esclusione
L’atto richiama l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, secondo cui un paese che risulti classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nei tre anni consecutivi immediatamente precedenti non dovrebbe più beneficiare dell’SPG. È altresì richiamato l’articolo 5, paragrafo 2, che impone alla Commissione il riesame dell’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno per adeguare lo status dei paesi beneficiari.
Modifica dell’allegato II
L’articolo 1 dispone la cancellazione dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 dei seguenti paesi e relativi codici alfabetici:
- Nauru (NR)
- Samoa (WS)
- Tonga (TO)
La motivazione specifica è che tali paesi sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019; pertanto non soddisfano più le condizioni per mantenere lo status di beneficiari SPG.
Decorrenza e periodo transitorio
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020. Tuttavia, l’articolo 1 si applica solo dal 1o gennaio 2021. La soluzione riflette quanto previsto dal regolamento SPG in ordine alla concessione di un periodo sufficiente per l’adattamento di beneficiari e operatori economici, assicurando che il regime continui per un anno dopo l’entrata in vigore della decisione di esclusione.
Natura ed efficacia dell’atto
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che gli operatori del commercio internazionale dovranno considerare, dal 1o gennaio 2021, la cessazione del trattamento preferenziale SPG per le importazioni originarie di Nauru, Samoa e Tonga, nei limiti e secondo le regole applicabili del regime di origine e di prova previste dal quadro SPG.
Disposizioni principali
Criterio di perdita dello status SPG
È richiamato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, secondo cui un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per i tre anni consecutivi immediatamente precedenti l’aggiornamento dell’elenco dei beneficiari non dovrebbe più beneficiare dell’SPG.
Riesame annuale dell’allegato II
La Commissione deve riesaminare l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, per aggiornare lo status dei paesi sulla base dei criteri dell’articolo 4.
Esclusione di Nauru, Samoa e Tonga
L’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è modificato sopprimendo dalle colonne A e B i paesi Nauru (NR), Samoa (WS) e Tonga (TO), in quanto classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019.
Decorrenza differita degli effetti
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020, ma l’articolo 1 si applica dal 1o gennaio 2021, così da consentire un periodo di transizione di un anno dopo l’entrata in vigore della decisione di esclusione.
Effetti giuridici
L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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